Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7667 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS -, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. S.G.

P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI. – Societa’ di

Cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi della L. n. 448 del 1998,

art. 13 elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso,

congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Coretti Antonietta,

Fabrizio Correra ed Antonino Sgroi per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Camerino 15, presso lo studio dell’avv. CIPRIANI Romolo Giuseppe, che

lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Paolo Borri del foro di Arezzo come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1586/05 della Corte di Appello di

Firenze del 22.1 1.2005 – 24.1 1.2005 nella causa iscritta al n. 2043

R.G. dell’anno 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

9.02.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 421 del 2005 il Tribunale di Arezzo, ritenuta inammissibile perche’ tardiva l’opposizione proposta da T. L. nei confronti dell’INPS e diretta contro la cartella esattoriale, relativa al pagamento di Euro 29.526,95 per omissioni contributi e somme aggiuntive, accoglieva la domanda di accertamento negativo avanzata dallo stesso T., dichiarando che questi non aveva verso l’INPS gli obblighi contributivi di cui al verbale di accertamento del (OMISSIS). L’INPS impugnava tale sentenza, per avere il giudice di primo grado ritenuto ammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo contributivo pur nella rilevata tardivita’ dell’opposizione all’iscrizione a ruolo, e ribadiva che la stessa cartella costituiva un valido ed inoppugnabile titolo del credito vantato; in punto di merito, contestava la sentenza affermando che le somme vantate erano ulteriori rispetto all’omissione contributiva regolarizzata dal T. con la domanda di condono.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1586 del 2005 ha rigettato l’appello, ritenendo che nell’ipotesi, come quella in esame, di definitivita’ del titolo per mancata opposizione nel termine prescritto, il debitore conservi la possibilita’ di agire giudizialmente per accertare l’inesistenza del credito vantato a mezzo ruolo.

La Corte ha tratto argomenti a sostegno di tale assunto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 26 che prevede il rimborso a favore del debitore di somme iscritte a ruolo e riconosciute non dovute. L’INPS ricorre per cassazione con un motivo. Il T. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 3, 5 e 6; del D.Lgs. n. 112 del 199, art. 26 in relazione alla L. n. 448 del 1998, art. 13, commi 6 e 8; dell’art. 2909 c.c. dell’art. 442 c.p.c., e segg.; nonche’ vizio di motivazione. Il ricorrente rileva la contraddittorieta’ dell’iter argomentativi seguito dai giudici di merito, i quali pur avendo riconosciuto la definitivita’ del titolo esecutivo e la possibilita’ per l’ente creditore di agire esecutivamente tramite il concessionario del servizio di riscossione, hanno ritenuto che il debitore possa esercitare un’azione di accertamento negativo del credito medesimo. La censura e’ fondata.

Questa Corte, nel pronunciarsi sul tema della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ha affermato che il termine, previsto dal citato art. 24 per consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perche’ diretto a rendere non piu’ contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione. Ne deriva che l’estinzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale determina l’incontestabilita’ della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in diverso giudizio, stante la definitivita’ e l’intangiblita’ del provvedimento impositivo (Cass. n. 17978 del 1 luglio 2008; conf. Cass. n. 14692 del 25 giugno 2007; conf. Cass. n. 4506 del 2007). Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che merita piena adesione, la sentenza impugnata non puo’ essere condivisa, in quanto la ratio legis, sottesa alla richiamata disposizione normativa, e’ nel senso di fissare un limite temporale alle contestazioni riguardante il merito delle pretese azionate mediante iscrizione a ruolo, consentendo una rapida riscossione, una volta divenuto definitivamente esecutivo il ruolo stesso. La perentorieta’ del termine in questione puo’ desumersi inoltre dalla precedente disciplina della materia stabilita dall’abrogato L. n. 389 del 1989, art. 2 che prevedeva pur essa un termine perentorio, senza che ad essa fosse di ostacolo il fatto che l’iscrizione a ruolo avvenisse in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell’ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formali sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore (in questo senso Cass. n. 14692 del 2007 citato; Cass. n. 4530 del 2004; Cass. n. 8624 del 1993).

Ne’, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, argomenti contrastanti con il delineato sistema possono trarsi dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 26 che consente la possibilita’ di rimborso di somme gia’ iscritte a ruolo soltanto nel caso di riconoscimento di indebito delle stesse, ma non prevede una ulteriore fase di verifica giudiziale, oltre quella relativa all’opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 della pretesa contributiva azionata mediate il ruolo e cartella esattoriale.

2. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va emessa decisione in merito con la dichiarazione di inammissibilita’ della domanda di accertamento proposta dal T..

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, in considerazione della delicatezza della questione oggetto di esame, ritenuta meritevole di accoglimento da parte dei giudici di merito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di accertamento proposta da T.L.; compensa le spese del giudizio di merito e condanna il T. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 18,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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