Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7670 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10077/2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), D.N.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI FRANCESCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROSSI Giuliano, giusta procura

speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

F.G., B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 484/2010 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che – si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con atto notificato il 25 e 26 febbraio 2008 D.N.N. e C.G. hanno citato davanti al Tribunale di Modena F.G. e B.C. – dai quali avevano acquistato il 7 dicembre 2005 un alloggio di edilizia economica e popolare – chiedendo che fossero condannati alla restituzione di 158.339,61, con interessi e rivalutazione monetaria: importo costituente la differenza tra la somma di 310.000.000,00 Euro realmente pagata come prezzo dell’immobile e quella di 151.660,39 Euro indicata fittiziamente nel rogito ed effettivamente dovuta, in base al nulla osta rilasciato dal Comune per l’alienazione. I convenuti, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda, hanno anche eccepito l’incompetenza del giudice adito, stante la clausola compromissoria contenuta nella convenzione di concessione del diritto di superficie, intercorsa il 19 luglio 2001 tra il Comune di Modena e la s.r.l. Edilizia, dante causa di F.G. e B.C..

Con sentenza del 16 marzo 2010 il Tribunale, in accoglimento della suddetta eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza.

Contro tale sentenza D.N.N. e C.G. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, in base a tre motivi. F.G. e B.C. non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Tra le censure rivolte da D.N.N. e C.G. alla sentenza impugnata, appare senz’altro manifestamente fondata quella formulata con il terzo motivo di ricorso, con il – quale si sostiene che questa controversia è estranea alle previsioni della clausola compromissoria contenuta nella convenzione di concessione intercorsa tra il Comune di Modena e la s.r.l. Edilizia. In effetti tale negozio – di cui non sono stati parti nè F.G. e B.C., nè D.N.N. e C.G. – costituisce un antecedente, ma non il titolo del diritto fatto valere dagli attori, il quale deriva direttamente dall’art. 1419 cod. civ., comma 2, essendo stata dedotta la violazione delle norme imperative che vietano agli acquirenti di alloggi di edilizia popolare ed economica di alienarli a loro volta, se non al prezzo determinato secondo i criteri stabiliti dall’ente concedente (cfr., da ultimo, Cass. 10 Febbraio 2010 n. 3018).

Appare quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”. – le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; il Pubblico Ministero, comparso in Camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– in accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Modena, al quale viene anche rimessa la pronuncia sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Modena, cui rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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