Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7661 del 18/04/2016


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Civile Sent. Sez. U Num. 7661 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Ud. 01/12/2015

SENTENZA

PU

sul ricorso 6052-2014 proposto da:
COMMERCIAL BANK OF SYRIA, in persona del legale
2015

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

520

in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINI° 34, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO NUNE’, che la rappresenta e
difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

C

Data pubblicazione: 18/04/2016

contro

UNICREDIT S.P.A.

(già BANCA DI ROMA S.P.A.), in

persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA
DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

all’avvocato WALDEMARO FLICH, per delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –

E.M.I.T. – ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI in
liquidazione in concordato preventivo, SO.GE.PA .
Società Generale di Partecipazione s.p.a., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO
l, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA D’ANGELO, per deleghe in calce al controricorso
e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

COMMERCIAL BANK OF SYRIA, elettivamente domiciliata e
difesa come sopra;
– controricorrente all’incidentale nonché contro

DAMASCUS GOVERNATORATE

DIRECTORATE OF DAMASCUS

SEWERAGE TREATMENT PLANT;
– Intimato –

D’ERCOLE, che la rappresenta e difende unicamente

avverso la sentenza n. 843/2013 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

Nicola PALOMBI per delega dell’avvocato Stefano
D’Ercole;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso incidentale, assorbito o rigettato il ricorso
principale.

uditi gli avvocati Fabrizio NUNE’, Luca VIANELLO,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/6/2013 la Corte d’Appello di Genova ha respinto
il gravame interposto dalla società Commerciai Bank of Syria nei confronti
della società So.Ge.Pa. s.p.a. ( già Ansaldo Industria s.p.a. ) e della società
Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici s.p.a. ed altri in relazione alla
pronunzia Trib. Genova 2/5/2007, di parziale accoglimento della domanda

pagamento di somma, oggetto di controgaranzia, su mandato delle
medesime prestatale dalla Banca di Roma ( ora Unicredit s.p.a. ), della
garanzia fornita in favore dell’ente siriano Damascus Governatorate Directorate Of Damascus Sewerage Treatment Plant in relazione a contratto
di appalto avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e l’avviamento
di un impianto di trattamento di acque nere e fanghi per la città di Damasco,
da quest’ultimo stipulato con la Joint venture formata dall’Ansaldo e dalla
Emit in data 4/1/1992, successivamente integrato con accordo del
24/6/1993.
Il giudice di prime cure aveva in particolare: a) dichiarato inesistente
la notifica dell’atto introduttivo della causa nei confronti dell’ente siriano
Damascus Governatorate – Directorate Of Damascus Sewerage Treatment
Plant; b) declinato la propria giurisdizione nei confronti della società
Commerciai Bank of Syria; c) vietato il pagamento di somma oggetto della
controgaranzia dalla Banca di Roma s.p.a. ( ora Unicredit s.p.a. ) prestata,
su mandato delle società So.Ge.Pa. s.p.a. ( già Ansaldo Industria s.p.a. ) ed
Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici s.p.a., in favore della società
Commercia! Bank of Syria, resasi garante verso l’ente siriano Damascus
Governatorate – Directorate Of Damascus Sewerage Treatment Plant in
relazione al suindicato contratto di appalto.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società
Commerciai Bank of Syria propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5
motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi la società Unicredit s.p.a. (già
Banca di Roma s.p.a.), che ha presentato anche memoria, nonché le società
So.Ge.Pa. s.p.a. ( già Ansaido Industria s.p.a. ) ed Emit Ercole Marelli
Impianti Tecnologici s.p.a., le quali ultime spiegano altresì ricorso

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nei suoi confronti da quest’ultime in origine monitoriamente azionata di

incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con
controricorso la società Commerciai Bank of Syria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminato il ricorso in via incidentale proposto
dalle società So.Ge.Pa. s.p.a. ( già Ansaldo Industria s.p.a. ) ed Emit Ercole
Marelli Impianti Tecnologici s.p.a., ponendosi ivi questione idonea a definire

Con unico motivo le suindicate ricorrenti denunziano violazione degli
artt. 100, 112, 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.
Si dolgono che la cotte di merito abbia «rigettato l’appello
avversario, ritenendolo infondato, senza peraltro in alcun modo trattare
dell’eccezione di improcedibilità e inammissibilità sollevata in comparsa di
costituzione e risposta ed appello incidentale».
Lamentano che il «giudice di prime cure, con la propria sentenza,
ha: a) accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
Commerciai Bank of Syria, astenendosi pertanto dal pronunciare sulla
domanda di inibitoria proposta nei confronti di quest’ultima; b) ritenuto
sussistere la propria giurisdizione rispetto alle domande nei confronti nei
confronti della Banca di Roma, afferenti l’adempimento del mandato
sottostante all’emissione da parte di tale Banca della controgaranzia in
favore della Commerciai Bank of Syria; c) ritenuto sussistere la prova
dell’adempimento da parte della Joint Venture del contratto di appalto e,
quindi, dell’abusività dell’escussione della garanzia prestata dalla Banca di
Roma». E che «così decidendo il Tribunale ha emesso una pronuncia i
cui effetti erano dichiaratamente limitati al rapporto sostanziale
intercorrente tra le odierne controricorrenti e la Banca di Roma e inidonea
ad esplicare alcun effetto nei confronti della Commerciai Bank of Syria.
Nonostante ciò, la Commerciai Bank of Syria propose appello avverso
l’anzidetta sentenza».
Orbene, emerge dall’impugnata sentenza che erroneamente la corte
di merito non ha fatto luogo a declaratoria d’inammissibilità del gravame
proposto in via principale dalla società Commerciai Bank of Syria.
Nell’emessa sentenza 2/5/2007, in accoglimento dell’eccezione
sollevata dalla Commerciai Bank of Syria il giudice di prime cure ha
dichiarato «la carenza della giurisdizione italiana» in relazione alle

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il giudizio.

domande proposte nei confronti della medesima, condannando le predette
originarie attrici al ristoro in favore di quest’ultima delle spese di lite, in
quanto «chiamata in giudizio in una situazione di carenza della
giurisdizione del tribunale adito».
In motivazione, dopo aver premesso che «l’esito della chiamata in
giudizio del Damascus Governatorate e della Commerciai Bank of Syria non

confronti della Banca di Roma, in quanto la decisione, in ragione della
autonomia dei rapporti negoziali intercorsi, non presuppone … la
partecipazione al giudizio di altri soggetti», tale giudice ha sottolineato
essere «la complessa fattispecie negoziale dedotta in giudizio …
riconducibile ad uno schema largamente diffuso nella prassi internazionale,
caratterizzato da una serie di obbligazioni collegate a catena e tuttavia
autonome», presupponente «un rapporto di valuta tra ordinante e
beneficiario della garanzia -generalmente un contratto di appalto o di
fornitura->> integrato da «un rapporto di mandato tra l’ordinante ed un
primo soggetto (generalmente una banca), che assume la veste di
“controgarante”, un ulteriore rapporto di mandato tra questi e una seconda
banca, detta “garante”, che assume l’incarico di garantire al beneficiario la
prestazione dell’ordinante, infine un rapporto di controgaranzia tra le due
banche».
Ha ulteriormente osservato che «tali rapporti sono caratterizzati da
totale autonomia, nel senso che nessuna relazione intercorre tra l’ordinante
e la banca garante, così come tra la banca controgarante e il beneficiario»,
con la conseguenza che allorquando «oggetto del giudizio sia il rapporto di
mandato fra l’ordinante e la banca mandataria, gli altri soggetti menzionati
non sono litisconsorti necessari».
Trattasi di argomenti fondati sui principi da questa Corte
ripetutamente affermati secondo cui caratteristica fondamentale del
contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, come pure del contratto di
“controgaranzia autonoma”, che vale a distinguerli dalla fideiussione ex artt.
1936 ss., è la carenza dell’elemento dell’accessorietà, sicché essi danno
rispettivamente luogo alla costituzione tra le parti di rapporti giuridici distinti
ed autonomi fra loro, autonomia che si riflette sul piano processuale. Con la
conseguenza che nel giudizio promosso nei confronti del garante da parte

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pregiudica la possibilità di esaminare nel merito la domanda proposta nei

del soggetto del quale sia garantita la prestazione, al fine di ottenere
l’inibitoria della realizzazione della garanzia, il controgarante non è
litisconsorte necessario (v. Cass., 17/5/2001, n. 6757; Cass., 20/5/1999, n.
4912; Cass., 11/2/1998, n. 1420. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n.
3947, Cass., 27/9/2011, n. 19736, e, da ultimo, Cass., 20/10/2014, n.
22233).

rilievo come «il fatto che l’ordinante eccepisca l’abusiva escussione della
garanzia da parte del beneficiario comporta bensì un accertamento che
investe l’adempimento del contratto al quale si riferiscono le garanzie»,
ma si tratta nel caso «di un accertamento incidentale, non destinato ad
acquistare forza di giudicato nei confronti del committente, né della banca
estera garante».
Orbene, si evince con tutta evidenza che, stante la mancanza a tale
stregua di statuizioni a carico della predetta Commerciai Bank of Syria e
l’inidoneità della detta pronunzia ad esplicare effetti sostanziali nei suoi
confronti, quest’ultima era in effetti carente d’interesse ad impugnare.
Risponde infatti a principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità che la regola dell’art. 100 c.p.c., a norma della quale per proporre
una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si
applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l’interesse ad
impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso
sostanziale e non formale ( v. Cass., 4/5/2012, n. 6770; Cass., 10/11/2008,
n. 26921 ), nel corso del precedente grado di giudizio, correlata agli effetti
pregiudizievoli che derivano nei suoi confronti dalle statuizioni contenute
nella sentenza, idonee a formare il giudicato ( v. Cass., 06/08/2002, n.
11778; Cass., 11/02/2002, n. 1902; Cass., 18/03/1999, n. 2494 ), in
difetto della quale l’impugnazione è inammissibile ( cfr. Cass., 6/3/2007, n.
5133; Cass., 27/10/2004, n. 20813 ).
Atteso il sopra riportato tenore della sentenza emessa a definizione
del giudizio di giudizio di primo grado, l’appello era allora inammissibile, ed
erroneamente la corte di merito ha pronunziato sul merito del gravame.
Essendo la detta inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio, pure se la parte resistente si sia costituita, l’impugnata
decisione -assorbito il ricorso principale- va pertanto cassata senza rinvio ai

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Il giudice di prime cure è pervenuto quindi a conclusivamente porre in

sensi dell’art. 382, 2° co., c.p.c., con declaratoria d’inammissibilità
dell’appello e compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la
compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso incidentale -assorbito il principale-

via incidentale interposto dalle società Ansaldo Industria s.p.a. ed Emit
Ercole Marelli Impianti Tecnologici s.p.a., dichiara inammissibile l’appello
principale della Commerciai Bank of Syria, con compensazione tra tutte le
parti delle spese di lite del grado. Compensa tra le parti le spese del giudizio
di cassazione.

Roma, 1’3/12/2015

cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, in accoglimento dell’appello in

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