Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7664 del 02/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7664 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 24665-2008 proposto da:
EREDI MARINELLI DEI F.LLI MARINELLI VINCENZO &
MASSIMO SNC in persona dell’Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio
dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato QUERCIA LUIGI giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 02/04/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– contrari corrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2;
– intimato –

di BARI, depositata il 07/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

avverso la sentenza n. 70/2007 della COMM.TRIB.REG.

R.G. 24665/2008

Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 70/06/07, depositata il
07/09/2007 in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari,
confermava la legittimità del recupero del credito d’imposta, per gli anni 2002,2003, 2004, per €
9.670,72, nei confronti della società Eredi Marinelli dei F.11i Marinelli Vincenzo e Massimo s.n.c.,

oggetto di investimento, acquistati in data 8.7.2002.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la CTR ritiene
che gli acquisti dei beni indicati nelle fatture sarebbero avvenuti dopo 1’8 luglio 2002, impedendo
alla ricorrente di beneficiare del credito d’imposta;
b) violazione dell’art. 8 1. n. 388/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR
erroneamente ritenuto che l’avvio dell’investimento coincidesse con la realizzazione
dell’investimento che si sarebbe attuato con la traslazione del bene acquistato e, cioè, con
l’emissione della relativa fattura.
L’ Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.3.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.I motivi di ricorso, stante la loro connessione logica vanno esaminati
congiuntamente.
Il credito d’imposta, previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per i soggetti titolari di
reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i
beni strumentali, materiali e immateriali, aventi il requisito della novità e che siano ammortizzabili
ai sensi degli articoli 103 e 104 Tuir, all’epoca vigente (ex rtt. 67 e 68)
La norma prevede infatti che -per nuovi investiment si intendono le acquisizioni di beni
strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La CTR rileva come alcuni beni acquistati dalla ricorrente per realizzare l’ investimento agevolato
siano stati acquistati in data successiva all’ 8 luglio 2002 e,pertanto, non utilizzabili al fine di
usufruire del credito d’imposta, essendo le relative fatture tutte in data posteriore al 8.7.2002,

1

in quanto indebitamente utilizzato, ex art. 8, comma 10. 1. 388/2000, ritenendo trattarsi di beni

REGISTRAZIONE
earff4TE DADEL
DPR. 26/4/196
Al SENSI
N 131 TAB. ALL. B. –

5

itATERIA TRIBUTAWA
rilevando come l’ordine di acquisto, sia pure accettato dal venditore, non prova la traslazione del
bene e l’effettivo inizio della realizzazione dell’investimento.
Per traslazione del bene, a cui è collegata la realizzazione dell’investimento, deve intendersi il
trasferimento della proprietà a cui va collegato l’inizio dell’investimento.
Va disattesa l’affermazione dei primi giudici che le conferme d’ordine, con la relativa accettazione
del cliente, rappresentino una mera intenzione di acquisto -che non provano la traslazione del
bene”, in quanto con l’accettazione del cliente si è perfezionato il relativo acquisto.

dell’accettazione da parte del destinatario dell’ordine di acquisto, trattandosi di contratto ad effetto
reale che si perfezione col consenso dei contraenti, anche se poi la fattura viene emessa in epoca
successiva. La stessa circolare 24 luglio 2002 n. 59/E individua, ai fini dell’interpretazione da
attribuire all’ultimo periodo del comma 1 bis dell’alt 10 D.L. 8.7.2002, n. 138 che “per avvio della
realizzazione dell’investimento s’intende l’emissione del buono d’ordine, ovvero l’inizio
dell’attività da realizzare in economia… con riferimento alla espressione emissione del buono
d’ordine si ritiene che tale condizione sia soddisfatta dalla sottoscrizione di qualsiasi contratto atto o
documento, in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante in
modo non equivoco l’inizio della realizzazione dell’investimento. Ovviamente in tale precisazione
non rientrano eventuali semplici preventivi richiesti all’impresa fornitrice
Nella fattispecie ciascuna fattura, anche se emessa dal fornitore successivamente al 8.7.2002 è
preceduta dall’ordine redatto e sottoscritto prima di tale data sia dal fornitore che dal cliente a titolo
di conferma d’ordine, ben potendosi realizzare, quindi, in epoca antecedente al 8.7.2002,
l’acquisizione in proprietà di beni strumentali nuovi e, quindi, la sussistenza dei requisiti per fruire
del credito d’imposta trattandosi, anche in forza della stessa interpretazione dell’Amministrazione
finanziaria, di documenti in uso nella pratica commerciale che provano in modo non equivoco che
trattasi di atti impegnativi tra le parti, comprovanti l’inizio della realizzazione degli investimenti.
Non vi è, tuttavia, prova che gli ordini e soprattutto le conferme d’ordine, relativamente agli
acquisti in questione siano avvenuti prima del 8 luglio 2002.
Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Puglia, che si pronuncerà anche in ordine alle spese
del giudizio di legittimità. PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione

ry 6u Pr

tributaria regionale della che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

011inerrmo N4 CNCELLERIA

Il trasferimento della proprietà, ai sensi dell’art. c.c. 1376 c.c., si verifica al momento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA