Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7669 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.24/03/2017),  n. 7669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12614-2014 proposto da:

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti

e gli Impiegati in Agricoltura, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 79H, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

LOBIANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R., C.F. (OMISSIS), CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE

C.F. (OMISSIS), M.S. C.F. (OMISSIS), B.B.

C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GUIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GABRIELLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.R., B.B., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 985/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 462/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MICHELE LOBIANCO;

udito l’Avvocato MERCONE ROSA per delega Avvocato SERGIO GABRIELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità del terzo motivo, assorbito l’ultimo

motivo incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 985/2013 la Corte di Appello di Ancona, respingeva l’appello proposto dalla Fondazione E.N.P.A.I.A. avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che accoglieva la domanda dei tre lavoratori in epigrafe tutti pensionati, proposta nei confronti della Fondazione ENPAIA e del Consorzio di Bonifica dell’Aso, del Tenna e del Tronto, di cui erano stati dipendenti, avente ad oggetto la condanna del detto Consorzio al ripristino della originaria misura del trattamento di quiescenza, previsto dall’art. 131 del CCNL di categoria del 1990 per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto, che era stato decurtato sul presupposto di un erroneo calcolo dell’anzianità convenzionale parametrata alla differenza tra l’età anagrafica al momento della cessazione del rapporto e i 60 anni, e non i 65 come inizialmente operato (appunto sulla base di un asserito errore materiale che aveva portato ad una maggiore erogazione nel periodo compreso tra il primo novembre 2003 ed il 31 luglio 2008).

2. In parziale accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio di Bonifica la Corte d’Appello dichiarava pure l’obbligo della Fondazione E.N.P.A.I.A. di manlevare detto Consorzio degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza di accoglimento della domanda dei nominati pensionati.

3. A fondamento del decisum la Corte del merito ritenuta preliminarmente la propria giurisdizione, assumeva che l’interpretazione della clausola collettiva di cui all’art. 150 del CCNL del 2005, che rinviava a quella dell’art. 131 del CCNL del 1990, imponeva di tener conto che rispetto a tale ultima clausola l’età pensionabile era stata, nel frattempo, elevata a 65 anni sicchè era fondata la domanda dei pensionati.

4. Inoltre in base all’art. 8 della “Convenzione Regolamento del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza per i dipendenti consorziali” l’ENPAIA doveva tenere indenne il Consorzio del pagamento dei ratei di pensione consortile, desumendosi dalla convenzione stipulata tra il Consorzio e l’ente che quest’ultimo era tenuto a corrispondere al primo le somme occorrenti per le pensioni consortili.

5. Avverso questa sentenza la Fondazione Enpaia ricorreva in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Il Consorzio di Bonifica delle Marche, nel quale i consorzi originariamente convenuti si erano fusi per incorporazione, resisteva con controricorso con il quale proponeva impugnazione incidentale in ragione di tre motivi, cui si opponeva con controricorso la Fondazione ENPAIA.

Le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva.

6. Il presidente titolare della sezione lavoro, stante la proposizione della questione di giurisdizione, rimetteva la causa al primo Presidente per l’assegnazione della trattazione della controversia alle Sezioni Unite. Con sentenza n. 15541/2016 le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e conseguentemente rigettavano il primo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale. La causa veniva quindi rimessa a questa sezione lavoro per l’esame degli altri motivi dei ricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale la Fondazione ENPAIA, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, sostiene che contraddittoriamente la Corte del merito, nel ritenere la giurisdizione del giudice ordinario, prima asserisce che la Fondazione è un ente privato e poi riconosce che si verte in materia di trattamento previdenziale. Assume, poi, che la causa appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti poichè il Consorzio datore di lavoro è ente pubblico ed il petitum e la causa petendi attengono alla corretta determinazione del trattamento previdenziale.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Consorzio delle Marche, denunciando vizio di motivazione, assume che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato il provvedimento cautelare che ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti poichè tale provvedimento aveva la natura di sentenza.

3. Con la seconda censura del ricorso incidentale il Consorzio, deducendo vizio di motivazione, prospetta che la Corte del merito ha, ai fini della giurisdizione, omesso di valutare il contenuto e la natura della domanda e la natura di ente pubblico di esso consorzio.

3.1 I primo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale, attinenti alla giurisdizione, sono stati già decisi e disattesi dalla sentenza delle Sez. Unite con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per “la fondamentale considerazione che per giurisprudenza conforme di questa Corte la pensione consortile, disciplinata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la quale costituisce una forma equivalente di previdenza non è obbligatoria, nonostante l’efficacia erga omnes attribuita, con D.P.R. 9 maggio 1961, n. 816, al contratto 20 aprile 1951, nè sostitutiva od integrativa (Cass. 23 aprile 1992 n.4842, Cass. 10 agosto 1995 n. 8801 e Cass. 20 marzo 1996 n. 2361 dove è precisato che la pensione in questione ha un fondamento contrattuale, così da costituire il risultato di un atto di previdenza volontario avente la natura facoltativa prevista dall’art. 2123 c.c. e lo scopo di incrementare l’importo della pensione derivante dall’assicurazione obbligatoria). Pertanto non essendo configurabile un trattamento pensionistico a carico dello Stato la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei conti (Cass. S.U. 7 agosto 2009 n. 18075). Nè, per tale ragione, può influire la natura di ente pubblico economico del datore di lavoro considerata anche la natura di ente di diritto privato dell’ENPAIA.

3.2 Le Sezioni Unite hanno respinto inoltre, in via preliminare, l’eccezione sollevata dal Consorzio d’inammissibilità del ricorso della Fondazione ENPAIA per essere stato il ricorso proposto nei confronti dell’originario Consorzio, quando questo era già estinto per incorporazione nel Consorzio di Bonifica delle Marche. Le Sezioni Unite hanno affermato in proposito che nella specie il Consorzio delle Marche, che ha incorporato l’originario Consorzio convenuto in giudizio, resistendo al ricorso della Fondazione ha sanato con effetto ex tunc la nullità della notificazione del ricorso principale.

A fondamento della decisione sul punto le Sezioni Unite hanno richiamato il principio secondo cui la citazione in giudizio notificata, nel regime successivo alla L. n. 353 del 1990, ad una società già incorporata in altra per fusione da epoca anteriore, è nulla, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, e art. 164 c.p.c., poichè, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. (nel testo vigente “ratione temporis”), la società convenuta si è estinta e nei relativi rapporti è succeduta la società incorporante che ne ha assunto i diritti e gli obblighi; la nullità, rilevabile d’ufficio, resta tuttavia sanata con efficacia ex tunc perchè l’atto ha raggiunto lo scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, e la predetta sanatoria opera indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dal contenuto delle difese svolte in concreto dal medesimo convenuto (Cass. 28 maggio 2008 n. 14066, Cass.25 settembre 2009 n. 20650e Cass. 18 marzo 2014 n. 6202).

4. Ciò posto, occorre passare all’esame delle rimanenti censure.

Con il secondo motivo del ricorso principale la Fondazione ENPAIA, denunciando vizio di motivazione, violazione dell’art. 131 del CCNL, omessa pronuncia, erronea interpretazione dell’atto di appello, violazione degli artt. 342 e 99 c.p.c. nonchè art. 1362 c.c. e segg., critica la sentenza impugnata assumendo l’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Fondazione ENPAIA basata sul rilievo che in base alla convenzione intervenuta con il Consorzio essa Fondazione non è tenuta a mettere a disposizione del Consorzio quanto da questo dovuto in forza di più favorevoli criteri di determinazione dei trattamenti di quiescenza e che vi è errata interpretazione dell’art. 131 del CCNL del 1990 su cui è fondata la domanda dei pensionati in quanto il senso letterale della norma non consente il riferimento all’età pensionabile bensì a quella convenzionale di sessanta anni.

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il Consorzio delle Marche, prospettando violazione e falsa applicazione dell’art. 131, comma 11, del CCNL del 1990 e dell’art. 150 del CCNL del 2005 e dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e seg. nonchè vizio di motivazione, assume che le disposizioni contrattuali poste a base della domanda dei pensionati vanno interpretate tenendo conto che il limite dei sessantanni è limite convenzionale e non legato all’età pensionabile.

5.1 Il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, possono essere esaminati unitariamente per la connessione che li contraddistingue.

5.2 Anzitutto deve essere respinta la censura di omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata della Fondazione ENPAIA, posto che, riconoscendo la fondatezza della domanda dei lavoratori e quella dello stesso Consorzio svolte nei confronti dell’ENPAIA, la Corte del merito ha deciso implicitamente anche in ordine alla legittimazione passiva dell’Ente, evidentemente affermando il contrario rispetto a quanto sostenuto dall’Ente.

Del resto la pretesa carenza di legittimazione passiva di ENPAIA è ictu oculi priva di fondamento poichè l’art. 3 della Convenzione esclude l’obbligo dell’ENPAIA di mettere a disposizione le risorse relative ad “eventuali più favorevoli criteri di determinazione dei trattamenti di quiescenza previsti da disposizioni regolamentari o da contratti individuali”; laddove in questo caso si controverte di trattamenti previsti dalla disciplina collettiva in vigore, a fronte dei quali pacificamente sussiste l’obbligo dell’ENPAIA, sulla base dello stesso espresso contenuto dell’art. 3 prima parte (“l’ENPAIA metterà a tempestivamente a disposizione dei singoli Consorzi gli importi occorrenti per la corresponsione, ai dipendenti di cui al predetto art. 2 ai loro aventi diritto dei trattamenti di quiescenza agli stessi spettanti in virtù della disciplina legislativa e collettiva in vigore al momento della cessazione dei relativi rapporti di lavoro…”).

La previsione dell’obbligo dell’Ente giustifica quindi la sua presenza in causa come legittimo contraddittore.

D’altra parte proprio ENPAIA ha contestato la determinazione della pensione così come liquidata in origine e non solo si è rifiutata di mettere a disposizione tutte le risorse occorrenti, ma ha anche chiesto al Consorzio la restituzione delle somme erroneamente corrisposte, attraverso il recupero di quelle ritenute non dovute ai lavoratori pensionati nel periodo 1.11.2003 – 31.7.2008.

5.3 Anche il resto della censura contenuta nel secondo motivo del ricorso principale, concernente la corretta interpretazione dell’art. 131 del CCNL del 1990 su cui è basata la domanda dei pensionati, è infondato. Al pari del terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio pure esso incentrato sull’interpretazione della normativa contrattuale, nel senso che il beneficio dell’anzianità convenzionale sarebbe limitato al rapporto tra il limite di 60 anni e l’età del lavoratore licenziato per soppressione del posto di lavoro, e non potrebbe essere esteso al limite dell’età pensionabile elevato a 65 anni.

5.4 Si tratta di censure nelle quali entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale, affermano in sostanza che la Corte del merito avrebbe dovuto attenersi al dato letterale della normativa contrattuale citata (art.131 CCNL 1990) che fissa la determinazione del beneficio dell’età convenzionale tra i 60 anni e l’età del dipendente licenziato; e non avrebbe potuto fare riferimento al limite dei 65 anni d’età, dettato da una diversa norma (l’art 107, comma 1) ad altro fine (ovvero allo scopo di individuare il limite di età che provoca la cessazione automatica del rapporto di lavoro).

Secondo le censure in esame i giudici di merito avrebbero quindi errato ad assimilare all’età prevista dal contratto collettivo per la maturazione del diritto a pensione con risoluzione automatica del rapporto (65 anni), l’età fissata per la diversa questione dell’anzianità convenzionale che era predeterminata in maniera fissa dalla contrattazione collettiva (60 anni). Estendendo a questo secondo limite d’età il tetto relativo al primo limite sarebbe stata creata una maggiore età convenzionale e di conseguenza un maggior importo di pensione non dovuto.

5.5 Si tratta di tesi infondate. L’art. 131, comma 11 del CCNL del 3.8.1990 prevede che in caso di scioglimento del rapporto per soppressione del posto di lavoro, venga erogata (su domanda, al posto del tfr) una pensione consortile calcolata prendendo quale dato di anzianità, oltre a quella effettiva del singolo dipendente, anche la c.d. anzianità convenzionale determinata in un mezzo o un quarto della differenza tra 60 anni e l’età del dipendente al momento della cessazione del rapporto, a seconda che il dipendente medesimo abbia un’anzianità di servizio superiore o meno di dieci anni.

5.6 Secondo i ricorrenti saremmo dinanzi ad una norma speciale, se non eccezionale, insuscettibile di interpretazione in via analogica. La successiva elevazione dell’età pensionabile a 65 anni, operata con l’art. 107 del CCNL del 17.4.2002, non poteva aver influito nella determinazione del beneficio dell’anzianità convenzionale rimasta ancorata al limite di 60 anni.

6. La Corte di Appello ha invece affermato che nella decisione della questione influisse anche l’evoluzione della disciplina collettiva per i dipendenti dei consorzi, in relazione al momento di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiunto limite di età, passato da 60 a 65 anni.

6.1 Ha richiamato a fondamento della propria tesi anzitutto lo stretto rapporto intercorrente tra l’art. 96, comma 1 CCNL 30.7.1991 il quale stabiliva che il rapporto di lavoro si interrompeva automaticamente con il compimento dei 60 anni di età, con maturazione della pensione consortile in sostituzione del tfr a richiesta del dipendente; e la connessa clausola dell’art. 131, comma 11 CCNL 1992 che attribuiva la stessa pensione consortile (anticipata) in ipotesi di soppressione del posto di lavoro, nonostante la mancata maturazione dell’età, stante appunto il beneficio aggiuntivo di una anzianità convenzionale, nei termini sopraindicati.

6.2 Ha richiamato inoltre il citato art. 131, comma 17 laddove è prevista la facoltà di opzione tra pensione consortile e trattamento di fine rapporto (maturato allo scadere di un anno dal collocamento in disponibilità). Ed ha rilevato che il calcolo del beneficio dell’anzianità convenzionale (nel limite di una percentuale del differenziale tra 60 anni e l’età effettiva) era strettamente e chiaramente connesso al limite di età pure fissato per l’età pensionabile in 60 anni.

In tale quadro la Corte di merito ha poi richiamato la clausola prevista dall’art. 151 del CCNL del 17 aprile 2002, la quale rinvia agli “….istituti concernenti la cessazione del rapporto ed i relativi trattamenti di quiescenza già in atto per il rapporto di ruolo ai sensi del CCNL 3.8.1990”. Ed ha concluso che, con la sopravvenuta elevazione al 65^ anno di età del limite di cessazione automatica del rapporto (operata nello stesso contesto di cui sopra dal CCNL del 2002), parimenti invariato doveva ritenersi operante il meccanismo di riparto della anzianità convenzionale, non modificato nelle quote d’obbligo (gravanti sul dipendente e sul datore di lavoro nella misura del 50% ciascuno in caso di anzianità di servizio superiore a dieci anni), solo ampliandosi il differenziale da coprire che andava rapportato non più a 60 ma a 65 anni.

L’innalzamento del differenziale della anzianità convenzionale al limite del 65esimo anno si era quindi già realizzato in maniera consequenziale all’innalzamento del parallelo limite di età stabilito sempre dalla contrattazione collettiva per la cessazione automatica del rapporto.

7. Si tratta di una interpretazione corretta e legittima, che risponde ai criteri di ermeneutica dettati dalla legge per l’interpretazione dei contratti collettivi la cui interpretazione deve essere effettuata in conformità al canone della letteralità di cui all’art. 1362 c.c.; ma anche in base al criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c. (secondo il quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto) dato che, nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, tale canone ermeneutico assume un particolare rilievo soprattutto quando, come nel caso in esame, occorre tener conto di disposizioni contenute in diversi contratti collettivi succedutesi nel tempo.

7.1 In effetti nella decisione della questione, oltre al dato letterale contenuto nel rinvio previsto dall’art. 151 del CCNL del 2002, va valorizzata l’interpretazione sistematica in considerazione dell’evidente nesso esistente tra la regola del beneficio della anzianità convenzionale (prima fissata a 60 anni) e l’età pensionabile (poi innalzata a 65 anni), al cui maturare scocca il diritto alla pensione consortile.

7.2 Si tratta di un nesso inscindibile. Basti osservare, da una parte, che se si procedesse ad una interpretazione letterale e parcellizzata della contrattazione, limitata alla singola clausola, non solo si tradirebbe la portata del rinvio stabilito nella contrattazione del 2002, ma lo stesso beneficio della pensione consortile non potrebbe trovare applicazione per chi fosse stato licenziato per soppressione del posto di lavoro dopo i 60 anni ma senza essere ancora pervenuto all’età di 65 anni (posto che si predica appunto che il limite di età convenzionale dovrebbe rimanere ristretto al differenziale tra i 60 anni e l’età in concreto rivestita; e perciò non sarebbe applicabile a chi ha più di 60, non potendo questi godere di alcuna anzianità convenzionale ed ascendere al limite previsto per la pensione consortile erogata a 65 anni). Con un assurdo logico giuridico in virtù del quale la stessa pensione dovrebbe essere riconosciuta a chi è stato licenziato sotto i 60 anni ma non a chi ha lavorato di più e licenziato sopra i 60 anni.

7.3 D’altra parte, soprattutto, una tale conclusione contraddice in maniera evidente la regola fondamentale in base alla quale la pensione consortile in discorso è erogata sempre ed in ogni caso, anche in quello di licenziamento per soppressione del posto di lavoro in mancanza di anzianità pensionabile – grazie appunto al beneficio della anzianità convenzionale ed al suo peculiare meccanismo di computo – in sostituzione del trattamento di fine rapporto (di cui è appunto sostitutivo a domanda del dipendente).

7.4 Senza parametrare il meccanismo dell’anzianità convenzionale al nuovo limite di età previsto per la pensione consortile non si saprebbe appunto come erogare la stessa pensione al posto del tfr per chi intende optare per l’erogazione della prima senza avere ancora raggiunto i 65 anni in ipotesi di licenziamento per soppressione del posto di lavoro. E la regolamentazione contrattuale risulterebbe irrazionale e priva di senso.

7.5 D’altra parte, la stessa interpretazione qui accolta era stata pure seguita in origine dallo stesso ENPAIA nella liquidazione delle pensioni di cui si discute, venendo con ciò rispettato anche il criterio ermeneutico contrattuale stabilito dall’art. 1362 c.c., commi 1 e 2.

8. Con la terza critica del ricorso principale la Fondazione ENFAIA, allegando ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 erronea interpretazione della Convenzione di gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali, sostiene che detta Convenzione deve essere interpretata nel senso della esclusione della Fondazione da qualsiasi obbligo di rivalere il Consorzio in relazione a quanto debba essere corrisposto al dipendente in ragione di diversi criteri di determinazione dei trattamenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva.

8.1. Il motivo è anzitutto inammissibile perchè non contiene alcuna precisa censura in relazione a norme giuridiche, neppure relative all’interpretazione dei contratti, nè una precisa delimitazione della censura in relazione al vizio di motivazione, palesandosi come una mera critica alla sentenza del tutto avulso dal catalogo dei vizi previsti dall’art. 360, nn. 3 e 5.

Esso pecca pure di autosufficienza perchè non sono trascritti i contenuti delle norme convenzionali sulle quali si fonderebbe la censura e la diversa interpretazione del regolamento (artt. 3 e 4).

In ogni caso, il motivo è pure infondato nel merito perchè una opposta conclusione si ricava precisamente dall’art. 8 della Convenzione Regolamento del fondo di accantonamento, richiamato dal giudice di merito, in base al quale si prevede che l’ENPAIA “…si obbliga a versare ai Consorzi le somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza”.

9. In conclusione, le considerazioni sin qui svolte impongono di rigettare sia il ricorso principale sia quello incidentale.

L’ENPAIA rimasto soccombente nel rapporto con il Consorzio deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente principale e da quello incidentale.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi per quanto di ragione. Condanna ENPAIA al pagamento delle spese processuali sostenute dal Consorzio di Bonifica della Marche liquidate in Euro 6100 di cui Euro 6000 per compensi professionali, oltre spese aggiuntive ed oneri accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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