Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7663 del 02/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 02/04/2020), n.7663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20897-2013 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA M. PRESTINARI

13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha

chiesto che il ricorso vada respinto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La ricorrente agisce in qualità di erede di B.G., per aver notificati nel dicembre 2008 avvisi di accertamento relativi agli anni imposta 2001 e 2003 con ripresa a tassazione di maggiori somme a titolo di Irpef sul reddito dichiarato dal de cuius, mancato ai vivi nel settembre 2007.

Impugnava gli atti impositivi, contestando la soggezione del defunto al Fisco italiano, per aver trasferito la residenza nel Principato di Monaco ancora nel 1998. Salvo l’annullamento delle sanzioni, i gradi merito erano sfavorevoli alla parte privata, confermando i giudici dell’appello la sentenza di primo grado, ove riteneva fittizia e comunque non opponibile al Fisco la residenza monegasca del fu contribuente. Ed infatti, un anno poco dopo il suo trasferimento ha preso corpo la disciplina normativa che vede con sfavore il trasferimento nei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Bleck List), inserendo una presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria del contribuente che, nel caso in esame, non è stata ritenuta essere raggiunta. Più precisamente, la commissione territoriale ha preso atto delle attestazioni di parte privata, relative alla separazione dalla moglie, il grave incidente che ha reso paraplegico il contribuente, le utenze elettriche e televisive oltre frontiera, a fronte delle quali ha ritenuto prevalente gli elementi a favore del mantenimento del centro dei propri affari in Italia, tra i quali la rilevanti partecipazioni azionarie in due importanti società, di una delle quali era legale rappresentante e da cui riceveva somme assimilabili ad un rapporto di lavoro, oltre alla titolarità di immobili e movimentazione bancaria regolare, in uno con pari utenze elettriche in Italia.

Ricorre per cassazione l’erede del contribuente accertato,

affidandosi a quattro motivi, cui su alcuni replica l’Avvocatura

generale dello Stato.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il

rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nella sostanza lamentando non essere stata ammessa in appello (ulteriore) prova documentale e contenente prova testimoniale, relativa ad attestazioni di presenza effettiva del contribuente nello Stato rivierasco.

In disparte i profili di ammissibilità del motivo, ove non assolve all’onere di decisività dell’apporto probatorio, occorre precisare che l’ammissione probatoria è demandata al giudizio di apprezzamento del giudice di merito, non scrutinabile avanti questa Suprema Corte, ma più radicalmente che la CTR ha già statuito sull’irrilevanza di tale produzione, prendendo posizione nel secondo periodo del terzo capoverso della penultima pagina della gravata sentenza, ove ne analizza il contenuto in bilanciamento con le altre emergenze probatorie, ritenendolo recessivo.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ancora ex art. 360, n. 3, codice di rito civile, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove nell’escludere dal rito tributario la prova per testimoni, ne ammette l’ingresso -al pari del processo amministrativo- mediante documenti che sostanzialmente la contengano, tramite dichiarazioni di terzi. Il motivo segue la sorte del precedente, laddove il giudice di merito, oltre a dichiarar inammissibile tale allegazione, non la accredita di efficacia probatoria significativa. In altri termini, con apprezzamento di merito non scrutinabile in questa, la CTR ha ritenuto comunque tale prova per testimoni inidonea a superare la presunzione di domicilio fiscale in Italia, ove posta in confronto con gli altri elementi probatori che militano in questo senso.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, commi 2 e 2 bis in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 58. Nella sostanza, dopo aver ripercorso la vicenda e riprodotto le dichiarazioni della convivente del de cuius e dei vicini di casa che ne attestavano l’effettiva permanenza nel Principato, il motivo lamenta che sia stata data prevalenza al diverso apporto probatorio proposto dall’Ufficio, chiedendo nella sostanza un’inammissibile revisione di un apprezzamento di merito.

Il motivo è quindi inammissibile e tale va dichiarato.

4. Con il quarto ed ultimo motivo si lamenta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione sulle ragioni della prevalenza degli argomenti dell’Ufficio, rispetto a quelli della parte privata. In verità l’ultimo paragrafo di pagina 2 della gravata sentenza dà conto del percorso logico giuridico che ha condotto la commissione territoriale alle proprie conclusioni, con vigore argomentativo che fuoriesce dal perimetro di scrutinio riservato a questa Corte dall’art. 360, n. 5, codice di rito civile nel testo applicabile ratione temporis. Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

In definitiva il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese per i gradi di merito, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro quattromilacento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2020

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