Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7670 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 03/04/2020), n.7670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1914/19 proposto da:

H.C., elettivamente domiciliato in Milano, v. Lamarmora n.

42, difeso dall’avvocato Stefania Santilli, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato a Roma, v. dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 8.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

H.C., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza il richiedente dedusse di essere fuggito dal Gambia per timore di essere arrestato e ucciso dagli agenti del servizio segreto nazionale, uno dei quali nel 2013 aveva casualmente ascoltato una sua conversazione telefonica con un amico residente negli Stati Uniti d’America, il quale gli chiedeva informazioni su uno zio arrestato qualche anno prima;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento H.C. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo rigettò con sentenza 17.7.2017;

tale sentenza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza dell’8.6.2018;

la Corte d’appello ritenne che correttamente il tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto del richiedente asilo; che di questi non era certa non solo la provenienza, ma nemmeno l’identità; che in Gambia non ricorreva alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; che nel caso di specie non ricorresse alcuna circostanza sufficiente a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tenuto conto che il ricorrente non aveva problemi di carattere sanitario, ed il suo livello di integrazione in Italia era molto modesto;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da H.C. con ricorso fondato su tre motivi;

il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente asilo;

il motivo è manifestamente inammissibile perchè censura un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, quale è lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1-, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361-01);

col secondo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria;

il motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre diverse censure; con una prima censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha omesso di accertare se ricorressero nella fattispecie i rischi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

con una seconda censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non ha svolto nessun tipo di indagine circa la esistenza in Gambia di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; con una terza censura il ricorrente sostiene che in ogni caso la Corte d’appello non ha indicato in modo specifico di quali informazioni sul Paese di provenienza del richiedente asilo (Country of Origin Informations – COI) si sia avvalsa, impedendo un corretto contraddittorio tra le parti;

tutte le censure sono inammissibili;

come già osservato, la Corte d’appello ha ritenuto che, a causa della inattendibilità del richiedente asilo, non fosse certa non solo la sua provenienza, ma nemmeno la sua identità;

poichè questa statuizione passa in giudicato per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso, ne discende che nel presente giudizio non vi è alcuna certezza che il ricorrente provenga effettivamente dal Gambia, e di conseguenza diventa irrilevante stabilire se la Corte d’appello abbia valutato correttamente il contesto socioeconomico di quel paese ai fini della concessione della protezione sussidiaria;

col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; sostiene al riguardo che la sentenza sarebbe nulla per l’inesistenza della motivazione;

il motivo è manifestamente infondato;

la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è ben chiara, nè la mera insufficienza di essa può formare oggetto di ricorso per cassazione, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5;

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811);

il rigetto del ricorso non comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) dal momento che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna H.C. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre rifusione delle spese prenotate a debito, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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