Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7662 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 414/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/06/2005 R.G.N. 715/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 371 del 2003 il Tribunale di Vigevano rigettava le domande della S.p.A. Poste italiane dirette a far accertare la legittimita’ della multa, pari a quattro ore di retribuzione, inflitta al dipendente S.G., con lettera del 20 marzo 2002, per avere accettato, il (OMISSIS), il versamento su conto corrente di due assegni di L. 18.000.000 e 19.700.000, risultati non emessi dall’intestatario del conto ed in presenza di firme di traenza e girata illegibili, nel primo caso non coincidenti tra di loro, nel secondo non corrispondenti al nominativo dell’intestatario dell’assegno.

In accoglimento delle domande riconvenzionali, proposte dal S., il Tribunale annullava tale sanzione per violazione del principio dell’immediatezza e dichiarava inesistente, per mancanza di prova, il diritto della societa’, nei confronti del dipendente, al risarcimento del danno, pari alla somma di L. 18.000.000, corrispondente all’importo dell’assegno versato sul conto di tale P.M., mentre disattendeva l’altra richiesta relativa all’ulteriore somma di L. 19.700.000, in quanto detta somma non risultava essere mai stata richiesta dalle Poste.

Avverso tale decisione proponeva appello la societa’, rilevando come, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il principio d’immediatezza, da intendersi in senso relativo, non era stato violato, posto che gli episodi in questione si inserivano in accertamenti riguardanti anche altri uffici della provincia di (OMISSIS) e un numero considerevole di assegni, e posto che, in ogni caso, il S. aveva potuto compiutamente difendersi.

Ribadita la proporzionalita’ della sanzione inflitta, la societa’ lamentava poi l’erroneita’ della decisione del Tribunale circa il risarcimento del danno, emergendo documentalmente che dal conto del preteso traente P. era stato prelevato l’importo dell’assegno prima che si potesse bloccare il conto stesso, ed essendo irrilevante che potesse esservi responsabilita’ concorrente del direttore dell’ufficio o di altri dipendenti, potendo il risarcimento essere preteso nei confronti di tutti costoro.

Il S. resisteva proponendo appello incidentale, volto ad ottenere l’accertamento negativo del diritto al risarcimento della societa’ con riguardo all’operazione attinente l’altro assegno.

Con sentenza del 9 – 21 giugno 2005 l’adita Corte di Appello di Milano rigettava sia il gravame principale, che quello incidentale ritenendo corretta la decisione del primo Giudice.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la societa’ Poste Italiane con due motivi.

Resiste S.G. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la societa’ Poste Italiane, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 ed omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la societa’ ricorrente – come era risultato dalla prova espletata – fosse a conoscenza dei fatti contestati al S. quanto meno dall’ (OMISSIS). Piu’ in dettaglio, la ricorrente contesta l’assunto della Corte d’Appello di Milano laddove aveva rilevato che “sei mesi di tempo, pur in un’organizzazione complessa e alle prese con un certo numero di problemi analoghi” erano troppi “per non esprimere una volonta’ abdicativa della societa’ a procedere sul piano disciplinare, e comunque per consentire un completo esercizio di difesa ….”. Tali considerazioni – ad avviso della ricorrente – sarebbero errate ed ingiuste, non consentendo il materiale probatorio acquisito di pervenire alle esposte consclusioni. Il motivo e’ infondato.

Questa Corte, con un orientamento ormai consolidato, ha affermato che in materia di licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza della contestazione, che trova fondamento nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 3 e 4, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettivita’, cosi’ da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare piu’ efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformita’ ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidita’ della sanzione irrogata. Ne’ puo’ ritenersi che l’applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessita’ dell’organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 8 giugno 2009 n. 13167).

Va altresi’ puntualizzato che, nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa intimato per motivi disciplinari, spetta al datore di lavoro, ove sia eccepita la tardivita’ della contestazione, dimostrare le ragione impeditive della tempestiva cognizione del fatto addebitato al dipendente; con l’ulteriore precisazione che l’accertamento relativo alla immediatezza della contestazione costituisce un’indagine di fatto, sindacabile in sede di legittimita’ nei limiti della verifica con il metro della logicita’ e della congruita’ delle ragioni indicate dal giudice del merito (ex plurimis, Cass. 12 novembre 1993 n. 11180).

Orbene, nella fattispecie la Corte d’appello ha adeguatamente argomentato le ragioni che hanno indotta la stessa a ritenere non giustificato il ritardo con il quale e’ stata adottata la sanzione disciplinare. Ha, in proposito, rilevato che dalla espletata prova testimoniale si ricavava che “al piu’ nell’(OMISSIS) la societa’ aveva conosciuto, comunque, era stata posta in condizione di conoscere i due episodi in questione”, sicche’ l’avere provveduto a muovere gli addebiti solo nel (OMISSIS) e cioe’ sei mesi dopo, appariva “clamorosamente intempestivo, a nulla rilevando che all’epoca fossero accaduti, in venticinque uffici della stessa provincia di (OMISSIS), altri episodi analoghi”. Pertanto, sei mesi di tempo, pur in un’organizzazione complessa a alle prese con un certo numero di problemi analoghi erano da considerarsi eccessivi per non esprimere la volonta’ abdicativa della societa’ a procedere sul piano disciplinare, e comunque per consentire un completo esercizio di difesa, “tanto piu’ in una fattispecie come quella in esame riguardante operazioni che un addetto allo sportello compie in grande quantita’ giornaliera”. Ad avviso del Giudice a quo, dunque, sei mesi sono un periodo particolarmente lungo per poter chiedere, e pretendere, chiarimenti con riferimento ad operazioni contabili che vengono effettuate in notevole quantita’ ogni giorno costituendo le stesse attivita’ del lavoratore.

Trattasi di una valutazione di merito, adeguatamente motivata, non suscettibile di censura, in questa sede.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2106 c.c. dell’art. 421 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte d’Appello di Milano abbia ritenuto corretta la valutazione del Giudice di prime cure relativa all’inesistenza di un diritto risarcitorio da parte della societa’ ricorrente, in ordine all’avvenuto pagamento dell’assegno di L. 18.000.000 versato sul conto corrente del sig. P..

Sostiene la ricorrente, che, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, il sig. P. aveva indebitamente incassato la complessiva somma di L. 107.075.000 — prima che il conto corrente fosse bloccato in data (OMISSIS) – mediante l’utilizzo del Postamat, come del resto aveva chiesto di dimostrare anche con prove testimoniale.

Anche questo motivo non puo’ trovare accoglimento.

Infatti, il Giudice di appello ha osservato, in proposito, che la prova offerta dalla societa’ sarebbe dovuta risultare dal documento dalla stessa prodotta davanti al tribunale, consistente pero’ in “un foglio informe, non confermato da chicchessia e neppure sottoscritto”.

Osserva il Collegio che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonche’ la facolta’ di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia puo’ essere decisa senza necessita’ di ulteriori acquisizioni (ex plurimis, Cass. 15 luglio 2009 n. 16499).

Nella specie, non vi sono sufficienti ragioni per contestare la valutazione fornita dal Giudice a quo in ordine al materiale probatorio acquisito. Peraltro, la stessa richiesta di prova, di cui la ricorrente lamenta la mancata ammissione e che assume essere stata formulata in primo grado, non risulta reiterata in grado di appello, e non puo’ quindi essere presa in considerazione in questa sede.

Ne’ la societa’ puo’ fondatamente dolersi della mancata disposizione di ufficio dell’esibizione, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di “tabulati e/o di altra documentazione ufficiale idonea a provare/confermare che dal conto corrente P. erano state prelevate somme versate con assegni scoperti”, non essendo il mancato esercizio di siffatti poteri istruttoria direttamente denunciabile in sede di legittimita’, specie, quando, come nella specie, il Giudice di merito ha motivato le ragioni della sua decisione sotto il profilo della superfluita’ di ogni ulteriore approfondimento circa l’incidenza causale della condotta di S., “in un contesto caratterizzato da successivi adempimenti e controlli che precedono il pagamento dell’assegno e circa l’eventuale riparto di responsabilita’”.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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