Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7668 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9145/2010 proposto da:

R.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GEROLAMO BELLONI 88, VIA GEROLAMO BELLONI 88 (Studio PROSPERINI E

ASSOCIATI), presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BACCHIEGA Mario, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CRIVELLARI OFFICE FURNITURE SRL, M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1595/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

17.11.08, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza non definitiva del 5 settembre 2000 il Tribunale di Rovigo, in accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. Gamma Office nei confronti di R.N., M.P. e M. P., dichiarò l’obbligo dei convenuti a restituire una parte del prezzo – da determinare nel prosieguo del giudizio – versato dall’attrice per l’acquisto di un fondo in (OMISSIS), che era attraversato da una conduttura interrata e quindi gravato da una servitù occulta di acquedotto.

Su gravame di R.N. e di M.C., quale erede di M.P. e M.P., la decisione fu riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 25 agosto 2003 rigettò la domanda, ritenendo che la servitù fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza.

Adita dalla s.r.l. Crivellar Office Forniture (già s.r.l. Gamma Office), questa Corte, con sentenza del 24 agosto 2006 cassò la sentenza di secondo grado con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, enunciando il “principio di diritto secondo il quale la conoscenza o la conoscibilità dell’esistenza di una servitù interrata di acquedotto, desumibile dalla presenza di segni esteriori e genericamente emersa nella fase delle trattative per la compravendita di un terreno, va valutata in concreto, in relazione all’ordinario dovere di diligenza del compratore ed al principio di buona fede che deve regolare i rapporti tra le parti, per determinare se vi era la possibilità di apprezzare, al momento della stipula dell’accordo, l’esatta natura del vincolo, la sua portata ed il potenziale pregiudizio al successivo sfruttamento del bene.

Con sentenza del 30 settembre 2009 il giudice di rinvio ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado.

R.N. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Nè la s.r.l. Crivellar Office Forniture nè M.C. hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

I due motivi di ricorso possono essere presi in esame congiuntamente, poichè per una stessa ragione appaiono manifestamente infondati:

attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito insindacabili in questa sede, se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata risulta immune, poichè la Corte d’appello, in puntuale applicazione del principio enunciato con la pronuncia di cassazione, ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione, basata sulle risultanze istruttorie documentali, testimoniali e tecniche, dalle quali ha argomentatamente desunto che l’esistenza della tubatura interrata e della corrispondente servitù di acquedotto non erano conosciute nè conoscibili con l’ordinaria diligenza da parte della società acquirente del fondo. I diversi assunti di R.N. non possono costituire idonea ragione di una ulteriore pronuncia di cassazione, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte – una volta riconosciuta l’adeguatezza della motivazione adottata dal giudice a quo – di addentrarsi nelle valutazioni che il ricorrente pretende di demandarle.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”. – le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; il Pubblico Ministero, comparso in Camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– il ricorso viene pertanto rigettato;

– non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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