Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7663 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INIZIATIVE LOMBARDE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 72,

presso l’avv. Bernardo De Stasio, rappresentata e difesa dall’avv.

SCARPA Luigi, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 83/34/09, depositata il 17 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Iniziative Lombarde s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 83/34/09, depositata il 17 luglio 2009, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stato negato alla stessa il diritto al rimborso di un residuo credito relativo ad IRPEG del 1987, avendo accertato, sulla base di documentazione prodotta dall’Ufficio in appello, che l’importo richiesto era già stato integralmente rimborsato nel 1994.

L’genzia delle entrate non si è costituita.

2. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per non avere dichiarato inammissibile l’appello della contribuente (anzichè rigettarlo) per carenza di interesse, poichè il giudice di primo grado aveva in realtà già accolto la domanda nella sua interezza e non, come erroneamente ritenuto dalla società appellante, solo parzialmente.

Il motivo è inammissibile, in quanto pone nella sostanza un problema di interpretazione della portata della sentenza di primo grado, senza riportarne, in violazione del principio di autosufficienza, il contenuto testuale, sì da porre questa Corte in condizione di valutare la censura.

3. Con il secondo motivo, si denuncia l’erroneità della sentenza perchè il giudice, a fronte del riconoscimento del debito operato dall’Ufficio (art 1988 c.c.), avrebbe dovuto accogliere il ricorso e condannare l’Ufficio stesso al pagamento di quanto dovuto.

Il motivo è manifestamente infondato, poichè il giudice di merito ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio, che il credito era già stato rimborsato sin dal 1994.

4. Infine, con il terzo motivo, si censura la sentenza per avere il giudice a quo deciso sulla base di una eccezione – l’avvenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento del credito – non dedotta in primo grado e quindi inammissibile perchè nuova.

Il motivo è manifestamente infondato, in base al principio secondo cui, poichè il giudice è tenuto ad accertare l’avvenuta estinzione del debito, ove sia provata, anche in assenza di una richiesta da parte del debitore, l’eccezione di pagamento non rientra tra quelle non rilevabili d’ufficio e, pertanto, può essere sollevata per la prima volta anche in appello (Cass. n. 6350 del 2010).

5. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione);

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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