Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7664 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 24/03/2017, (ud. 08/11/2016, dep.24/03/2017),  n. 7664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9451/2016 proposto da:

CONSORZIO IRICAV UNO, in persona del Presidente pro tempore, il quale

agisce non in proprio ma in nome e per conto di RFI Rete Ferroviaria

Italiana s.p.a., quale incorporante di TAV Treno Alta Velocità

s.p.a., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297,

presso lo studio degli avvocati ANTONIO MONACO e GIOVANNI DEL

SIGNORE, che lo rappresentano e difendono, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.M., F.F., P.A.M., F.R.,

PA.MA., F.G., C.R.,

F.V., A.G., ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO SPORTIVO SOCIO

CULTURALE SAN GIUSEPPE;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3995/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/11/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Suprema Corte voglia

dichiarare la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria,

assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il (OMISSIS) la TAV Treno Alta Velocità s.p.a. concluse con i sig.ri D.M.M., F.F., P.A.M., F.R., Pa.Ma., F.G., C.R., F.V., A.G. e con l’associazione Centro sportivo socioculturale San Giuseppe – i primi quali proprietari e quest’ultima quale comodataria di terreni siti in (OMISSIS) – un contratto preliminare per la cessione volontaria di detti terreni, da assoggettare ad esproprio ai fini della realizzazione di un tratto di rete ferroviaria ad alta velocità, opera dichiarata di pubblica utilità in forza di Delib. 27 maggio 2002, della predetta società ai sensi della L. 17 maggio 1985, n. 210, art. 24 e del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 14, comma 4 bis, conv., con modif., dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 e versò alle controparti un acconto di Euro 360.000,00 sul prezzo della cessione concordato in Euro 400.000,00;

a seguito di una modifica del progetto dell’opera, che rendeva inutile l’acquisizione dei predetti terreni, con atto di citazione notificato il 23 aprile 2014 il Consorzio Iricav Uno, in rappresentanza di RFI Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che aveva incorporato TAV s.p.a., convenne le suindicate controparti contrattuali davanti al Tribunale di Napoli Nord per sentir dichiarare risolto il contratto preliminare, eventualmente per recesso unilaterale dell’amministrazione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dell’acconto di prezzo versato;

i convenuti resistettero, chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la parte attrice tenuta a provvedere alla stipula del contratto definitivo ed eccependo altresì, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;

avendo il Tribunale, in relazione all’eccezione dei convenuti, invitato le parti a rassegnare le proprie conclusioni, la parte attrice ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, rimettendosi peraltro alla decisione di questa Corte;

le parti intimate non hanno svolto difese;

il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., avendo ad oggetto un accordo riconducibile all’esercizio mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, cui si è fatto riferimento in narrativa – di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità;

non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parti intimate.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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