Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7666 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 24/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.24/03/2017),  n. 7666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di Sezione –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. 20472/2016 proposto da:

I.G. M. P., rappresentato e difeso da se medesimo ai

sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il

proprio studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato Carlo

Giacchetti, presso lo studio del quale in Roma, Piazzale Clodio n.

22, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense 153

del 2016, depositata l’11 giugno 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti l’Avvocato I. e, per il controricorrente, l’Avvocato

Giacchetti;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, il quale chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con provvedimento in data 13 febbraio 2014, il COA di (OMISSIS) sospendeva a tempo indeterminato dall’esercizio della professione l’Avvocato I.G.P.M., per il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti per gli anni dal 2008 al 2012.

Avverso questo provvedimento, l’Avvocato I. proponeva ricorso al CNF con atto sottoscritto personalmente.

2. – Il CNF, con sentenza depositata l’11 giugno 2016, dopo avere disatteso la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente per ragioni di salute, ritenute non integranti impedimento assoluto, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente in un momento in cui la sospensione dall’esercizio della professione era operante. Risultava pertanto insussistente lo ius postulandi, con conseguente inammissibilità del ricorso.

3. – Avverso questa sentenza l’Avvocato I. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, formulando altresì istanza di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato.

Il COA di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, rubricato “violazione, falsa ed erronea applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del R.D. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 6, – Interpretazione costituzionalmente orientata Illegittimità costituzionale eventuale – Abuso di potere”, il ricorrente sostiene che il R.D. n. 1578 del 1933, art. 50, dovrebbe essere interpretato nel senso che la proposizione della impugnazione avverso il provvedimento di sospensione ne sospende l’efficacia, con immediato ripristino dell’abilitazione del professionista allo svolgimento della professione; il che, nella specie, avrebbe dovuto indurre il CNF, conformemente, del resto, ad un parere dal medesimo espresso il 10 dicembre 2014, a prendere in esame, nel merito, il ricorso proposto.

Il ricorrente rileva poi che la citata disposizione, ove non potesse essere interpretata nel senso suindicato, risulterebbe contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che, per un fatto meno grave di una sanzione disciplinare e disciplinarmente non rilevante, finirebbe col privare il soggetto colpito del diritto di difesa.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – Eccesso di potere per difetto di giurisdizione – Violazione dell’art. 102 Cost.”, sostenendo che il contributo per il mancato pagamento del quale egli è stato sospeso dall’esercizio della professione, costituisce un tributo e, quindi, le controversie ad esso relative dovrebbero spettare alla giurisdizione del giudice tributario. D’altra parte, il CNF costituisce un giudice speciale ai sensi dell’art. 102, sicchè l’attribuzione ad esso della giurisdizione in materia di debenza del contributo violerebbe l’art. 102 Cost..

3. – Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 23 Cost., eccesso di potere, abuso di diritto. Premessa la natura tributaria del contributo dovuto dagli iscritti per il funzionamento dei Consigli dell’ordine e del CNF, nonchè la necessaria destinazione degli stessi al funzionamento degli enti, il ricorrente sostiene che la pretesa di versamento del contributo in tanto sarebbe legittima in quanto ne fossero determinati o quanto meno determinabili i criteri per la quantificazione dell’importo dovuto; il che, con particolare riferimento al contributo dovuto al COA di (OMISSIS) non potrebbe in alcun modo essere sostenuto, atteso che i contributi degli iscritti vengono utilizzati dal COA per le attività più varie.

4. – Il secondo motivo di ricorso, all’esame del quale occorre procedere in via prioritaria, è infondato.

Il fatto che il contributo annuale per l’iscrizione al COA di appartenenza abbia natura tributaria non comporta, invero, che la questione concernente l’incidenza del mancato pagamento dello stesso sul diritto del professionista al mantenimento della efficacia della iscrizione si risolva in una controversia che debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

Ciò che viene in discussione, invero, è l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione all’albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto della iscrizione all’albo. Si rimane, dunque, nell’ambito di questioni che rientrano appieno nella competenza dei consigli dell’ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio nazionale forense, non essendo in alcun modo predicabile la giurisdizione del giudice tributario.

Del resto, lo stesso ricorrente, a fronte della richiesta del COA di pagamento dei contributi per gli anni dal 2008 al 2012, non ha introdotto una controversia tributaria per sentire accertare l’insussistenza della pretesa del COA, ma ha adito, in via di impugnazione, il Consiglio nazionale forense, secondo le norme dell’ordinamento professionale forense; con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di far valere, in questa sede il difetto di giurisdizione del giudice, ancorchè speciale, dal medesimo professionista adito.

5. – Il primo motivo di ricorso è infondato.

Con sentenza n. 9491 del 2004, queste Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui “in tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all’esercizio della professione, adottato ex legibus nn. 536 del 1949 e 576 del 1980 e dotato di efficacia immediata, priva, fin dal momento della sua adozione, l’avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo – correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 6. Da ciò consegue l’illegittimità di un’eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’ordine”.

Il CNF a tale principio si è attenuto, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’Avvocato I. in proprio.

5.1. – La soluzione non muta alla luce della nuova disciplina dell’ordinamento forense.

La L. n. 247 del 2012, art. 29, infatti, dispone al comma 6 che “coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento”. Tale disposizione, applicabile nel caso di specie ratione temporis, prevede che la sospensione sia esecutiva sino alla revoca della stessa per effetto del pagamento dei contributi dovuti. Nè potrebbe dubitarsi che la previsione sia costituzionalmente illegittima, atteso che proprio la precisazione, come per il passato, che la sospensione disposta ai sensi delle citate leggi non ha natura disciplinare, consente di ritenere differente la posizione dell’avvocato sospeso per mancato pagamento dei contributi dovuti rispetto a quella dell’avvocato nei confronti del quale sia stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione: la prima, volta a garantire l’esecuzione dell’obbligo di contribuzione gravante in carico agli iscritti; la seconda volta a sanzionare un illecito, e quindi attratta, in una logica di maggiori garanzie, nell’ambito di applicazione della sospensione della esecutività della misura disposta dal COA.

D’altra parte, la sospensione dell’iscritto dall’Albo, per effetto del mancato versamento dei contributi dovuti, certamente non comporta una lesione del diritto di difesa dell’interessato, il quale ben può farsi assistere nel ricorso al CNF da altro difensore, non costituendo la difesa personale l’unica soluzione percorribile, ed essendo indubbio che l’iscritto sospeso mantiene inalterata la possibilità di comparire dinnanzi al Consiglio ed, evidentemente, di interloquire personalmente attraverso dichiarazioni spontanee.

6. – Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Una volta accertata la infondatezza del primo motivo di ricorso, infatti, ogni ulteriore questione che in ipotesi sia stata prospettata al CNF quale ragione di impugnazione del provvedimento del COA – e, nella specie, dalla sentenza impugnata non emerge che la questione della violazione dell’art. 23 Cost., sia stata dedotta dal ricorrente non può essere ulteriormente prospettata in sede di impugnazione, restando assorbita dalla statuizione in rito di insussistenza dello ius postulandi.

7. – In conclusione, il ricorso va respinto.

In considerazione della particolarità della controversia nonchè della situazione che ha dato luogo alla sospensione del ricorrente dalla iscrizione all’albo e alla conseguente inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto al CNF, il Collegio reputa sussistenti le condizioni per poter disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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