Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7664 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI VINCENZO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, giusta

mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 275/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/05/2005 r.g.n. 427/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2006, F.T. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 17 maggio 2005, con la quale, oltre all’appello principale dell’INPS, era stato rigettato il suo appello incidentale avverso la sentenza in data 23 marzo 1999 del Tribunale di Locri, che aveva dichiarato il diritto della F. a godere, con decorrenza dal 1 maggio 1991, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa, della pensione di reversibilita’ con riferimento alla pensione (OMISSIS) di cui era stata titolare la madre di lei, deceduta il 5 dicembre 1988.

L’INPS, pur senza notificare un proprio controricorso, ha depositato in cancelleria la delega al proprio difensore, che ha poi partecipato all’udienza di discussione odierna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

F.T. denuncia, con l’unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione del D.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 5 e la conseguente erronea motivazione della sentenza.

In proposito, la difesa della ricorrente rileva che la Corte territoriale, nonostante l’accertamento dell’esistenza, alla data del decesso della madre della F., dei requisiti richiesti per ottenere la pensione di reversibilita’ (sanitario e di vivenza a carico della figlia maggiorenne, stabiliti dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13 modificato dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 2 e dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22), aveva fatto erroneamente decorrere il conseguente diritto alla pensione di reversibilita’ dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa, cosi’ facendo applicazione della normativa generale in materia di trattamenti pensionistici, anziche’ dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato, come stabilito con normativa speciale per le pensioni di reversibilita’ di cui al D.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, mai abrogato dalle leggi successive intervenute nella materia.

Il ricorso e’ fondato.

A norma del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13 sostituito dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 2 e poi dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 in materia di assicurazione generale obbligatoria di invalidita’ e vecchiaia: “Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreche’ per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2, lett. a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’eta’ di diciotto anni e ai figli di qualunque eta’ riconosciuti inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Quanto alla decorrenza di tale pensione dovuta ai superstiti, il D.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 5 recante la “disciplina del trattamento di reversibilita’ delle pensioni dell’Assicurazione generale obbligatoria per invalidita’ e vecchiaia”, con norma che non risulta abrogata o modificata dalla successiva disciplina della materia, stabilisce che “La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ avvenuto il decesso dell’assicurato o del pensionato”.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che al momento del decesso della pensionata (nell’A.G.O. lavoratori dipendenti) N.M., avvenuto in data (OMISSIS), la figlia maggiorenne di questa, F.T., era inabile al lavoro e vivente a carico della madre.

Avendo peraltro riconosciuto alla F. il conseguente diritto a pensione unicamente dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa, la Corte territoriale ha al riguardo fatto erronea applicazione della norma di legge citata (con riguardo ad ulteriori ipotesi riguardanti comunque la pensione di reversibilita’, cfr., nel medesimo senso, Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837, 30 marzo 2004 n. 6272 e 31 gennaio 2007 n. 2092).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con la modifica della decorrenza della pensione di inabilita’ riconosciuta a F.T. nei due gradi di giudizio.

Il regolamento delle spese si uniforma al criterio della soccombenza e gli importi sono liquidati in dispositivo con riguardo all’intero processo.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS ad erogare a F.T. la richiesta pensione di reversibilita’ con decorrenza dal 6 dicembre 1988, con gli interessi e svalutazione di legge sui ratei pregressi; condanna l’INPS a rimborsare alla ricorrente le spese dell’intero processo, liquidate in Euro 300,00 + 700,00 + 1.000,00 per il primo grado, Euro 300,00 + 700,00 + 1.000,00 per il secondo ed Euro 20,00 per spese e Euro 2.000,00 per onorari di questo giudizio, oltre accessori, che distrae all’avv. V. Accardo.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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