Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7668 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.24/03/2017),  n. 7668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24824-2011 proposto da:

V.N., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TRISCHITTA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), MINISTERO

DEGLI INTERNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 239/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/03/2011 R.G.N. 570/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3/3 – 28/3/2011 la Corte d’appello di Messina ha accolto l’impugnazione di V.N. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che le aveva rigettato la domanda volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire tale prestazione a decorrere dal mese di settembre del 2008, condannando l’Inps a corrisponderle i relativi ratei maggiorati degli accessori di legge. Per la cassazione della sentenza ricorre V.N. con un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Inps.

Rimangono solo intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette che il collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della motivazione della presente sentenza.

Con un solo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e successive modifiche, nonchè per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta che la Corte di merito è incorsa in errore nel momento in cui le ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento solo a decorrere dalla data dell’1.9.2008, anzichè da quella del 28.4.2004 di presentazione della domanda amministrativa.

Il ricorso è infondato.

Invero, attraverso un accurato accertamento di fatto la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di legittimità, che solo all’esito della consulenza medico-legale espletata in secondo grado era stato riscontrato un aggravamento della condizione sanitaria utile al conseguimento dell’indennità di accompagnamento rispetto a quella emersa all’esito delle indagini peritali di primo grado che avevano, invece, escluso la sussistenza a quell’epoca dei presupposti per il riconoscimento di un tale diritto.

In particolare, la Corte d’appello ha posto in evidenza, sulla scorta della perizia svolta in seconde cure, che il peggioramento più evidente e funzionalmente più significativo dell’assistita era stato riscontrato a carico del sistema nervoso, con la precisazione che lo stesso era rilevabile già a far data dal mese di dicembre del 2008, epoca in cui l’U.O. di Geriatria del Policlinico Universitario di (OMISSIS) aveva certificato il grado di non autonomia della medesima appellante.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Ricorrono le condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, per affermare che nulla è dovuto dalla parte soccombente a titolo di spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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