Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7669 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE

3, presso lo studio dell’avvocato GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 05/04/06, rep. n. 70493;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1783/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/11/2005 R.G.N. 1624/03;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

provvedendo in Camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso per

manifesta infondatezza.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Rilevato in fatto che la Corte di Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda dell’assicurato in epigrafe, proposta nei confronti dell’INAIL, avente ad oggetto il riconoscimento di un grado d’inabilità conseguente ad infortunio superiore al 39% riconosciutogli in sede amministrativa;

Che detta Corte ha posto a fondamento della propria decisione la condivisibilità della consulenza medico legale espletata nel corso del giudizio di secondo grado;

Che avverso tale sentenza l’assicurato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due censure;

Che ha resistito con controricorso l’INAIL;

Che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in punto di riconoscimento di punteggio d’inabilità pari al 39%, in luogo del 55%, e di esclusione del nesso di causalità tra l’infortunio e le altre patologie lamentate;

Che con la seconda censura l’assicurato ha denunciato violazione dell’art. 24 della Cost. e violazione del diritto di difesa lamentando che la Corte non ha acconsentito a convocare il CTU a chiarimenti, nè ha acconsentito al deposito di CTU di parte;

Considerato in diritto che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità una volta che il giudice di merito abbia optato per l’adesione a una delle conclusioni medico-legali, le stesse conclusioni della consulenza d’ufficio, disposta dal giudice e da questi fatta propria come premessa (tecnica) del giudizio, non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni (anche se espresse dal consulente d’ufficio di primo grado, in caso di adesione del giudice alla consulenza espletata in grado di appello; ovvero se formulate con richiamo a una consulenza di parte poichè tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;

Che in ogni caso la contestazione di una decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da una analitica disamina – non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis Cass. n. 15796/2004;

Che corollario di tale principio è l’affermazione secondo cui qualora il giudice aderisca al parere del consulente la motivazione della sentenza è sufficiente – ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere-tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti in una prima difforme relazione, nella relazione di parte o aliunde deducibili (tra molte, Cass. n. 19256/2003, n. 3747/2002);

Che nella specie a fronte di una sentenza adeguatamente motivata le critiche svolte dal ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico;

Che lo stesso ricorrente, quanto alla contestazione delle tabelle, prospetta solo un ipotesi di tabelle erroneamente applicate, non dimostrando in tal modo la decisività dell’assunto;

Che è indirizzo consolidato di questa Corte quello per cui il giudice d’appello non ha l’obbligo di rinnovare la consulenza tecnica e, se ritenga di condividere le conclusioni del CTU già nominato, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito (tra le molte, Cass. n. 2164/2002, n. 7013/2004);

Che, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato;

Che conseguentemente con sentenza pronunciata, ex art. 375 c.p.c., comma 2, in Camera di consiglio il ricorso va rigettato;

Che nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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