Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7665 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 24/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.24/03/2017),  n. 7665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27243/2015 R.G. proposto da:

MERIDIANA S.a.s. di VERNI’ MARIA LUISA & C., in persona del

legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv. Mariella

Tripicchio, con domicilio eletto in Roma, via L.V. Bertarelli, n.

67, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lettera;

– ricorrente –

contro

D.T.G., rappresentato e difeso dall’avv. Nino

Paolantonio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Principessa Clotilde, n. 2;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SCALEA;

– intimato –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2659, depositata in

data 26 maggio 2015;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 15 novembre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Davoli, munito di delega;

sentito per il controricorrente l’avv. Paolantonio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUZIO Riccardo, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 170 del 2013 il T.A.R. di Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto dalla S.a.s. Meridiana di Vernì Maria Luisa & C., annullava la concessione demaniale rilasciata in favore del sig. D.T.G., ritenendo che con detto provvedimento si fosse determinata una indebita sovrapposizione fra le due aree, fra loro confinanti.

2. Con sentenza n. 1313, depositata in data 17 marzo 2014, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dal sig. D.T.G., respingeva il ricorso introduttivo. In tale decisione veniva tra l’altro posta in evidenza “la necessità che la competente autorità demaniale intervenga per definire, anche con tracce visibili in loco, l’esatto confine dei rispettivi titoli concessori rilasciati alle parti in lite e che la stessa autorità stabilisca l’ampiezza (e l’incidenza sui rispettivi titoli concessori) del corridoio da lasciare libero per il transito dei pedoni e (eventualmente) dei mezzi”.

3. Il Comune di Scalea in data 7 maggio 2014 procedeva alla riperimetrazione del lotto oggetto della concessione rilasciata in favore del sig. D.T., sulla base della planimetria allegata a detto provvedimento.

4. La Meridiana S.a.s. presentava ricorso in ottemperanza al Consiglio di Stato, deducendo che il giudicato formatosi con la precedente decisione era stato violato o solo parzialmente eseguito, in quanto non erano stati effettuati i rilievi tecnici necessari per definire il confine, senza che fossero stati individuati, per altro, i limiti e l’ampiezza del corridoio per il transito pedonale e di eventuali mezzi.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in ottemperanza, rilevando che “le sopravvenienze fattuali e provvedimentali non potevano ritenersi elusive del giudicato”, in quanto dalla precedente decisione non emergeva alcun accertamento, essendosi evidenziata la presenza di elementi indiziari che imponevano una serie di riscontri che erano affidati alle operazioni da compiersi, le quali erano state poi effettuate, nel contraddittorio tra le parti, dal Comune di Scalea. Si è quindi osservato che le censure relative all’erroneità o all’incongruità di tali accertamenti avrebbero dovuto essere dedotte in un ordinario giudizio di cognizione, sulla base delle nuove emergenze derivanti dalla riperimetrazione delle aree in questione.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Meridiana, prospettando due motivi di censura volti a lamentare il travalicamento, da parte del Consiglio di Stato, dei limiti della propria potestà giurisdizionale. Il sig. D.T. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce due distinti profili di censura: rifiuto o diniego di giurisdizione in relazione a un punto decisivo della controversia, nonchè eccesso di potere per superamento dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo.

1.1. Si sostiene che il giudizio di ottemperanza al giudicato ha anche natura di giudizio di cognizione, nel senso che il giudice è dotato non solo di poteri esecutivi, ma anche di cognizione, così sostituendosi all’amministrazione, con un’attività sostanzialmente integratrice della precedente decisione. Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato, affermando che le censure degli accertamenti eseguiti successivamente al giudicato avrebbero dovuto essere dedotte in sede di impugnazione degli atti adottati dal Comune di Scalea sulla base delle nuove emergenze, avrebbe violato i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di concentrazione delle forme di tutela sanciti dagli art. 1 e 7 cod. proc. amm., superando i limiti della giurisdizione amministrativa e negando alla ricorrente la tutela giurisdizionale.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Quanto al profilo inerente al diniego di giustizia, vale bene osservare che nella specie il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla domanda, affermandone l’infondatezza, laddove il rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, che rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., ricorre soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3037).

4. In relazione al secondo profilo, deve rilevarsi che in ordine al sindacato di sentenze pronunciate dal Giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza, queste Sezioni Unite (Cass. del 19 gennaio 2012, n. 736; Cass., 26 aprile 2013, n. 10060), nel ribadire che anche le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette a detto sindacato sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale, tenendo presente che in tal caso è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito, hanno affermato:

a) che tale sindacato non può estendersi a qualsiasi eventuale error in iudicando o in procedendo imputato al giudice amministrativo nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme che disciplinano il giudizio di ottemperanza;

b) che per scriminare le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da quelli in cui esso risulta invece inammissibile, dovendosi aver riguardo al cosiddetto petitum sostanziale ed all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr., ex multis, Sez. U., 25 giugno 2010, n. 15323), risulta decisivo stabilire se viene in questione il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure il fatto stesso che, in una situazione del genere di quella considerata, un tal potere, con la particolare estensione che lo caratterizza, a detto giudice non spettava;

c) che, quando l’ottemperanza sia stata invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell’amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi dal giudicato derivanti, trattandosi, invece, dei limiti esterni di detta giurisdizione quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di far ricorso alla giurisdizione di ottemperanza;

d) che il giudizio di ottemperanza, in particolare nel caso in cui sia denunciato un comportamento della pubblica amministrazione elusiva del giudicato, si svolge in una triplice operazione: 1) di interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la pubblica amministrazione in sede di ottemperanza; 2) di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione; 3) di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere.

4.1. Gli errori nei quali incorra il giudice amministrativo nel compimento delle indicate operazioni, e i vizi che inficiano la motivazione sugli stessi punti, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano dunque confinati all’interno della giurisdizione medesima, e sono insindacabili dalla Corte di cassazione.

5. Avuto riguardo ai principi sopra indicati, appare evidente come la pronuncia impugnata non abbia superato i limiti esterni della giurisdizione, in quanto il “decisum” costituisce il filtrato di un’attività ermeneutica del giudicato che, come più volte affermato da questa Corte (Cass. Sez. un., 2 febbraio 2015, n. 1823; Cass., Sez. un., 19 gennaio 2012, n. 736), rimane interna alla giurisdizione amministrativa e non integra quell’eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla Corte di cassazione.

6. Nel caso in esame, infatti, il Consiglio di Stato, a fronte di una precedente sentenza che aveva rigettato il ricorso introduttivo della Meridiana (in quanto il provvedimento impugnato non riguardava il lotto confinante), e che – sostanzialmente a titolo di obiter dictum – aveva affermato la necessità di svolgere una sorta di actio finium regundorum (sulla base di accertamenti che non interessavano l’atto che aveva formato l’oggetto del giudizio), ha correttamente rilevato che l’attività a tal fine successivamente esercitata non era in alcun modo riconducibile al giudicato – che, vale bene ribadirlo, non si forma sugli obiter dicta (Cass. Sez. U, 17 giugno 2013, n. 15122; Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840) – desumibile dalla decisione n. 1313 del 2014, e, quindi, anche considerando l’attività di integrazione correlata agli aspetti cognitivi del giudizio di ottemperanza (Cons. St., ad. pl. n. 2 del 2013), nella specie richiedeva una distinta attività procedimentale, del tutto autonoma dal giudizio già concluso, in ordine alla quale eventuali censure, non attenendo al giudizio di ottemperanza, avrebbero dovuto essere dedotte, con ordinario giudizio di cognizione, in sede di impugnazione degli atti adottati dal Comune sulla base delle nuove emergenze.

In tal modo il giudice amministrativo ha operato nell’ambito dell’attività di interpretazione del giudicato, sulla base degli elementi interni allo stesso, senza effettuare alcuna integrazione e perciò senza esorbitare dalla cognizione propria del giudizio di ottemperanza (cfr. Cass., Sez. U., 3 febbraio 2014, n. 2289).

7. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte costituita, che liquida in Euro 5.200,00, cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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