Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7665 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7665 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 28180-2008 proposto da:
SERIT SICILIA SPA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA RASELLA 155, presso lo studio
dell’avvocato CUSUMANO DARIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BALDACCHINO ANTONIO giusta delega in

2014

calce;
– ricorrente –

811
contro

LAURICELLA SALVATORE;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 02/04/2014

LAURICELLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA APPIA NUOVA 40, presso lo studio
dell’avvocato RUSCITTI RITA, rappresentato e difeso
dall’avvocato SALVAGGIO GIOVANNI giusta delega a
margine;

contro

SERIT SICILIA SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2008 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI CANICATTI’, depositata il 17/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

– con troricorrente incidentale –

R.G. 28180/2008

Fatto
Il Tribunale di Agrigento, sezione staccata di Canicattì, con sentenza n. 12/2008 depositata il
17.1.2008, accoglieva il ricorso in opposizione avverso il preavviso di fermo di bene mobile
registrato, proposto da Lauricella Salvatore nei confronti della concessionaria per la riscossione
Serit Italia s.p.a.

a) violazione e falsa applicazione degli articoli 615 e 617 c.p.c., rilevando come il preavviso di
fermo non è atto autonomamente impugnabile;
b) omessa, insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione ai
motivi dell’opposizione proposta dal ricorrente, essendosi limitata la CTR a dichiarare la propria
competenza a decidere senza esaminare le questioni proposte dalle parti
L’intimato si è costituito con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.3.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione (notificato il 19.11.2008 )per tardività
dello stesso in quanto proposto oltre il decorso del termine breve di impugnazione è rimasta sfornita
di prova in quanto non vi prova in atti della avvenuta notifica della sentenza impugnata (emessa in
data 17.1.2008), al fine di far decorrere il termine breve di 60 giorni, decorrente da tale notifica, per
la proposizione della impugnazione.
In relazione al primo motivo di ricorso deve ritenersi l’autonoma impugnabilità del fermo
amministrativo relativo a crediti di natura extratributaria.
Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell’art. 86,
secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – in forza del quale il concessionario deve
dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi
sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell’ulteriore invito
all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza
dell’ulteriore termine, si procederà all’iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente
impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di
atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione,
rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. eiv., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il
1

Proponeva ricorso per cassazione Serit Sicilia s.p.a.deducendo i seguenti motivi:

controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il
decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede
di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. Sez. U, Sentenza n.
11087 del 07/05/2010; cfr Cass. Sez. U, Sentenza n. 20931 del (2/10/2011)
Questa Corte (Sez. U. Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha, altresì, affermato che trattasi” di atto
funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione”, ma
non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata (Cass. Sez. 6 – 5,

Va, altresì rilevato che la competenza per l’impugnazione di un provvedimento di fermo
amministrativo, previsto dall’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella
specie, di un semplice “preavviso”, istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in
base all’art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura
esecutiva del provvedimento in discussione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20931 del 12/10/2011),
mentre 11 preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che
riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al
giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata
pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l’interesse del contribuente alla
tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla
rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili
contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. in quanto tale elencazione va interpretata
in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon
andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato
con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009).
Nel vaso di specie trattasi, così come specificato nello svolgimento del processo, del mancato
pagamento della somma di E 11.173,23 derivanti da tributi e sanzioni amministrative varie, crediti
non pagati. senza alcuna specificazione se trattasi di atti di natura tributaria o amministrativa o
quale di essi abbiano natura tributaria o amministrativa.
Peraltro anche ove si trattasse di atti tributari non potrebbe essere rilevato davanti alla Corte di
Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
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Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011)

dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettivita e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova
interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso
restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti
anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza
di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza

appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il
giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4)
il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia
formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione
può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole
decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel
caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando
dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra
valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere
il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la
trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del
09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011: Cass. Sez. U, Sentenza n.
26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della esplicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, nel ricorso per Cassazione, non
essendo stato formulata alcuna formale eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ.
Il secondo motivo difetta di autosufficienza in difetto di trascrizione o allegazione del contenuto
dei motivi della opposizione proposta dall’attore e delle eccezioni proposte dal convenuto davanti al
Tribunale, asseritamente non esaminati dal Tribunale, in modo da rendere immediatamente
apprezzabile da parte della Corte il vizio ded,)tto, essendosi limitato ad una censura generica e,
come tale inammissibile,
3

di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL DPR. 26/4/19%
N. 13 1 TA13. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTALUA

Peraltro nella sentenza impugnata si osserva che – la concessionaria Serit Italia non ha fornito
alcuna prova circa la corrispondenza dell’avvenuta notifica dei singoli carichi rispetto alla richiesta
di pagamento fatta nel preavviso oggetto della impugnativa …”(pag. 9 sentenza)
Nessuna censura risulta formulata dalla ricorrente in ordine a tale capo della sentenza con
conseguente formarsi del giudicato, al riguardo, rilevabile ex officio e inammissibilità di ogni altra
questione relativa al merito della controversia.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle

PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che liquida in C.2.500 per compensi professionali, C 200 per spes oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

spese del giudizio di legittimità.

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