Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7663 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 24/03/2017, (ud. 08/11/2016, dep.24/03/2017),  n. 7663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5717/2014 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI

21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORIONI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORENZO IONATA, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI

26/B, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO MORRONE, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

M.V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

ALBERTO 18, presso lo studio dell’avvocato CARMELO COMEGNA, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

L.P.F., A.A., AN.AN., PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, COMUNE DI

RUBANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 497/2013 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE PRIMA

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/11/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

uditi gli avvocati Paolo BORIONI, S.P., per delega

dell’avvocato Alfredo Morrone, e Carmelo COMEGNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e dei ricorsi incidentali adesivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di denuncia di danno erariale inoltrata dal Comune di Rubano, emerse il mancato versamento nelle casse di quest’ultimo degli introiti del servizio di riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per tutto l’anno 2008 e per il primo semestre 2009, da parte della concessionaria del servizio Gestor s.p.a., cui era poi subentrata Tributi Italia s.p.a..

2. Il Comune ottenne, per il recupero delle somme dovutegli, decreto ingiuntivo nei confronti delle predette società, opposto dalle intimate davanti Tribunale di Padova.

3. La Procura Regionale presso la Corte dei Conti propose invece azione di responsabilità amministrativa-contabile, che diede luogo alla condanna di Tributi Italia s.p.a. e dei suoi amministratori, tra cui in particolare (per quanto qui rileva) i sig.ri S.P., F.P., An.An. e M.V.P., confermata in grado di appello.

La Sezione Giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti, nel respingere le impugnazioni dei predetti amministratori, ha tra l’altro confermato la statuizione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile in quanto la gestione e la riscossione delle imposte costituisce servizio pubblico, l’obbligazione del concessionario di versare all’amministrazione concedente le somme incassate ha natura di obbligazione pubblicistica e il rapporto tra concedente e concessionario si configura quale rapporto di servizio.

La sig.ra S. ha proposto ricorso per cassazione insistendo nel sostenere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, invece che del giudice contabile.

I sig.ri F. e M. hanno proposto distinti ricorsi incidentali aderendo alla tesi della ricorrente principale.

Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale del sig. F..

Questi, infatti, non aveva in appello contestato la giurisdizione del giudice contabile, già affermata dal giudice di primo grado; pertanto non può contestarla in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato interno sulla sussistenza della giurisdizione contabile quanto alla sua obbligazione (per tutte, Cass. sez. U. 09/10/2008, n. 24883).

2. Con i rimanenti ricorsi si sostiene che sussista la giurisdizione del giudice ordinario sulla base di due ordini di argomentazioni:

a) il carattere meramente privato dell’obbligazione del concessionario c.d. locale dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate e della fonte di essa, risultante dalla disciplina divergente da quella precedente relativa ai concessionari c.d. nazionali o d’ambito – introdotta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la remunerazione del servizio mediante un aggio suscettibile di compensazione con il debito del concessionario di versamento all’ente delle somme riscosse: la compensabilità confermerebbe l’identità di natura – privatistica – delle reciproche obbligazioni delle parti, posto che la stessa giurisprudenza della Corte dei Conti esclude l’operatività della compensazione nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico;

b) la circostanza che nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, alla quale è assoggettata Tributi Italia s.p.a., il credito del Comune è già stato ammesso al passivo dal commissario straordinario per l’importo di Euro 331.569,83 “e non può esservi un altro organo dello Stato (la magistratura contabile) che attribuisce allo stesso Comune un credito di Euro 371.276,30 con un titolo esecutivo (la sentenza di definizione del giudizio di responsabilità contabile)”.

2.1. Quanto all’argomentazione sub a), può osservarsi che queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di chiarire che l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione della società concessionaria di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate; pertanto il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile non rilevando in contrario nè la sua natura di soggetto privato, nè il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile; con la conseguenza che la giurisdizione sulla responsabilità del concessionario appartiene alla Corte dei Conti (Cass. Sez. U. 16/12/2009, n. 26280).

Va aggiunto che non osta al riconoscimento della natura pubblicistica dell’obbligazione del concessionario la “compensabilità” di questa con il credito relativo all’aggio. Anche ammettendo che si tratti compensazione in senso proprio, invero, va osservato che la stessa giurisprudenza contabile invocata dai ricorrenti (Corte dei Conti, Sez. 3^ giur. centr. app., 14/09/2010, n. 545/A) riconosce comunque l’operatività della compensazione, anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico, allorchè specifiche norme la prevedano (come appunto nella specie).

Nè la sussistenza della giurisdizione contabile, sopra affermata, risulta smentita da Cass. Sez. U. 07/05/2010, n. 11088, richiamata dai ricorrenti. Tale precedente, infatti, ha riferimento a fattispecie ben diversa, ossia all’azione del concessionario della riscossione esercitata ai sensi dell’art. 2033 c.c., per il recupero di somme indebitamente versate al concedente, in ordine alla quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che “la controversia non ha ad oggetto diretto ed immediato la contabilità pubblica, bensì un versamento effettuato erroneamente ad un soggetto invece che a ad un altro, secondo uno schema tipicamente privatistico”, e “non investe la tenuta della contabilità pubblica, ma un errore materiale che può essere provato anche attraverso la contabilità pubblica”, nel senso che questa può soltanto “assumere rilievo come mezzo di prova dell’errore materiale che, in ipotesi, potrebbe essere provato anche aliunde”.

2.2. Quanto all’argomento sopra indicato sub b), che sembra sostanziarsi nella denuncia dell’eventualità di un contrasto tra accertamento del credito in sede concorsuale e titolo esecutivo formato dal giudice speciale, basterà osservare che il contrasto si risolverebbe in base alla regola per la quale il creditore di un’impresa sottoposto ad amministrazione straordinaria, così come il creditore di un’impresa fallita, benchè disponga di un titolo esecutivo non può mettere in esecuzione quest’ultimo se non nell’ambito della procedura concorsuale a cui l’impresa debitrice è sottoposto, previa ammissione allo stato passivo della stessa (L. Fall., artt. 51 e 52, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 , artt. 18, 48 e 53).

2.3. I ricorsi della sig.ra S. e del sig. M. sono pertanto infondati, dovendosi confermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti.

3. In conclusione, il ricorso incidentale del sig. F. va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso principale della sig.ra S. e il ricorso incidentale del sig. M. vanno respinti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale del sig. F.P. e rigetta il ricorso principale della sig.ra S.P. nonchè il ricorso incidentale del sig. M.V.P..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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