Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7660 del 18/04/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7660 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 23338-2015 proposto da:
CEDI SRL CENTRO IMMOBILIARE, ricorrente che non ha
depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito contro
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AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in RONL-‘, VIA D EI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controticorrente
avverso la sentenza n. 10322/34/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 27/11/2014;
Data pubblicazione: 18/04/2016
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO
TACOBELLIS.
Ric. 2015 n. 23338 sez. MT – ud. 02-03-2016
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Fatto e diritto
Il ricorso proposto da CEDI Centro Lmrnobiliare s.r.l. nei confronti di Agenzia delle Entrate,
avverso la sentenza della CTR della Campania n. 10322/14, notificato il 25/5/2015, non
risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. giusta certificazione della Cancelleria
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cessazione, liquidate in complessivi E.
3000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cessazione che si liquidano in complessivi E 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della epubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 2/3/2016
dott.
sidente
ello Iaeobellis
Centrale del 13/10/2015.