Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7666 del 18/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 7666 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 22608-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2015

atti;
– ricorrente –

4719

contro

TISO ELISABETTA C.F. TSILBT81L67C665I, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso

Data pubblicazione: 18/04/2016

la Segreteria Nazionale CONFSAL – COMUNICAZIONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

937/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale Avvocato TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

di TORINO, depositata il 23/09/2009 R.G.N. 1290/2008;

Udienza 3.12.2015, causa n. 18

RG. N. 22608/2010

La Corte di Appello di Torino 23.9.2009, in accoglimento
della domanda della lavoratrice Tiso Elisabetta,
dichiarava la nullità del termine apposto al contratto
dalla stessa sottoscritto il 21.1.2004 con le Poste per
ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica
esigenza di sostituzione del personale inquadrato nell’area
operativa ed addetto al servizio di recapito presso la
Regione Nord Ovest, assente nel periodo dal 2.1.2004 al
31.3.2004 con ordine di riammissione in servizio e con
condanna al risarcimento del danno dal 30.10.2006 data
della messa in mora.
Rilevava la Corte di Torino che non era sufficiente ad
assolvere l’onere di forma chiesto dal legislatore ed a
soddisfare le esigenze di controllo sulle ragioni del
termine un generico riferimento ad esigenze sostitutive
indicate in contratto per un ambito operativo e
territoriale troppo ampio, senza neppure l’indicazione del
nome dei lavoratori sostituiti. Rilevava, poi, che dalla
nullità del termine non discendeva la nullità dell’intero
contratto, ma l’inefficacia della clausola con salvezza
degli ulteriori effetti del contratto, che, escluso il
limite di durata, era da ritenersi a tempo indeterminato.
Rilevava infine l’idoneità della raccomandata del
30.10.2006 a costituire in mora la società con richiesta
di riammissione in servizio, anche se successivamente tale
richiesta era stata rinunciata dall’appellata.
Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la società con
due motivi,illustrati nella memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 c.p.c. Resiste, con controricorso, la parte
intimata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa
applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. l nonché

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come già osservato da questa Corte, il legislatore
nazionale, nell’adempier b al suo obbligo comunitario – in
attuazione della Direttiva 1999/70 – ha emanato il D.Lgs.
n. 368 del 2001 che, nel testo originario, vigente
all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1
prevede, al comma l, che è consentita l’apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che
l’apposizione del termine è priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al coma l. È
stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in
vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione
della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8
bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le
disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1). Il
quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato
dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230
del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie
legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento

2

violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e
segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che
la prova ed i dati specifici che confermano la concreta
esistenza della ragione giustificatrice dell’apposizione
del termine può essere riservata alla sede giudiziaria o
alla spiegazione successiva alla contestazione da parte
dell’interessato. Evidenzia che, nella specie, oltre
all’ambito operativo, era indicato anche l’ufficio postale
di Folla, ove si era manifestata l’esigenza sostitutiva.
Con il secondo motivo, in subordine, lamenta omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., n. 5, nonché violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 disp. gen., dell’art. 1419 c.c., del D.Lgs. n.
368 del 2001, art. 1 dell’art. 115 c.p.c., sostenendo la
erroneità della tesi sostenuta in sentenza, dovendo, al
contrario, ritenersi che l’illegittimità del termine
comportasse la nullità dell’intero contratto, stante
l’impossibilità di estendere la normativa dettata dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. l in tema di proroga e di
apposizione del termine al secondo contratto.

/

come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del
1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e
dall’introduzione di un sistema articolato per clausole
generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo. Tale sistema, al fine di non
cadere nella genericità, impone al suo interno un
fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal
già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare
l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
adottate (cfr, in tali termini, Cass. 26.1.2010 n. 1576).
Nel caso di specie il primo motivo di ricorso impone di
stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico
il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi
in cui il datore di lavoro abbia determinato la causale
dell’apposizione del termine riferendosi a ragioni di
carattere sostitutivo. Come già rilevato, l’onere di
specificazione della causale nell’atto scritto costituisce
una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di
lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo
determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze
aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate.
Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso
indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente
riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge,
imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della
motivazione addotta già nel momento della stipula del
contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno
del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il
concetto di specificità sia collegato a situazioni
aziendali non più standardizzate ma obiettive, con
riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto
viene ad essere calato. Il concetto di specificità in
questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità
che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato
dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza
(cfr. Cass. 1576/2010 cit.).Con riferimento specifico alle
ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a
termine se in una situazione aziendale elementare è
configurabile come strumento idoneo a consentire la
sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e

3

.

ben determinata mansione, allo stesso modo in una
situazione aziendale complessa è configurabile come
strumento di inserimento del lavoratore assunto in un
processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una
singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica
che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il
requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non
tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei
lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della
corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori
assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una
data funzione aziendale e le scoperture che per quella
stessa funzione si sono realizzate per il periodo
dell’assunzione. Questa Corte non ignora la sentenza della
Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel
dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. l, coma l, e D.Lgs. n. 368
del 2001, art. 11, afferma che l’onere di specificazione
previsto dallo stesso art. l, coma 2 impone che, tutte le
volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per
soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per
iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa
della sua sostituzione. Sul problema degli effetti delle
sentenze interpretative di rigetto della Corte
costituzionale sull’interpretazione delle leggi da parte
del giudice ordinario, questa Corte (cfr, in particolare,
Cass. 9 gennaio 2004 n. 166) ha affermato che, ove il
giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il
denunciato vizio di incostituzionalità di una certa
disposizione nella interpretazione non implausibile
fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile,
diversa interpretazione della stessa disposizione conforme
a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non
interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla
Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i
giudici ordinari e speciali, non esclusa la Corte di
cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere
quella interpretazione che la Corte costituzionale ha
ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della
questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo
esame, viziata. Nel caso di specie il passo della sentenza
della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto
nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato.

4

.

La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue
precisando che considerato che per ragioni sostitutive si
debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di
sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali
motivi implica necessariamente anche l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause
della loro sostituzione; solamente in questa maniera,
infatti, l’onere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. l,
comma 2, impone alle partì che intendano stipulare un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può
realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare
la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione
del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del
rapporto. Tale precisazione sta a indicare che, nella
illimitata casistica che offre la realtà concreta delle
fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in
cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i
lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in
cui la stessa indicazione non è possibile e “l’indicazione
del lavoratore o dei lavoratori” deve passare
necessariamente attraverso la “specificazione dei motivi”,
mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo
dall’individuazione delle persone, siano tali da non
vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.
Intesa in questi termini la sentenza della Corte
costituzionale, l’opzione interpretativa offerta da questo
Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla
sentenza stessa che, per l’autorevolezza della fonte da cui
„Ayx proviene, costituisce un contributo ermeneutico della
massima importanza. In conformità a quanto appena esposto
richiamandosi le motivazioni di cui alla pronunzia di
questa Corte 1576/2010, l’apposizione del termine per
“ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione
dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle
ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di
elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le
mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli
stessi alla conservazione del posto di lavoro) che
consentano di determinare il numero dei lavoratori da
sostituire, ancorché non identificati nominativamente,
ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente
giudizio, alla Corte di Appello di Torino in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il 3.12.2015

sussistenza effettiva del presupposto di legittimità
prospettato. Nel caso in esame appare incongrua e priva di
adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra
enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa
l’assenza di specificità della causale apposta al contratto
di lavoro a termine in discussione. In particolare la Corte
territoriale non ha tenuto conto del fatto che il concetto
di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali
non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle
realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere
calato.
Il primo motivo deve, pertanto, essere accolto, con
assorbimento del secondo, e, per l’effetto, la causa deve
essere rimessa ad altro giudice, indicato in dispositivo,
che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di
diritto oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA