Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7660 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Conca d’oro n.

221, presso l’avv. ANTONIO GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avv.

GIULIANO Luigi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 199/51/09, depositata il 21 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 199/51/09, depositata il 21 ottobre 2009, con la quale, accogliendo l’appello di T.A., gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso del 50 per cento delle ritenute subite sulle somme percepite dall’Alitalia per incentivo all’esodo, previa dichiarazione di inammissibilità, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, dell’eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, formulata per la prima volta in appello dall’Ufficio.

Il T. resiste con controricorso.

2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate denuncia l’erroneità della suddetta statuizione di inammissibilità, è manifestamente fondato, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’amministrazione finanziaria – quale quella stabilita, per le istanze di rimborso, dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – attiene a situazione non disponibile dall’amministrazione stessa ex art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’ufficio, e, pertanto, la deduzione della stessa per la prima volta in appello è ammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 (ex plurimis, Cass. nn. 10591 del 2002, 13401 del 2003, 11521 e 12383 del 2004, 1605 del 2003).

3. Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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