Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7666 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.G., V.C.M., D.G.A.,

P.L., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato CASAGNI FEDERICA,

rappresentate e difese dall’avvocato AVOLA ANDREA giusta deleghe a

margine dei controricorsi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 934/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/07/2006 R.G.N. 1275/04 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: rigetto per V.

inammissibilita’ per gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze nn. 2941/2003, 3150/2003, 3154/2003 e 2944/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo rigettava i ricorsi proposti da D.G.A., P.L., V.C. M. e M.M.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretti alla declaratoria di nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi nonche’ alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate.

In particolare il giudice riteneva che il cospicuo lasso temporale intercorso (oltre due anni) era idoneo ad esprimere la volonta’ di risoluzione dei rapporti per mutuo consenso.

Le lavoratrici proponevano distinti appelli avverso le dette sentenze, chiedendone la riforma con l’accoglimento delle domande.

La societa’ si costituiva nei rispettivi giudizi resistendo ai gravami.

La Corte d’Appello di Palermo, riuniti i giudizi, dichiarava che tra le lavoratrici appellanti e la societa’, per effetto della illegittimita’ dei termini finali apposti ai rispettivi contratti di lavoro (in quanto stipulati successivamente al 31/12/1998) intercorrevano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto delle stesse ad essere riammesse in servizio, e con condanna della societa’ alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora indicata in motivazione.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con otto motivi, corredati dai quesiti ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nella fattispecie).

Le lavoratrici hanno resistito con distinti controricorsi.

Infine sono state depositate copie di verbali di conciliazione in sede sindacale conclusi tra la P., la M. e la D. G., rispettivamente in date (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della D. G., della P. e della M..

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra la societa’ e le dette lavoratrici.

Per quanto riguarda, invece, la V. il ricorso va respinto.

Con il primo e con il secondo motivo la ricorrente, in sostanza, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso sotto i diversi profili della violazione di norme di diritto e di vizio di motivazione, deducendo da un lato la rilevanza presuntiva della prolungata inerzia della lavoratrice ed il conseguente onere probatorio incombente sulla stessa per contrastare la detta presunzione, nonche’ la irrilevanza della circolare aziendale prodotta soltanto in appello, e dall’altro la insufficienza della motivazione su tale ultimo punto.

Le censure non possono essere accolte.

In base al principio piu’ volte dettato da questa Corte e che va qui riaffermato, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Peraltro, come pure e’ stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello, premesso che “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ delle parti di volere porre definitivamente fine al rapporto di lavoro”, ha osservato che “nella specie, da un lato nessuna prova e’ stata fornita al riguardo da Poste Italiane s.p.a.; dall’altro l’inerzia delle lavoratrici dopo la cessazione dell’attivita’ lavorativa e’ da attribuire, alla luce del successivo ricorso dalla medesima proposto all’autorita’ giudiziaria, ad una fiduciosa aspettativa di essere integrate a tempo pieno nell’organico dell’azienda o, quanto meno, di essere nuovamente destinatarie di un altro contratto a termine, evenienza quest’ultima cui la societa’ appellata ha fatto ricorso in varie occasioni”.

Tale accertamento di fatto, e’ stato compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato e risulta congruamente motivato. Del resto il relativo “ragionamento decisorio” non e’ suscettibile di “revisione” in questa sede, neppure attraverso il controllo di logicita’ del fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Le censure, poi, rivolte contro la valutazione della circolare aziendale, “richiamata” dalle appellanti, investono una argomentazione svolta dalla Corte di merito ad abundantiam (“non va poi trascurato l’ulteriore elemento…..che comprova come l’apparente inerzia delle appellate era dettata da un cauto comportamento volto a non pregiudicare irrimediabilmente una loro futura riassunzione”), per cui risultano inammissibili (v. Cass. 23-11-2005 n. 24591, Cass. 28-3-2006 n. 7074).

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta contraddittorieta’ nella motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza di un limite temporale alla stipula di contratti a termine ai sensi dell’accordo (OMISSIS).

Con il quarto motivo la societa’ lamenta la violazione del principio della delega in bianco stabilito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 e deduce la mancanza nella legge di un limite temporale al riguardo.

Con il quinto motivo la ricorrente in sostanza lamenta la violazione dell’art. 23 citato e dei canoni ermeneutici nella interpretazione degli accordi attuativi dell’accordo (OMISSIS), ribadendone la natura meramente ricognitiva.

Con il sesto motivo la societa’ deduce omessa e insufficiente motivazione sul punto.

Osserva il Collegio che, in conformita’ con l’indirizzo costante dettato da questa Corte, va respinto il quinto motivo, seppure correggendosi in parte, ex art. 384 c.p.c., la motivazione dell’impugnata sentenza (in ordine al termine ultimo fissato dalle parti collettive per la stipula dei contratti a termine de quibus) e tanto basta per confermare la nullita’ del termine apposto al contratto de quo (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl integrato dall’accordo (OMISSIS) per il periodo 9-6-2000/31-8-2000) risultando assorbito l’esame dei motivi 3, 4 e 6.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha affermato che gli accordi attuativi hanno inciso direttamente sulla autorizzazione alla stipula dei contratti a tempo determinato, fissando un limite temporale alla stessa (anche se erroneamente la stessa sentenza ha fissato tale limite al 31-12-1998 sulla base dell’accordo che era “relativo al part time”, pur richiamando espressamente la giurisprudenza di questa Corte sul limite ultimo del 30-4-1998, fissato dall’accordo del (OMISSIS)).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, nella specie, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’alt. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Tale interpretazione degli accordi attuativi (ed in specie dell’ultimo citato) e’ fondata sul significato letterale delle espressioni usate che e’ cosi’ evidente e univoco (“in conseguenza di cio’ e per far fronte alle predette esigenze si potra’ procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30-4-98”) che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n, 12453), mentre, diversamente opinando – ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga – si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, fossero in sostanza “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Peraltro al riguardo irrilevante e’ l’accordo del 18 gennaio 2001, invocato dalla societa’, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga; ed infatti, ammesso che le parti stipulanti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), considerata la indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, deve comunque escludersi che le parti stesse avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Va pertanto confermata la nullita’ del termine apposto al contratto de quo, in quanto stipulato successivamente al 30-4-1998, ed in tal senso va parzialmente corretta la motivazione dell’impugnata sentenza.

Infine, la ricorrente con il settimo motivo deduce che la Corte d’appello “non ha verificato se vi fosse effettiva costituzione in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore” e non ha accertato se e in che misura la lavoratrice avesse svolto ulteriori e successive attivita’ lavorative, disattendendo, peraltro, le richieste della societa’ di informazioni presso l’UPLMO e di ordine di esibizione dei modelli 740, e con l’ottavo motivo lamenta contraddittorieta’ nella motivazione sul punto della ravvisata costituzione in mora nella comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione.

I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.

La Corte di Appello ha condannato la societa’ “a corrispondere le retribuzioni maturate e gli accessori di legge, a decorrere dalla data di ricezione (25-6-2002 per la V.) da parte della societa’ della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione che ha efficacia di atto di costituzione in mora” con il quale la V. ha “offerto le proprie prestazioni lavorative al datore di lavoro”.

Tale accertamento, prettamente di fatto, riservato al giudice del merito, e’ stato, quindi, effettuato dalla Corte territoriale in conformita’ con l’indirizzo piu’ volte dettato da questa Corte (v.

fra le altre Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 13-4-2007 n. 8903). La societa’, del resto, ha censurato tale decisione in modo del tutto generico, senza neppure riportare il testo della comunicazione in oggetto, che, secondo il suo assunto, non avrebbe integrato la ravvisata messa in mora.

Peraltro, piu’ volte questa Corte ha affermato che ben puo’ essere ravvisata la messa in mora anche nella comunicazione della convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione ( v. fra le altre Cass. 28-7-2005 n. 15900, Cass. 30-8-2006 n. 18710).

Infine, ugualmente del tutto generica e priva di autosufficienza e’ la censura relativa all’aliunde perceptum.

Al riguardo la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale e’ pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10/8/2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Ne’ e’ censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (dei modelli 740) avanzata dalla societa’.

Come questa Corte ha piu’ volte precisato, “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non e’ sindacabile in cassazione, perche’, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalita’ esplorative, la valutazione della relativa indispensabilita’ e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v.

fra le altre Cass. 14-7-2004 n. 12997, Cass. sez. 1^ 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3^ 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non puo’ essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Parimenti, come pure e’ stato piu’ volte chiarito, “la richiesta di informazioni alla P.A. costituisce una facolta’ rimessa alla non sindacabile discrezionalita’ del giudice di merito, il cui mancato esercizio (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parte) non e’ in alcun modo censurabile in sede di legittimita’” (cfr.. Cass. 11-6-1998 n. 5794, Cass. 12-4-1999 n. 3573, Cass. 2-9-2003 n. 12789).

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti della V. e la societa’ ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della detta lavoratrice.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso nei confronti della V. e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della stessa, delle spese, liquidate in Euro 27,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle altre controricorrenti e compensa le spese fra la societa’ e queste ultime.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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