Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7669 del 04/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9788/2010 proposto da:
SHIELD SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio
dell’avvocato DANTE Enrico, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SCACCHI PIERANGELO, giusta delega a margine del ricorso
per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
P.P. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO
DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell’avv. MARCELLO CORRADI,
rappresentato e difeso dall’avv. SARASSO Carlo, giusta procura
speciale ad litem in calce alla memoria difensiva ed inoltre STUDIO
DR. PALEARI E ASSOCIATI (OMISSIS) in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell’avvocato CORRADI
MARCELLO, rappresentati e difesi dagli avvocati PAGANI Ignazio,
SARASSO CARLO, giusta procura in calce all’atto di citazione;
– resistenti –
e contro
ZURICH INSURANCE COMPANY SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 208/2010 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata
il 03/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Dante Enrico che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:
“La s.r.l. Shield ha citato davanti al Tribunale di Novara lo Studio Dr. Paleari e associati e P.P., formulando nei loro confronti le seguenti domande: Accertare l’inesistenza di qualsiasi debito della Schield S.r.l. nei confronti dello Studio Paleari, o del Dott. P.P. determinando nella somma di Euro 20.000,00 il compenso del convenuto per l’incarico di ristrutturazione finanziaria e di Euro 10.000,00 per l’assistenza e consulenza generale limitata al periodo del secondo semestre 2004, somme già pagate; Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare lo studio Dr. Pierangelo Paleari e associati in persona del Dott. P.P. nonchè il Dott. P.P. al risarcimento del danno subito dalla Schield S.r.l. nella misura da accertarsi giudizialmente per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione. I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo pregiudizialmente la nullità della procura ad litem rilasciata dall’attrice al suo difensore, nonchè l’incompetenza per territorio del Tribunale di Novara; nel merito hanno sostenuto la piena correttezza del proprio operato nell’esecuzione del contratto di opera professionale intercorso con la società Schield e in via riconvenzionale hanno chiesto la sua condanna al pagamento della somma di 31.440,00 Euro, con interessi e rivalutazione monetaria, quale importo dell’ulteriore compenso tuttora loro dovuto.
Con sentenza del 3 marzo 2010 il Tribunale, disattesa la prima eccezione formulata dai convenuti, ha accolto l’altra, dichiarando la propria incompetenza per territorio a favore della competenza del Tribunale di Monza.
Tale sentenza è stata impugnata con regolamento di competenza dalla s.r.l. Schield, in base a un unico motivo, articolato in più deduzioni. Lo Studio Dr. Paleari e associati e P.P. si sono costituiti con una memoria.
Tra le ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno dell’impugnazione va presa in considerazione per prima – stante il suo carattere prioritario ed assorbente rispetto alle altre – quella con cui si deduce che l’eccezione di incompetenza era stata sollevata dai convenuti in maniera inidonea, in quanto formulata con riferimento soltanto alla domanda di risarcimento di danni e non anche a quella di accertamento negativo del (maggior) credito vantato dallo Studio Dr. Paleari e associati e da P.P., come ulteriore compenso per l’attività svolta in esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra le parti.
La tesi appare manifestamente fondata, poichè in effetti i convenuti, sotto i profili del locus contractus e del locus destinatae solutionis, si sono limitati a escludere (come poi anche il Tribunale, con la sentenza impugnata) che l’obbligazione risarcitoria di cui si tratta fosse sorta o dovesse essere eseguita nel circondario di Novara, senza in alcun modo considerare la connessa domanda intesa ad ottenere la dichiarazione dell’infondatezza delle pretese che stragiudizialmente i convenuti stessi avevano avanzato nei confronti della s.r.l. Schield. Non è stato quindi adempiuto l’onere, derivante dal disposto dell’art. 38 c.p.c., di contestare sotto ogni possibile aspetto la competenza del giudice adito.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”. – in Camera di consiglio sono comparsi il difensore della ricorrente e il Pubblico Ministero, che hanno concluso in conformità con la relazione;
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
– in accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Novara, al quale viene anche rimessa la pronuncia sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Novara, cui rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011