Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7663 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7663 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 23585-2008 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 PENTRIA IN LIQUIDAZIONE in
persona del legale rappresentante pro tempore e
Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO IOFFREDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MANCINI FRANCESCO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 02/04/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2007 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 05/12/2007;

udienza del 05/03/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato IOFFREDI delega
Avvocato MANCINI che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 23585/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 60/02/07, depositata il 5.12.2007,
in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Isernia, respingeva il ricorso
originario della Azienda Sanitaria Locale 2 Pentria in liquidazione, confermando gli avvisi di
accertamento Irpeg + Ilor, per gli anni di imposta 1995, 1996, 1997. 1998, con riferimento alla

degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile.
In particolare, la CTR riteneva che ai fini dell’obbligazione tributaria è sufficiente anche il possesso
degli immobili, inteso quale effettiva possibilità di fruire del reddito anche senza avere la proprietà
dei beni
Proponeva ricorso per cassazione I Azienda Sanitaria Locale 2 Pentria in liquidazione, formulando i
seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 5 d.p.r. n. 601/1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. rilevando come la
norma cit. introduca una deroga ai normali criteri di tassazione collegandola non al possesso ma
all’appartenenza, nonché alla natura e destinazione dei beni;
b) insufficiente motivazione circa il criterio di imputazione dei redditi di cui all’art. 5 d.p.r. n.
601/1973 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.con riferimento al significato da attribuire al termine
“possesso”;
c) falsa applicazione dell’art. 5 D.Igs 502/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. rilevando come
per il perfezionarsi del trasferimento di proprietà dal patrimonio dello Stato o di altri Enti Pubblici a
quello delle U.S.L.

necessiti l’adozione di un ulteriore atto amministrativo di carattere

procedi mentale;
d) contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione al criterio di imputazione soggettiva del reddito erroneamente
riferito alla materiale disponibilità e all’effettivo godimento degli immobili, cioè al semplice
possesso;
5) falsa applicazione degli artt. 15 D.Igs n. 546/92, 92, comma 2, c.p.c., con riferimento alla
condanna alle spese del giudizio di secondo grado.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.3.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1

mancata dichiarazione delle rendite catastali delle unità immobiliari adibiti ad attività sanitaria e

Va, preliminarmente rilevata l’inammissibilità del terzo e quarto motivo di ricorso con cui si deduce
difetto di motivazione per la mancata formulazione del relativo momento di sintesi.
Ed invero é stato affermato da questa Corte che é inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per
le cause – come quella all’esame – ancora ad esso soggette ratione temporis, il motivo di ricorso per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, qualora non sia stato formulato il cd. quesito di
fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione
del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio

suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo
quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (v. Cass., 18 novembre 2011, n. 24255)..
Gli ulteriori motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, possono essere esaminati
congiuntamente e vanno disattesi
Le questioni controverse concernono il soggetto su cui grava l’onere tributario, trattandosi di
immobili non ancora trasferiti, all’epoca, dai Comuni all’Azienda Sanitaria locale,(trasferimento
perfezionatosi solo in data 30 settembre 2002, ai fini dell’appartenenza dei cespiti e, in ordine
logico successivo, la tassabilità dei redditi posseduti, ma non ancora di proprietà, dalla Aziende
Sanitaria Locale.
L’art.5 d.p.r. n. 601/1973 prevede che “I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo
Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di
pubblico interesse, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta
locale sui redditi”.
La norma in esame in quanto prevede agevolazioni od esenzione d’imposta (ovvero, secondo parte
della dottrina, una esclusione dalla applicazione del tributo) sono di stretta interpretazione, con
conseguente impedimento alla estensione dei benefici in via analogica a casi diversi da quelli in
esse espressamente contemplati (art. 14 preleggi): ne consegue che essendo le norme agevolativa e
di esenzione rivolte esclusivamente a favore di soggetti di diritto pubblico connotati dal requisito
costitutivo della territorialità, le Azienda Sanitarie locali, in tanto possono fruire dei benefici, in
quanto vengano ricondotte nell’ambito della medesima organizzazione dell’ente territoriale (nella
specie dello Stato-persona), circostanza da escludersi in quanto l’ASL è un ente di diritto pubblico,
dotato di una propria personalità giuridica distinta da quelle delle Regioni, Province, Comuni e ad
essa non sono estensibili le suddette agevolazioni.
Ai fini della risoluzione del primo quesito occorre accertare se per “appartenenza” debba intendersi
la titolarità giuridica, ovverossia la proprietà del bene, a prescindere dal soggetto che ne abbia
eventualmente il possesso, oppure sia sufficiente il semplice possesso.
2

che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla

Nella fattispecie non è controverso che si tratti di immobili passati nella disponibilità patrimoniale
(anche se non ancora nella proprietà) dell’A.S.L., a cui non può essere riconosciuta la qualità di
organi o amministrazioni dello Stato,essendo dotati di una autonomia gestionale, contabile e
giuridica.
Ai fini di individuare l’ente su cui ricade l’obbligazione tributaria il concetto di “appartenenza” non
può essere interpretato esclusivamente nel senso di proprietà del bene, ma va esteso anche al
“possesso- dell’immobile. nel caso in cui la disponibilità del bene sia ascrivibile ad altri soggetti,

Altrimenti l’Ente proprietario si troverebbe a dover rispondere, sotto il profilo tributario,
dell’eventuale uso o servizio

di non pubblico interesse del bene in possesso di terzi, con

esclusione del beneficio e tassabilità del bene direttamente in capo all’ente proprietario oppure il
terzo possessore potrebbe godere di una esenzione collegata all’uso del bene riferibile a soggetto
diverso da quello a cui favore è stata concessa l’agevolazione.
Appare, quindi, irrilevante che la Regione Molise avesse solamente iniziato, con riferimento al
momento impositivo,i1 procedimento di trasferimento dei predetti beni al patrimonio della ASL,non
ancora ultimato nel 1995, essendo rilevante, ai fini tributari, il possesso dei beni in capo alla stessa
ASL per determinarne l’assoggettamento ad imposta a carico dell’ASL medesima.
Tale interpretazione trova ulteriore conforto nell’art.5, comma 1, D.lgs ove si specifica che il
patrimonio delle USL è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti,” ivi
compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici”.
Quindi gli immobili di proprietà o, comunque. nella disponibilità di un’Azienda sanitaria locale
(ASL ) sono fiscalmente assoggettabili ad imposta a carico della stessa (nella specie all’ILOR ed
all’IRPEG), in quanto per essi non è prevista una specifica esclusione dall’imposta né è possibile
applicare – né in via diretta né in via analogica – l’ esenzione prevista dall’art. 40 d.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917, che riguarda gli immobili strumentali all’esercizio di un’attività di impresa, di un’arte o
di una professione (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9875 del 05/05/2011)
Pertanto l’ASL avrebbe dovuto dichiarare le rendite catastali delle unità immobiliari adibite ad
attività sanitaria e quelle corrispondenti agli immobili appartenenti al patrimonio disponibile, di cui
aveva il possesso, anche se non ancora la proprietà.
Anche l’ultimo motivo è infondato.
La CTR, accogliendo l’appello dell’ufficio ha posto, insindacabilmente da parte di questa Corte, le
spese del giudizio di impugnazione a carico dell’ASL sulla base del principio di soccombenza,
senza peraltro nulla dire in ordine alle spese del giudizio di primo grado che devono, quindi,

con esclusione della imputazione di tale reddito all’ente proprietario (nella specie il Comune).

11111Bwrs DA REGISTRAZIONE

AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MUTAIMA,
implicitamente, ritenersi compensate in mancanza di appello incidentale sul punto da parte
dell’Agenzia.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il

5.3.2014

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

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