Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7661 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.I., gia’ elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VAL PELLICE 81, presso lo studio dell’avvocato POTENTE RENATO,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso e

da ultimo domiciliata d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE, rappresentata e

difesa dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/05/2005 R.G.N. 81/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 26.4.2002 S.M. I. conveniva dinanzi al Tribunale di Campobasso la spa Poste Italiane ed esponeva che il proprio marito A.M., dirigente superiore della convenuta, mentre svolgeva le funzioni di ispettore veniva colpito da infarto in data (OMISSIS) e decedeva.

L’Ente Poste riconosceva la dipendenza del decesso da causa di servizio, tanto che alla vedova veniva attribuita la pensione privilegiata. Presentata istanza di equo indennizzo, questa veniva respinta sulla scorta di un parere reso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, parere che ascriveva il decesso ad altri fattori di rischio. L’attrice insisteva per la corresponsione dell’equo indennizzo, anche perche’ Poste Italiane non aveva tenuto conto che il citato parere non e’ vincolante.

2. Previa costituzione ed opposizione di Poste Italiane, il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello Poste Italiane spa. Si costituiva in appello la S.. La Corte di Appello di Campobasso riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda, motivando nel senso che dal riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non deriva automaticamente il diritto all’equo indennizzo ed il parere della Commissione e’ vincolante e prevale su quello della commissione ospedaliera.

3. La sentenza di appello e’ stata depositata in cancelleria il 4 5.2005. Con atto datato 28.4.2006 e spedito per la notifica il 13 e 15 maggio 2006 ha proposto ricorso per Cassazione l’attrice S., deducendo con unico motivo violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 387 del 1987, art. 5 bis del D.P.R. n. 349 del 1994, del D.P.R. n. 686 del 1975, del D.P.R. n. 1092 del 1973, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Nel costituirsi in giudizio Poste Italiane eccepisce la tardivita’ del ricorso per Cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ e’ fondata e va accolta. Trattasi di materia previdenziale e comunque lato sensu lavoristica, per la quale non opera la sospensione dei termini a fronte del periodo feriale. Il termine per impugnare e’ quindi di un anno dalla pubblicazione ovvero dal deposito in cancelleria della sentenza di appello. Quando il ricorso per Cassazione e’ stato spedito per la notifica a mezzo posta il termine annuale era scaduto, non essendovi prova che l’atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario prima del 4.5.2006.

6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.M. I. a rifondere a Poste Italiane spa le spese del grado, che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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