Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7669 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 03/04/2020), n.7669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1912/19 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Milano, v. Lorenteggio

n. 24, difeso dagli avv.ti Tiziana Aresi, e Massimo Seregni in

virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 21.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

A.S., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza il richiedente dedusse che suo padre era un sacerdote dell’idolo (OMISSIS); che dopo la morte del padre, causata secondo quanto gli era stato riferito dalla “maledizione dell’idolo”, gli anziani del villaggio gli avevano imposto di divenire lui sacerdote dell’idolo, e che in conseguenza del suo rifiuto lo avevano espulso; che su consiglio di un amico aveva deciso di partire per la Libia perchè “non voleva essere sacerdote dell’idolo e non voleva essere ucciso”; che dalla Libia aveva raggiunto l’Italia;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento A.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo rigettò con sentenza 13.6.2016;

tale sentenza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 21.11.2018;

la Corte d’appello ritenne che il ricorrente non era attendibile; che in ogni caso i fatti da lui narrati non integravano gli estremi della persecuzione diretta e personale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7; che non ricorrevano nemmeno le ipotesi di protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del medesimo Decreto, perchè la zona di provenienza del ricorrente (Edo State) non era interessata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; che non potesse essere concessa nemmeno la protezione umanitaria che l’appellante “non ha evidenziato alcuna particolare condizione di fragilità vulnerabilità soggettiva, nè ha fornito alcun elemento per comprendere non solo che attività svolta in Italia, ma anche dove si trovi, dal momento che non è mai comparso le tre udienze fissate ne è stata fornita alcuna informazione da difensore”;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.S. con ricorso fondato su due motivi; il ministero dell’interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la notifica del ricorso è nulla, in quanto avvenuta all’avvocatura distrettuale dello Stato di Milano; tuttavia, essendo comunque il ricorso infondato, in applicazione del principio della ragione più liquida è possibile deciderne il merito, senza previamente provvedere ex art. 291 c.p.c.;

col primo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il racconto da lui compiuto dinanzi la commissione territoriale;

il motivo è manifestamente inammissibile in quanto investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361-01);

col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’obbligo di acquisire informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale si sente nel paese di provenienza del richiedente asilo;

il motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha accertato in facto una situazione di assenza di violenza indiscriminata nel paese di provenienza del richiedente asilo (p. 5 della sentenza impugnata, ed ha indicato di avere tratto tale convincimento dalle “direttive UNHCR” citate a p. 5, quartultimo rigo, della sentenza;

la sentenza impugnata dunque non ha affatto violato il dovere di cooperazione istruttoria;

a fronte di questa valutazione squisitamente di fatto, il ricorrente sostiene che la valutazione della Corte d’appello sarebbe erronea; che in Nigeria esiste una situazione di violenza indiscriminata, e che tale situazione risulterebbe da otto precedenti di merito, di cui riporta gli estremi;

ma una censura così concepita è inammissibile, perchè il ricorrente non contesta che vi sia stato l’approfondimento istruttorio, ma contesta la correttezza del merito della valutazione compiuta dalla Corte d’appello circa le condizioni sociopolitiche della Nigeria: una censura, pertanto, che investe l’accertamento dei fatti, e non la procedura seguita per accertarli;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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