Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7659 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 483/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2005 R.G.N. 2139/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato BUZZELLI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso proposto da G.D., il Tribunale di Roma respingeva la domanda intesa al computo della quattordicesima mensilita’ nell’indennita’ di buonuscita spettante ad una dipendente di Poste Italiane spa. Proponeva appello l’attrice e la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza di primo grado accogliendo la domanda: poiche’ detta 14A mensilita’ e’ utile ai fini della contribuzione previdenziale, essa e’ computabile anche ai fini dell’indennita’ di buonuscita e il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 va interpretato nel senso che l’elenco delle voci computabili ivi contenuto non e’ tassativo.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’IPOST – Gestione Commissariale del Fondo -deducendo un motivo. Resiste con controricorso l’attrice, la quale eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso per essere il medesimo stato proposto da soggetto non identificabile con certezza. In giudizio di merito stava l’IPOST ed il Commissario Liquidatore e’ soggetto completamente diverso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38: premessi cenni sul processo di trasformazione dell’Amministrazione Poste e Telecomunicazioni e sulla normativa applicabile all’indennita’ di buonuscita, che viene corrisposta a fronte del periodo di lavoro soggetto alla normativa previgente alla trasformazione suddetta, la parte ricorrente insiste sulla erronea inclusione della quattordicesima mensilita’ nell’indennita’ in questione, posto che non esiste al riguardo alcun criterio di “onnicomprensivita’” della base di calcolo.

4. Il ricorso per Cassazione e’ ammissibile e fondato. Quanto alla legittimazione a contraddire ed a proporre ricorso da parte dell’IPOST – Gestione Commissariale in persona del procuratore speciale e commissario, non vi puo’ essere dubbio in quanto in appello stava l’IPOST – Gestione commissariale del Fondo Buonuscita e quindi il soggetto e’ il medesimo. A tutto concedere, posto che il Fondo e’ stato soppresso ed e’ subentrata la gestione commissariale, sarebbe a parlarsi di una successione nel rapporto controverso, come ha fatto rilevare il Procuratore Generale, onde ugualmente sussiste la legittimazione in capo al soggetto che ha proposto il ricorso per Cassazione.

5. Nel merito: la giurisprudenza di questa Corte e’ contraria all’assunto fatto proprio dalla Corte di Appello. La sentenza n. 16852.2004, premessa una dettagliata disamina delle fonti normative, ha cosi’ argomentato: “…E’ avviso della Corte che, essendo quello sopra delineato il quadro normativo di riferimento, se ne debba rilevare la sostanziale incompatibilita’ con una nozione omnicomprensiva di retribuzione, utile ai fini della liquidazione dell’indennita’ in questione. Nella giurisprudenza della stessa Corte, anche a Sezioni unite, si e’ ormai consolidato il principio per cui nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro, non esiste un principio generale e inderogabile di omnicomprensivita’. Ne consegue che la determinazione della cosiddetta retribuzione – parametro, da porre a base del calcolo di istituti di retribuzione indiretta o differita, e’ ricavabile esclusivamente dalla specifica disciplina di volta in volta dettata per questi ultimi e che, a tal fine, il criterio interpretativo da seguire e’ quello per cui, ove la norma di previsione taccia circa la necessita’ di ricomprendere una determinata erogazione del datore di lavoro nella base di computo degli istituti suddetti, la circostanza non puo’ non essere intesa come implicita conferma che l’emolumento di cui trattasi, ancorche’ obbligatorio in relazione alla prestazione lavorativa, difetta tuttavia dell’idoneita’ a concorrere alla composizione della retribuzione – parametro (v. Cass. Sez. un., 1 aprile 1993, n. 3888; Cass. 18 gennaio 1994, n. 413; Id. 26 maggio 1995, n. 5826; Id. 8 marzo 1995, n. 2691; Id. 3 aprile 196, n. 3092;

Id. 28 febbraio 1996, n. 1551; fra le numerose altre conformi).

Orbene, con riferimento al caso di specie, il combinato disposto del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 non conforta affatto una lettura delle locuzioni stipendio, paga o retribuzione nel senso piu’ ampio, ossia comprensivo anche degli emolumenti non espressamente menzionati, ma corrisposti in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative. Se le norme citate non fossero improntate ad una ratio negativa dell’omnicomprensivita’, ingiustificata ed incoerente risulterebbe la successiva menzione specifica di tutta una serie di emolumenti che, al pari dello stipendio propriamente detto, della paga o della retribuzione, sono da ricondurre nell’ambito della retribuzione contributiva”.

6. Il principio viene confermato dalla sentenza n. 19427.2006:

L’indennita’ di buonuscita spettante ai dipendenti postali per il periodo lavorativo antecedente alla trasformazione dell’Ente poste italiane in societa’ per azioni va liquidata secondo le norme dettate per i dipendenti dello Stato, in applicazione delle quali, ed in particolare del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, la base contributiva cui essa va commisurata non puo’ includere emolumenti diversi da quelli specificamente menzionati nello stesso D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 o che siano espressamente qualificati come computabili da successive, speciali disposizioni di legge, fra le quali non puo’ essere annoverata quella della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9 siccome riferita alla individuazione degli elementi della retribuzione utili al (diverso) fine della determinazione della base di calcolo dei trattamenti di pensione dei dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; mentre va esclusa la possibilita’ di considerare inclusi nell’anzidetta base contributiva tutti i compensi erogati al lavoratore, solo perche’ corrisposti, contrattualmente o per legge, in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettivita’ con la prestazione lavorativa (come, nella specie, la quattordicesima mensilita’).

7. Vedi ancora Cass. n. 28281.2008: I dipendenti della s.p.a. Poste italiane, collocati a riposo dopo la data di costituzione di quest’ultima, hanno diritto, per il servizio prestato fino al 28 febbraio 1998, all’indennita’ di buonuscita, il cui ammontare va calcolato sulla base della retribuzione corrisposta a tale data, dovendosi ritenere che la trasformazione dell’Ente Poste italiane in societa’ per azioni e il conseguente assoggettamento del rapporto al diverso regime giuridico, nel quale un ruolo significativo e’ assegnato alla contrattazione collettiva, abbia cristallizzato la determinazione dell’ammontare dell’indennita’ in questione (pur restando l’esigibilita’ legata alla cessazione del rapporto), senza che assumano rilievo i successivi incrementi collegati alla dinamica salariale. Ne’, ai fini del ragguaglio dell’indennita’ medesima, possono includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 o da leggi speciali, restando esclusa la possibilita’ di interpretare le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettivita’ con la prestazione lavorativa, come la quattordicesima mensilita’ e il cosiddetto superminimo, introdotto dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti.

8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, puo’ essere decisa nel merito mediante la conferma delle statuizioni gia’ assunte dalla sentenza di primo grado.

9. L’opinabilita’ iniziale della questione proposta, in una con l’obiettiva incertezza circa l’esito del processo al momento della proposizione della domanda, come e’ dimostrato anche dalle contrapposte decisioni emanate in sede di merito, consigliano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma le statuizioni della sentenza di primo grado.

Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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