Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7666 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5354/2010 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

88, presso lo studio dell’avvocato DE BONIS Massimo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONU’ LORENZO, giusta

procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.L. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO

1, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO Sebastiano, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BETTINELLI VINCENZO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 684/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

24.6.09, depositata il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Lorenzo Bonù che si riporta agli

scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che – si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 25 ottobre 2004 il Tribunale di Brescia dichiarò inammissibili, per tardività, le opposizioni proposte da B. A. e O.L. avverso due decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti, aventi per oggetto il pagamento di somme – ammontanti rispettivamente a L. 66.723.186 e a L. 23.127.913 – reclamate dall’architetto G.G. come compenso per prestazioni professionali.

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Brescia, che con sentenza del 6 luglio 2009, riconosciuta la tempestività delle opposizioni, ha revocato i provvedimenti monitori, ha condannato B.A. e O. L. a pagare a G.G. L. 66.223.186 e L. 18.618.113, oltre agli interessi, ha condannato G.G. a pagare ad B.A. e O.L. Euro 18.152,94, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, come risarcimento di danni conseguenti a errori commessi dal professionista nello svolgimento del compito affidatogli; ha condannato G.G. a restituire ad B.A. e O.L. le somme versategli in più del dovuto, in esecuzione dei decreti ingiuntivi.

G.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. B.A. e O.L. si sono costituiti con controricorso.

La pregiudiziale eccezione di inammissibilità sollevata dai resistenti va disattesa, poichè il ricorso non è stato sottoscritto dall’avvocato Lorenzo Bonù (non iscritto nell’albo speciale) ma dall’avvocato Massimo De Bonis, nominato anch’egli difensore di G.G. con il mandato apposto in calce all’atto introduttivo del giudizio di cassazione.

I quattro motivi di ricorso possono essere presi in esame congiuntamente, poichè per una stessa ragione appaiono manifestamente infondati: attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito (relativi all’individuazione di una delle prestazioni professionali indicate nelle parcelle e agli errori commessi da G.G. nell’espletamento dei compiti affidatigli) insindacabili in questa sede, se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Da tali vizi la sentenza impugnata risulta immune, poichè la Corte d’appello ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione sui punti di cui si tratta, richiamando e facendo proprie le conclusioni argomentatamene esposte in proposito dal consulente tecnico di ufficio. I contrari assunti del ricorrente non possono costituire idonea ragione di una pronuncia di cassazione, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte di addentrarsi nelle valutazioni che il ricorrente pretende di demandarle.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”;

– sono state presentate memorie dal ricorrente e dai resistenti; in Camera di consiglio il difensore del ricorrente ha ribadito la richiesta di accoglimento dell’impugnazione, mentre il Pubblico Ministero ha concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate dal ricorrente, con le quali si insiste su argomenti di merito che non possono avere ingresso in questa sede;

– il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.800,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.800,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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