Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7661 del 04/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7661
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni
n. C-G-110, presso l’avv. Marco Machetta, rappresentato e difeso
dall’avv. FARACE Carmine, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 88/36/09, depositata il 16 luglio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9
marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. N.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 88/36/09, depositata il 16 luglio 2009, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento con cui era stata contestata, per l’anno 2001, una plusvalenza da cessione di terreno edificabile del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 81, comma 1, lett. b), realizzata, secondo l’Ufficio, attraverso una interposizione fittizia con intento elusivo: in particolare, il terreno era stato prima donato dal N. ai figli e, dopo pochi mesi, da questi trasferito ad una società con transito del ricavato sul conto corrente del donante.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. I due motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, sono inammissibili, poichè si risolvono in realtà in generiche censure di fatto, tendenti a dimostrare l’inconfigurabilità nella fattispecie della interposizione fittizia e dell’accordo simulatorio, anche sotto il profilo della insussistenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravita, precisione e concordanza, a fronte di una motivazione congrua ed esauriente del giudice di merito, che, in ipotesi, andava censurata sotto quest’ultimo aspetto.
In conclusione, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011