Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7668 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MAGIS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo

studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LARATO GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati QUARANTA FRANCO e ADRIANA PIGNATARO,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 25/11/2005 R.G.N. 180/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega PIGNATARO ADRIANA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

provvedendo in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso,

conclusioni confermate anche dal Dott. MATERA Marcello.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 9 gennaio 1996, la s.r.l. Magis chiedeva al Giudice del lavoro di Taranto che l’Inail fosse condannato alla restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto a quelle realmente dovute, giacche’ nel periodo dal 1985 al 1992, aveva corrisposto premi assicurativi computati sulla base di tassi superiori a quelli da considerare e di un tasso specifico aziendale determinato con criteri diversi da quelli utilizzati per la determinazione del tasso medio, senza peraltro aver mai ricevuto alcuna comunicazione di aumento del tasso.

L’Inail, costituitosi, contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento dei premi assicurativi relativi al secondo semestre del periodo dal 1988 al 1996 in base ai tassi risultanti dalla classificazione dell’attivita’ esercitata attribuita all’esito di specifici accertamenti.

Il giudice adito, con sentenza in data 3.2.2004 – 11.5.2004, rigettava la domanda e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale, condannava la societa’ a pagare all’Inail i premi assicurativi in riferimento al periodo indicato con le percentuali all’uopo specificate.

2. La societa’ proponeva appello del quale l’Inail costituitosi chiedeva il rigetto. Con sentenza del 27 settembre – 25 novembre 2005 la Corte d’appello di Lecce rigettava l’impugnazione, compensando le spese del grado.

3. Avverso tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso per Cassazione, contro il quale l’Inail resiste con controricorso.

Fissata la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, il Procuratore Generale concludeva per il rigetto.

La societa’ ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, la societa’ ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40 nella determinazione del tasso specifico aziendale; contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la questione della mancata comunicazione era stata posta per la prima volta in appello; nega che fosse mancata un’adeguata contestazione del mutamento (in via retroattiva) della classificazione operata dall’INAIL. 2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente – e’ infondato.

Come ha osservato il Procuratore Generale, il contributo dovuto dall’azienda all’Inail e’ determinato dal tasso medio nazionale, mentre il tasso specifico aziendale serve esclusivamente per apportare al tasso medio alcune variazioni percentuali marginali che sono dirette a premiare le aziende meno sinistrogene e a sanzionare quelle piu’ sinistrogene della media (nella determinazione del tasso specifico aziendale, cosi come per il tasso medio nazionale, concorrono tre voci: la prima, denominata tasso puro di tariffa e definita come relativa agli oneri diretti relativi ai casi definiti del triennio di riferimento; la seconda definita come riserva sinistri; la terza denominata caricamento e definita come relativa agli oneri indiretti; e’ evidente che la sinistrosita’ specifica aziendale influisce sulla prima di tali tre voci). La determinazione del tasso specifico serve esclusivamente per individuare quali imprese presentano un andamento infortunistico migliore della media e quali aziende presentano un andamento infortunistico peggiore della media per applicare alle prime un’aliquota contributiva inferiore e alle seconde un’aliquota contributiva maggiore.

La ricorrente in effetti ha invocato un orientamento giurisprudenziale che ha accolto la tesi secondo cui il tasso specifico aziendale determina in base ai sinistri avvenuti realmente nel triennio e nell’ambito della singola azienda e’ seguita dal maggior numero di sentenze (Cass. 3 aprile 1993 n. 4036, 8 giugno 1996 n. 5937, 28 marzo 2000 n. 3767), sicche’ tale tasso, proprio per la sua specificita’, non potrebbe essere ricavato dai bilanci consuntivi dell’INAIL, necessariamente riferiti ad una media nazionale.

Ma questo orientamento, che si poneva in contrasto con altro orientamento, e’ stato smentito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 giugno 2001, n. 7853) che, al contrario, componendo il contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che i fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell’azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato; ed infatti il detto tasso specifico aziendale e’ stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti (contenenti le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni con i corrispondenti tassi di tariffa, nonche’ i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale) con riferimento non all’andamento infortunistico della singola azienda, bensi’ al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualita’ tra le imprese assicuranti, che – salvaguardando l’equilibrio finanziario dell’ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese – consente di evitare che l’assenza di eventi dannosi per una pluralita’ di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell’ente assicuratore, mentre l’assenza di sinistri per la singola azienda puo’ eventualmente comportare per quest’ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva (cit. D.M. del 1988, ex art. 20, comma 4).

Quindi il tasso aziendale non si riferisce all’andamento infortunistico della singola impresa bensi’ al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurato nelle singole imprese, nonche’ le loro retribuzioni.

In tal modo gli oneri presunti vengono distribuiti secondo un criterio di probabilita’ basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell’assicurazione.

Il criterio probabilistico, inoltre, sottosta’ a tutta la tecnica assicurativa e deve governare anche la determinazione dei tassi specifici (la assenza di infortuni o di malattie nella singola azienda non influisce sulla probabilita’ di sinistri futuri). Per tal motivo il D.M. del 2000 chiarisce nell’art. 22, comma 3, che gli oneri presunti debbono essere calcolati a stima su base nazionale e attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico attuariale.

In particolare dal cit. D.M. del 1988, artt. 19 e 20 – si ricava che il tasso specifico aziendale deve essere rappresentativo dell’andamento degli infortuni nell’azienda – in termini di peso finanziario degli infortuni stessi – in paragone all’andamento medio degli infortuni nel settore. E quindi il tasso specifico aziendale – stabilisce il D.M. del 1988, art. 20 – e’ quello dato dal rapporto tra oneri e retribuzioni riscontrabile nell’azienda.

Questo e’ – semplificando – il meccanismo previsto dalla legge, rispetto al quale le censure esposte nel ricorso non hanno congruenza.

4. Neppure ha fondamento il secondo motivo di ricorso: il difetto di motivazione della comunicazione dell’INAIL era censura nuova in appello, come verificato dalla Corte territoriale, mentre il rilievo di segno contrario della ricorrente appare generico ed inidoneo ad inficiare la lettura degli atti che ha fatto la Corte salentina.

Spetta ai giudici di merito l’interpretazione e la ricognizione della portata delle singole eccezioni in punto di fatto sollevate dalle parti nel corso del giudizio.

Infondato e’ anche il terzo motivo essendo parimenti generica la contestazione della non corrispondenza dell’attivita’ dell’azienda – attivita’ di escavazione – rispetto a quanto accertato dall’INAIL e verificato, in punto di fatto, dalla Corte d’appello. In ogni caso si tratta di tipica valutazione rimessa ai giudici di merito e non censurabile in sede di legittimita’.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 16,00 per esborsi ed oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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