Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7660 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 10/03/2017, dep.24/03/2017),  n. 7660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15668-2010 proposto da:

D.V., D.G., D.P., in proprio e

nq di eredi di T.F.A., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO DELLAGO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO

IZZO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito per i ricorrenti l’Avvocato IZZO che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.G., D.V. e D.P., in proprio ed in qualità di eredi di T.F.A., impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva elevato, ai fini Invim e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il valore di un terreno e di un fabbricato rurale ceduto in permuta dalla loro dante causa T.F.A. con atto del 31.5.2001. La commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostengono che i giudici di secondo grado hanno omesso di considerare che dalla relazione di stima redatta dall’agenzia del territorio si evinceva che i terreni ceduti ricadevano nella sottozona E1, agricola ordinaria, nella quale non era possibile alcuna edificazione. Dunque l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il valore del suolo era stato determinato sulla base dei valori correnti di mercato per suoli edificatori e sulla base dell’indice di fabbricabilità, era errata.

4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 cod. civ., D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. Sostengono che hanno errato i giudici di appello nel ritenere che le argomentazioni svolte dagli appellanti erano infondate in quanto non suffragate da prove. Invero l’onere della prova circa il maggior valore dei beni ceduti in permuta incombeva sull’ufficio e tale onere non poteva ritenersi soddisfatto attraverso la mera produzione della stima dell’Ute, trattandosi di una perizia di parte che risultava essere stata contestata dai contribuenti.

5. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dall’agenzia delle entrate è infondata. Ciò in quanto la controricorrente assume che i ricorrenti e la di loro madre hanno ceduto terreni con due distinti atti di permuta in relazione ai quali sono stati emessi due avvisi di liquidazione e che la causa generata dal ricorso avverso l’avviso di liquidazione riguardante la permuta promossa dalla madre T.F.A. si è conclusa con la pronuncia di una sentenza diversa da quella oggetto della presente impugnazione. Sennonchè la sentenza qui impugnata, ovvero la numero 97/12/09, ha ad oggetto proprio l’atto di permuta stipulato da T.F.A., come si evince inequivocabilmente dal tenore della sentenza medesima. Inoltre i ricorrenti con il ricorso si sono riferiti a tale atto di cessione, avendo elencato i beni che ne hanno costituito oggetto individuati nel terreno sito in (OMISSIS) distinti in mappa al F. (OMISSIS) particelle numero, (OMISSIS) di complessive are 79.73.

6. Con la memoria deposita ai sensi dell’art. 378 c.p.c. i contribuenti hanno sollevato due ulteriori questioni rispetto a quelle esposte con i motivi di ricorso. Con la prima hanno dedotto il giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 11965 del 15 aprile 2014. Con la seconda hanno dedotto la inesistenza della sentenza impugnata in quanto la CTR avrebbe pronunciato in ordine ad un avviso di accertamento che costituiva oggetto di una sentenza diversa rispetto a quella appellata. Osserva la Corte che il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 11965 del 15 aprile 2014 pronunciata dalla Corte di Cassazione non rileva in questo giudizio in quanto essa riguarda i terreni di cui al F. (OMISSIS) n. (OMISSIS) che hanno costituito oggetto della permuta stipulata da D.G., D.V. e D.P., beni diversi da quelli oggetto della permuta stipulata da T.F.A.. Inammissibile è, poi, il rilievo della inesistenza (nullità) della sentenza impugnata in quanto si tratta di motivo che avrebbe dovuto essere svolto con il ricorso principale e non con la memoria. Neppure si può ritenere che si tratti di questione rilevabile di ufficio poichè la nullità prospettata non attiene al procedimento ma ad una valutazione di merito effettuata dalla CTR.

7. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che esso è inammissibile. Invero con il motivo svolto i ricorrenti fanno valere il vizio di motivazione sotto forma della sua insufficienza in quanto la CTR, in relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio costituito dalla stima del terreno effettuata dall’Agenzia, effettuata anche tenuto conto dei prezzi praticati nella zona, recependo la stima dell’UTE, si è espressa in senso favorevole senza tuttavia esplicitare le ragioni della maggior persuasività degli elementi addotti dai contribuenti. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n. 3198/2015; Cass. n. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che i giudici di appello, nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, hanno svolto una valutazione critica di quanto in essa contenuto pervenendo a ritenere l’esaustività della relazione di stima dell’agenzia del territorio in quanto contenente un esame ordinato e preciso dei beni oggetto della permuta, anche avuto riguardo al valore venale aderente alla realtà del mercato immobiliare secondo i parametri comunicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare, che non era stato adeguatamente confutato dagli appellanti. Altra ragione che determina l’inammissibilità del motivo si coglie laddove i ricorrenti si dolgono del fatto che la CTR, richiamando la sentenza di primo grado secondo cui i terreni rientravano nel P.R.G. approvato dal Comune di (OMISSIS) in zona F3, avrebbe erroneamente ritenuto l’edificabilità del terreno che era, invece, inequivocabilmente esclusa dalla stessa relazione di stima che indicava i terreni come ricadenti nella sottozona E1. Si tratta, invero, di un errore percettivo che avrebbe dovuto essere denunciato non già con il ricorso per cassazione ma con il ricorso per revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, poichè consiste, in tesi, in una falsa percezione della realtà che si è sostanziata nell’affermazione, da parte della CTR, dell’edificabilità del suolo asseritamente in contrasto con le evidenze di causa; solo nel caso in cui i giudici di appello avessero semplicemente ignorato la perizia di stima, omettendo di esaminarne la prova, avrebbe potuto configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio (cfr. Cass. n. 9637 del 19/04/2013; Cass. n. 19921 del 14/11/2012).

8. Il secondo motivo è infondato in quanto la CTR non ha affermato che l’onere della prova circa il minor valore del terreno rispetto a quello accertato incombeva sulla parte ma ha effettuato il vaglio critico della perizia prodotta dall’agenzia del territorio ritenendo che la sua persuasività non risultasse scalfita dalle argomentazioni svolte dai contribuenti.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 7500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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