Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7662 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7662 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 22685-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
808

CAF ACLI SRL;
– intimato –

Nonché da:
CAF ACLI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

Data pubblicazione: 02/04/2014

o

ORAZIO MARUCCHI 5, presso lo studio dell’avvocato
PROIETTI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 308/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 20/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato PROIETTI che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
accoglimento incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

R.G. 22685/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio. con sentenza n. 308/34/07, depositata il 20.6.2007,
confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 313/27/2006, che
annullava il verbale di contestazione nei confronti del Centro di assistenza fiscale Acli s.r.l.per la
tardiva trasmissione di n. 81 dichiarazione dei redditi di altrettanti contribuenti, relative all’anno di
imposta 2000, ritenendo applicabile non l’art. 8 1. 689/81, ma l’art. 12 D.Igs 472/1997

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 12 D.lgs 472/1997 e dell’art. 8 1. 689/1981, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. rilevando come la CTR, ritenendo applicabile l’art. 12 D.Igs 472/1997,
avrebbe dovuto ridurre l’incremento della sanzione tino al doppio di quella applicabile per la
sanzione più grave e non annullare l’atto di contestazione;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione) in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c. osservando come il ricorrente, nel ricorso introduttivo, aveva chiesto l’aumento fino al doppio
della sanzione (e non fino al triplo) e non l’annullamento integrale dell’atto di contestazione.
La società intimata si è costituita con controricorso, formulando anche ricorso incidentale.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.3.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Eccepisce, preliminarmente, la società intimata la nullità/inammissibilità del ricorso per
Cassazione per difetto di ius pavtulandi dell’Avvocatura generale dello Stato.
L’eccezione è infondata
Ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 300, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato costituisce una mera
facoltà per l’Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo
in riferimento ai singoli procedimenti – anche se non è necessaria una specifica procura -, non
essendo a tal fine sufficiente l’eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra
l’Agenzia e l’Avvocatura, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3118 del 14/02/2006)
Essendosi l’Avvocatura generale dello Stato costituita per la cassazione della sentenza impugnata
deve, tuttavia, implicitamente ritenersi che sia stato richiesto dall’ Agenzia il patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato.
2. È fondato il primo motivo del ricorso principale, assorbente del secondo.
L’Agenzia non contesta l’applicazione alla fattispecie dell’art. 12 D.Igs 472/1997, in luogo dell’art.
8 I. 689/1981. originariamente ritenuto applicabile dall’Ufficio nell’atto di contestazione,
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il provvedimento impugnato
1

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

anziché ridurre l’incremento della sanzione fino al doppio per la sanzione più grave, così come
previsto dal cit. artt. 12.
Costituisce ormai ius receplum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui il
processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, bensì tra quelli di
impugnazione – merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato, bensì alla
pronuncia di una decisione di merito sostitutiva, sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia
dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Ne discende che, qualora il giudice tributario

di totale nullità dell’atto impositivo – della pretesa fiscale dell’amministrazione, non deve, ne’ può,
limitarsi ad annullare l’atto impugnato, ma deve quantificare la pretesa tributaria ritenuta corretta,
entro i limiti posti dal petitum delle parti (cfr. Cass. 11212/07, 25376/08, 13868/10, 21759/11).
3. Il ricorso incidentale è inammissibile.
Eccepisce la società, col primo motivo del ricorso incidentale, la nullità del provvedimento
impugnato per essere stato notificato in carenza assoluta dell’atto di inizio del procedimento, svolto
dalla DRE Liguria e col secondo motivo la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione
Va rilevata l’inammissibilità di entrambi i motivi per violazione del principio di autosufficienza,
non avendo la società dimostrato l’esistenza dei vizi lamentati, nè i passaggi dei propri atti
difensivi e del ricorso introduttivo al fine di dare la prova di aver prospettato prima davanti alla
commissione tributaria provinciale col ricorso e poi, davanti alla Commissione regionale, le
questioni disattese dalla stessa.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale, cassata l’impugnata sentenza con rinvio al altra sezione della
Commissione tributaria del Lazio per la riderminazione della sanzione ai sensi dell’art. 12 D.Igs
472/1997 e che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il
ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza con rinvio al altra sezione della Commissione
tributaria del Lazio per la riderminazione della sanzione ai sensi dell’art. 12 D.lgs 472/1997 e che
si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

ravvisi la parziale infondatezza – il principio non si attaglia, invero, per evidenti ragioni, all’ipotesi

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