Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7665 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato LICHERI ANNA LUCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANTOVANI FABI, giusta mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/09/2006 r.g.n. 158/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato PERRUCA ORFEI CLAUDIA per delega MANTOVANI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza depositato il 7 marzo 2001, P.O.M. aveva lamentato il rigetto da parte dell’INPS della propria domanda di pensione di anzianita’ a decorrere dal 1 novembre 1998, motivato con l’avvenuto annullamento della sua posizione assicurativa relativamente al periodo dal 4 maggio 1987 al 30 settembre 1998, a seguito di accertamento del 22 marzo 1999 e conseguente disconoscimento per tale periodo della natura subordinata del rapporto intercorso tra il P. e la SEL s.p.a..

In proposito, il ricorrente aveva chiesto:

1) l’accertamento giudiziale della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro con la SEL s.p.a nel periodo indicato, con conseguente accoglimento della sua domanda di pensione con la decorrenza indicata;

2) in via subordinata, l’accreditamento dei contributi contestati, quantomeno nei limiti della prescrizione quinquennale ovvero decennale;

3) in ulteriore subordine, la condanna dell’INPS a restituirgli la somma versata a titolo di contributi nel periodo indicato, con rivalutazione e interessi.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 3 ottobre 2003, aveva accolto unicamente l’ultima subordinata domanda, con gli interessi dalle singole date di versamento dei contributi al saldo, rigettando nel resto il ricorso.

Su appello sia del P. che dell’INPS, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 4 settembre 2006, ha dichiarato prescritto il diritto dell’INPS all’annullamento della posizione contributiva del P. per il periodo antecedente al febbraio 1989 e dichiarato, su appello dell’INPS, che gli interessi sulle somme da restituire maturano dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza, l’INPS propone ora ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi.

Resiste alle domande P.O.M. con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., D.P.R. 27 aprile 1957, n. 818, art. 8 nonche’, in connessione con questi, degli artt. 1421 e 1422 c.c..

In proposito, l’Ente esclude che sia soggetto a prescrizione il potere dell’INPS di espunzione, dalla posizione previdenziale dell’assicurato, della contribuzione versata in forza di un rapporto di lavoro subordinato inesistente, in cio’ contrastando una decisione di questa Corte suprema (n. 2748 del 1999), invocata dalla Corte territoriale a sostegno del proprio convincimento.

Poiche’ l’esistenza del rapporto di lavoro e’ pregiudiziale rispetto all’instaurazione del rapporto previdenziale, l’Ente previdenziale avrebbe, infatti, il potere di verificare il corretto sorgere del rapporto di lavoro, ai fini del legittimo esercizio dei compiti ad esso affidati per la tutela dell’interesse generale.

La Corte territoriale partendo dalla assimilazione, all’attivita’ di riconoscimento della prestazione pensionistica, di quella di verifica dei requisiti legittimanti, avrebbe qualificato l’esercizio del potere di verifica come equivalente ad un diritto di natura privatistica, quindi sottoposto a termini di prescrizione stabiliti dal diritto civile.

A tale ragionamento, il ricorrente obietta che la prescrizione opera all’interno di un rapporto giuridico, ove determina la liberazione o il riacquisto di una posizione di liberta’, per cui non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, in cui non c’e’ un debitore da liberare o un creditore che vanti un diritto patrimoniale.

L’INPS richiama inoltre la norma di cui al secondo comma dell’art. 2934 c.c., la quale stabilisce che non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili. Sarebbe infatti indisponibile il potere di verifica dell’INPS, che non e’ discrezionale e che tende ad evitare la destinazione di risorse pubbliche in capo a soggetti che non ne hanno bisogno.

Infine il ricorrente sostiene l’erroneita’ della soluzione accolta dai giudici di appello, tenendo conto della disciplina generale della nullita’ dei contratti, che comporterebbe per l’INPS la possibilita’ di far valere in ogni tempo la nullita’ del contratto di lavoro subordinato che costituisce il necessario presupposto del rapporto previdenziale.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Se l’accertamento di inesistenza del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria da parte dell’INPS, una volta che sia stata accertata l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, si sottragga al termine di prescrizione decennale previsto dal codice civile”.

2 – Col secondo motivo, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di ricongiunzione dettate dalla L. 5 marzo 1990, n. 45.

Il P. in data 15 dicembre 1992 aveva richiesto la ricongiunzione della contribuzione versata dal 1 giugno 1983 al 31 dicembre 1985 presso la cassa ingegneri dell’INPS e la sua domanda era stata accolta.

A seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo 4 maggio 1987 – 30 settembre 1998, il P. ha chiesto e ottenuto nel presente giudizio la restituzione anche di quanto versato per la ricongiunzione.

Ma poiche’ la norma che dispone la restituzione dei contributi e’ di carattere eccezionale, quindi di stretta interpretazione (Cass. 8 febbraio 2005 n. 2436) e inoltre la L. n. 45 del 1990, art. 5 relativa alla ricongiunzione, prevede la restituzione degli importi non utilizzati solo in caso di coincidenza di piu’ periodi coperti da contribuzione, ne conseguirebbe la inapplicabilita’ ai contributi ricongiunti della disposizione relativa alla restituzione dei contributi valida per i dipendenti.

Quesito: “Se, una volta che sia concluso il procedimento di ricongiunzione della contribuzione con il passaggio della contribuzione da un ente all’altro e il pagamento di quanto posto a carico dello stesso lavoratore richiedente, esista nel sistema previdenziale una regola generale che riconosca un diritto del lavoratore al rimborso delle somme poste a suo carico”.

Il ricorso conclude con la richiesta di annullamento della sentenza, con ogni conseguenza di legge.

Il primo motivo di ricorso e’ fondato, per quanto di ragione.

Le considerazioni svolte dalla sentenza di questa Corte n. 2748/99 relativamente all’assenza di un potere autoritativo in capo all’INPS in sede di riconoscimento del diritto a pensione, invocata dai giudici di merito, seppure pienamente condivisibile, non conduce infatti, secondo questo collegio, alla conseguenza trattane dell’assoggettamento a prescrizione del potere di tale ente di procedere all’”annullamento” di una posizione contributiva o di parte di essa.

La qualificazione di tali atti dell’INPS come meri atti amministrativi paritetici, di certazione o comunque dichiarativi, rispetto ai quali non e’ configurabile un potere amministrativo di autotutela che si possa estrinsecare nell’annullamento o nella revoca di essi, comporta infatti unicamente la conseguenza che l’INPS non possa in proposito agire in maniera autoritativa, degradando diritti soggettivi, nell’esercizio di poteri di cura di specifici interessi pubblici, ma non risolve il problema della eventuale soggezione alla prescrizione della pretesa dell’INPS di vedere giudizialmente dichiarata nulla una determinata posizione contributiva, in quanto relativa al un rapporto inesistente perche’ non qualificabile in termini di rapporto di lavoro subordinato.

Tale pretesa, normalmente anticipata da dichiarazioni di revoca, di annullamento o simili, ma in realta’ operante su di un piano paritario, appunto come mera pretesa, si traduce infatti, in sede giudiziale, in una azione o eccezione di nullita’ o meglio di inesistenza del contratto di lavoro, costituente il necessario presupposto del rapporto previdenziale e quindi di nullita’ anche di quest’ultimo (nella parte in cui non e’ giustificato dall’esistenza del rapporto di lavoro subordinato).

Azione, o eccezione, che, in quanto diretta a far dichiarare, o ad opporre all’azione altrui, tale inesistenza e la conseguente nullita’ del rapporto assicurativo previdenziale, e’ imprescrittibile, ai sensi dell’art. 1422 c.c., ancorche’ sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., l’azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati (effettivamente eccepita, con deduzione della relativa decorrenza dalla data dei singoli versamenti, dall’INPS, ma rigettata dalla Corte d’appello senza che sul punto l’Istituto abbia proposto ricorso per Cassazione).

Ne’ e’ ipotizzabile, con riguardo a tale azione o eccezione di inesistenza, il richiamo alla disciplina di cui all’art. 2126 c.c., come viceversa ritenuto dal controricorrente per sostenere che, nonostante la nullita’, il rapporto di lavoro produce i suoi effetti, anche sul piano previdenziale, nel periodo in cui ha avuto esecuzione.

Trattandosi infatti di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, anche solo in ragione della qualificazione in termini diversi del rapporto concreto intercorso, in ordine ad essa non e’ ipotizzabile alcuna possibile esecuzione in via di fatto e quindi e’ inapplicabile la disciplina dettata per il caso di nullita’ o annullamento del contratto di lavoro subordinato.

Cio’ premesso in via di principio, si rileva che, nel caso in esame, l’azione del P. diretta al riconoscimento dell’esistenza del rapporto previdenziale nel periodo dal 4 maggio 1987 al 30 settembre 1998 – o, in via subordinata, relativamente al minor periodo conseguente all’accoglimento dell’eccezione subordinata di prescrizione del potere dell’INPS di disconoscimento del rapporto di lavoro e previdenziale -, al fine dell’attribuzione, immediata o futura, della pensione, e’ stata contrastata dalla deduzione dell’ente previdenziale di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato costituente il necessario presupposto di quel rapporto previdenziale e quindi di nullita’ di quest’ultimo, eccezione che, come prima argomentato, non e’ per legge soggetta ad alcuna prescrizione.

Avendo i giudici di merito escluso l’esistenza, tra il P. e la SEL s.p.a., di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato, la Corte d’appello avrebbe conseguentemente dovuto respingere anche la prima domanda svolta in via subordinata, relativa all’accredito di almeno una parte dei contributi non riconosciuti.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto.

Il secondo motivo e’ inammissibile.

Come infatti dedotto dal controricorrente e non contestato in questo giudizio, la deduzione oggetto di tale censura non aveva costituito specifico motivo di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente la domanda ulteriormente subordinata del P., con conseguente formazione del giudicato sulla parte di domanda relativa alla ripetizione dei contributi oggetto di ricongiunzione.

Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con la conferma le decisioni di merito in ordine alla restituzione dei contributi ed agli interessi.

La valutazione dell’esito della lite, complessivo e nei singoli gradi, in una con la considerazione della particolarita’, per vari aspetti, della fattispecie esaminata, consiglia l’integrale compensazione tra le parti, delle spese dell’intero processo.

PQM

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e conferma le sentenze dei giudici di merito in ordine alla restituzione dei contributi e agli interessi; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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