Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7662 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F.V. ACCIAIERIE BELTRAME s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Germanico n. 146, presso l’avv. Ernesto Mocci, rappresentata e difesa

dagli avv.ti ZECCA Emilio e Eugenio Briguglio, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 55/09/09, depositata il 7 settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La A.F. V. Acciaierie Beltrame s.p.a., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 55/09/09, depositata il 7 settembre 2009, con la quale, in controversia concernente avviso di accertamento notificato alla contribuente per omessa effettuazione, in qualità di sostituto d’imposta, di ritenute alla fonte per lavoro dipendente per l’anno 2002, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore di quella del giudice ordinario, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 e della successiva pronuncia delle Sezioni unite n. 15846 del 2009.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’erroneità della predetta statuizione di difetto di giurisdizione, è manifestamente fondato, in quanto nella specie la controversia non ha ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, per omessa registrazione di lavoratori dipendenti nelle scritture obbligatorie, nel qual caso sarebbero applicabili le citate pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di questa Corte (con devoluzione della controversia al giudice ordinario, trattandosi di sanzioni irrogate per violazione di disposizioni non aventi natura fiscale), bensì, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, il giudizio concerne un avviso di accertamento emesso per mancata effettuazione di ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, con irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative, e si è quindi in presenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, di una controversia di natura tipicamente tributaria.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati della ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, dalla corretta qualificazione dell’oggetto della controversia – nei termini sopra precisati – discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procederà all’esame della controversia stessa, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA