Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7661 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7661 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 22301-2008 proposto da:
IMMOBILIARE

DOMUS

SISTEMI

SRL

in

persona

dell’Amministratore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI BELLOMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 02/04/2014

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 26/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2;

R.G. 22301/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 06/03/2008, depositata il
Ubr20_2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n.
512/02/2006 che dichiarava la legittimità, nei confronti della società Immobiliare Domus Sistemi
s.r.I., dell’avviso di recupero del credito d’imposta, utilizzato in compensazione per l’anno 2002,
per l’importo di € 11.075. 916,15 per indebito utilizzo ai sensi dell’art. otto legge 388/ 2000

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comunque d.p.r. 100/ 1998, in relazione all’art. 360, n.
tre, c.p.c., per avere la CTR escluso la legittimità nella liquidazione anticipata della dichiarazione
periodica Iva;
b) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia della
CTR in ordine alla utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta nel periodo di sospensione
di cui al DL 253/2001;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. sei, comma due,D.Igs 472/ 1997, in relazione all’art.
360, n. tre, c.p.c., censurando la conferma della irrogazione della sanzione da parte della CTR, pur
in presenza di incertezza nella sua applicazione a causa dell’anticipato efficacia della disposizione
al giorno 12 novembre 2002, in forza di un comunicato stampa dell’agenzia delle entrate;
d) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c., con riferimento alla ritenuta legittimità
della sanzione applicata.
L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.3.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso, la questione controversa consiste nell’accertare la
possibilità per il contribuente di effettuare la liquidazione dell’imposta in via anticipata rispetto al
termine indicato dall’art. uno comma uno, d.p.r. 100/ 1998. indicato nel giorno 16 di ciascun mese.
Il motivo è infondato.
L’anticipazione della liquidazione della dichiarazione Iva mensile (nel caso di specie al 12/11/2002)
prova ostacolo nella circostanza per cui prima dell’integrale contabilizzazione delle fatture attive e
passive entro il termine del giorno 15 del mese non è possibile determinare quali siano i crediti
d’imposta maturati nel mese di riferimento e, quindi, se esista o meno il credito d’imposta
compensabile.
1

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:

Non è quindi, consentito procedere alla liquidazione dell’Iva prima della scadenza di detto termine
in quanto la citata disposizione deve necessariamente raccordarsi con quanto prescritto dagli articoli
19 e 23 d.p.r. 633/ 1972 e consente ai contribuenti di annotare entro 15 giorni le fatture ricevute
emesse, nell’ordine numerico e di data.
Correttamente i giudici di appello hanno confermato il recupero del credito d’imposta, avendo
l’anticipata liquidazione della dichiarazione mensile determinato una situazione di assoluta
incertezza del credito d’imposta, in fatto, peraltro, espressamente esclusa dalla CTR in forza delle

senza alcuna specifica censura al riguardo.
2. Anche il secondo motivo va disatteso.
Va evidenziato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di
una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il
provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica
quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di
tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Sez. 1, Sentenza n. 10696
del 10/05/2007 (Rv. 596362) Sez. 5, Sentenza n. 4972 del 01/04/2003 (Rv. 561684)
Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere
dalla parte ne comporti, comunque, la reiezione anche se manchi in proposito una specifica
argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata
col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logicogiuridica della pronuncia. (Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011 (Rv. 619134) e ciò, a maggior
ragione,nel caso di sentenza di secondo grado che confermi la pronuncia della Commissione
tributaria provinciale.
In tal caso l’ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello risulta correlato
alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera
riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo
giudice, oppure di questioni superflue o palesemente inconsistenti, il giudice della impugnazione
ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare elementi superflui, non pertinenti,
generici o manifestamente infondati.
Nel caso di specie la Commissione provinciale ha ritenuto infondata la censura precisando che ”
…la sospensione, peraltro aveva carattere temporaneo e non è da ritenersi come revoca
dell’ammesso beneficio; essa soddisfa esigenze di carattere straordinario che hanno legittimo
fbndamento nell’interesse di ordine pubblico che prevale sull’interesse dei singoli cittadini”.

2

risultanze documentali che non evidenziato un saldo a debito della liquidazione al 30/11/2002,

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
La società ricorrente non evidenzia, inoltre la decisività d’eccepita omissione di pronuncia ai fini
dell’eventuale accoglimento del ricorso.
La CTR ha motivato le ragioni del recupero del credito d’imposta con l’incertezza sull’an del
credito compensabile a causa della non consentila anticipazione della liquidazione della
dichiarazione periodica e sul carattere indebito della compensazione stessa operata in costanza di
sospensione.
3. Anche gli ultimi due motivi, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, vanno

La Ctr ha rilevato, con valutazione di merito, – la strumentalità dell’anticipo al 12 novembre della
liquidazione Iva del mese di novembre 2002,.. .in aperto dispregio della norma … e non
consentendo alcuna sua parte la possibilità di anticipare alcuna liquidazione, posto che, tra l’altro,
come risulta dalla documentazione fornita dalla società a seguito di ordinanza della CTP di Bari, la
liquidazione al 30 novembre 2002 avrebbe portato alla determinazione di un saldo del debito della
società”, escludendo, nel caso di specie, la buona fede della contribuente.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che liquida in E.30.000 (trentamila) per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a
debito
Così deciso in Roma, il 5.3.2014

disattesi.

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