Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7670 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15667-2011 proposto da:

MARMOR DI F.S. & C. S.N.C., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI CARADONNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 283/2011 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 10/05/2011 R.G.N. 1092/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 16 maggio 2011, rigettò il ricorso ex art. 617 c.p.c. proposto da Marmor di F.S. & C. s.n.c., a mezzo del quale era stata impugnata l’istanza di vendita avanzata dalla creditrice procedente G.A.M..

2. L’opponente aveva esposto che il titolo esecutivo azionato dalla G., costituito da sentenza di primo grado recante condanna nei confronti della società al pagamento di una somma in favore della lavoratrice, era stato oggetto di provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva ad opera della Corte d’appello il 28/11/2008 e che in data 13/5/2009 il Giudice dell’esecuzione aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva in corso.

3. Osservò il Tribunale che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo era cosa diversa dalla sospensione del processo esecutivo, talchè anche dopo la sospensione del titolo era possibile che fossero validamente compiuti atti della procedura esecutiva, laddove quest’ultima non fosse stata ancora sospesa. Pertanto l’istanza di vendita, intervenuta il 31/12/2008, anteriormente al provvedimento di sospensione del processo esecutivo, doveva essere considerata rituale.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. La G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che si tratta di controversia introdotta in epoca antecedente all’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, essendo stato depositato il ricorso di primo grado il 15 gennaio 2009, come si evince dal ricorso per cassazione. Per espressa previsione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”. Pertanto, secondo la disciplina vigente ratione temporis, nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Ne consegue (in tal senso Cass. n. 13329 del 30/06/2015) che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 citato art., cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A tale regola non fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010). Di conseguenza la procura conferita al nuovo difensore di parte ricorrente in foglio separato dai predetti atti è invalida, non rispettando le forme prescritte.

2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 431, 497, 623 e 626 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che è errata la premessa con la quale si introduce una distinzione tra sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e sospensione del processo esecutivo, che, sebbene plausibile in linea teorica, essendone diversi i presupposti, conduce a un identico risultato, tanto più nella fattispecie in esame in cui l’esecuzione era già iniziata. In entrambi i casi, infatti, gli effetti della sospensione sono quelli previsti dall’art. 626 c.p.c., a norma del quale quando il processo è sospeso nessun atto esecutivo può essere compiuto. Rileva che, di conseguenza, ha errato il giudice nel ritenere rituale e legittima l’istanza di vendita depositata il 31/12/2008 e cioè in epoca che, sebbene successiva all’inibitoria disposta dalla Corte d’Appello, era tuttavia precedente alla sospensione ordinata dal Giudice dell’esecuzione, essendo quello emesso da quest’ultimo un provvedimento meramente confermativo del decreto reso dal giudice dell’impugnazione in epoca anteriore al deposito dell’istanza.

2. Il motivo è privo di fondamento. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, distingue il potere di sospensione c.d. esterna, relativo all’esecutività intrinseca del titolo azionato e devoluto al giudice del processo in cui esso si è formato, da quello di sospensione c.d. interna, relativo alla singola e sola procedura esecutiva intrapresa sulla base di uno specifico titolo esecutivo. Di tale potere unico titolare è il giudice della procedura esecutiva, ancorchè l’eventuale sopravvenuta sospensione dell’esecutività del titolo, una volta a lui sottoposta e da lui apprezzata e riscontrata, costituisce il venir meno del presupposto di legittimità della prosecuzione della procedura (in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7364 del 13/04/2015, Rv. 635039 – 01). La stessa giurisprudenza chiarisce, inoltre, che “in caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività – come nell’ipotesi di cui all’art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell’impugnazione – non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013, Rv. 626698 – 01).

3. Sulla base degli esposti principi deve ritenersi rituale l’istanza di vendita del 31/12/2008, successiva alla sospensione del titolo esecutivo ma anteriore alla sospensione della procedura esecutiva ad opera del giudice dell’esecuzione del 13/5/2009, nè la stessa istanza può rimanere travolta a seguito di quest’ultimo provvedimento, tanto più che il creditore procedente è tenuto presentarla nel termine di cui all’art. 497 c.p.c., termine che non resta sospeso a seguito della sospensione del titolo esecutivo ex art. 283 c.p.c.

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Nulla va disposto riguardo alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della G..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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