Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 766 del 14/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 766 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

C

ORDINANZA

sul ricorso 18908-2011 proposto da:
SOCIETA’ DAG SRL 01343420681 in persona del socio
amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO
71,

presso

lo

studio

ALESSANDRO, rappresentata
MANTINI SILVIA, TATONE

dell’avvocato

MARCHETTI

e difesa dagli avvocati
FIORELLO,

giusta procura

speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2012
9061

contro

COSTRUZIONI TRULLI & C. SRL 01695490688 in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio

(

Data pubblicazione: 14/01/2013

dell’avvocato TULLIO ALESSANDRA,

rappresentata e

difesa

STEFANO,

dall’avvocato

PURIFICATI

giusta

procura speciale ad litem a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 18/2011 del TRIBUNALE di CHIETI

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Stefano
Purificati che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione
scritta.

del 29.12.2010, depositata il 12/01/2011;

24) – R. G. n. 18908/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
— La sentenza impugnata, (Trib. Chieti, 12.01.2011) ha confermato
quella di primo grado, la quale aveva accolto la domanda risarcitoria della
Costruzioni Trulli, ritenendo che dalle prove testimoniali raccolte emergeva

che Lauto di detta società era stata urtata e danneggiata da un mezzo
appartenente alla DAG
2 — Quest’ultima società ricorre per Cassazione deducendo:
2.1. Nullità della sentenza; violazione arti. 112 c.p.c., per avere i giudici di
appello attribuito un bene della vita senza specificare la norma applicata né
il criterio di giudizio adottato (art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.).
2.2. Violazione artt. 132 n. 4, 342, 259, 260 n. 3 e 4 per avere il Tribunale
motivato con richiamo apodittico alla sentenza del G.d.P. sorvolando ogni
motivazione sui motivi di parte.
2.3. Violazione artt. 2043, 2049, 2054 terzo comma, 2697 c.c., per aver
erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio sulla base delle
testimonianze raccolte; assoluto difetto di motivazione su circostanze
erroneamente ritenute non decisive;
2.4. insufficiente motivazione su punto decisivo; travisamento dei fatti
rispetto alle risultanze processuali
3 — Resiste la società intimata con controricorso.
4 – 11 ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1. Il primo motivo non coglie nel segno. Dal provvedimento impugnato
emergono chiaramente le ragioni di fato e di diritto su cui si fonda. Va
confermato, al riguardo, che l’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art.
118 disp. att. cod. proc. civ., delle disposizioni di legge applicate, non è
prescritta a pena di nullità e, pertanto, non sono ravvisabili né il vizio di
omessa motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. né il
vizio di violazione di legge ai sensi del primo comma, n. 3, della stessa
norma qualora nella sentenza impugnata non sia stato operato
l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento
della statuizione, atteso che, in base alla “ratio” degli artt. 118 disp. att.

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C)Q.1

ci

cod. proc. civ. e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., é essenziale che
dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli
elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata

(Cass. n. 27890/2008).
4.2. Circa il secondo motivo, va ribadito il principio, già altre volte
enunciato da questa Corte, secondo cui la motivazione per relaiionem della
sentenza pronunciata in sede di gravame non è per illegittima, purché il

esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia
rispetto ai motivi d’impugnazione proposti, in modo che il percorso
argomentativo desumibile dalla parte motiva delle due sentenze risulti
appagante e corretto (si vedano, tra le altre, Cass. 18 giugno 2005 n. 13169;
14 febbraio 2003, n. 2196). Tale è, appunto, la situazione verificatasi nel
caso in esame. Il giudice di appello, infatti, non si é limitato a motivare la
propria decisione di rigetto del gravame con un mero rinvio al contenuto
della sentenza di primo grado. ha invece rilevato come entrambi gli
appellanti avessero riproposto, nel giudizio di gravame, argomentazioni
difensive già sviluppate nel precedente grado ed alle quali il primo giudice
aveva dato risposta con motivazioni persuasive, che lo stesso giudice di
appello ha dichiarato di condividere e di voler perciò richiamare. Ma detto
giudice non si è poi sottratta all’onere di ripercorrere i passaggi (ovviamente
quelli da esso ritenuti essenziali) della motivazione prima sinteticamente
richiamata, ed ha dato conto degli elementi salienti sia delle tesi difensive
delle parti appellanti sia delle ragioni che, di volta in volta, sono state
reputate ostative all’accoglimento di quelle tesi.
4.3. Quanto al terzo ed al quarto motivo, si tratta di censure avverso
motivate affermazioni di mero fatto del giudice di merito, non suscettibili di
sindacato in questa sede, dovendosi ribadire che la valutazione delle
risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta,
tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,
il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che
ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli
altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 7
gennaio 2009, n. 42; Id., 5 ottobre 2006, n. 21412). Senza contare che la
4

giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice,

valutazione, in concreto, della attendibilità di una testimonianza raccolta nel
corso della istruttoria è compito esclusivo del giudice di merito (Cass., 2
aprile 2007, n. 8215); sicché, come si è visto, il giudizio sull’attendibilità
dei testi involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, le cui
valutazioni sono incensurabili in cassazione (Cass., 15 febbraio 2007, n.
3457). Infatti, il controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione
non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza

di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass., 1 settembre
2003, n. 12747).
5. Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ed il rigetto
dello stesso”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, il contenuto della quale, tuttavia,
non inficia la sostanza delle argomentazioni contenute nella relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per
onorario, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012
11 Presidente

probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto

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