Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7659 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7659 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 26342-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RUDEL MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato ARCIDIACONO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 02/04/2014

avverso la sentenza n. 66/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 06/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;

riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato ARCIDIACONO
che ha chiesto l’improcedibilità, nel merito rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso in via
principale accoglimento del l ° motivo del ricorso,
assorbiti gli altri, in via subordinata
improcedibilità.

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si

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RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di un invito al contraddittorio notificato il 24.09.01 e
rimasto senza esito, l’Uffico di Roma notificava a Rude! Maurizio, medico
odontoiatra, in data 14.12.2001, un avviso di accertamento con il quale
rettificava il reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF nonché il volume di
affari ai fini IVA per l’anno di imposta 1996 in applicazione dell’art.3,

recuperando a tassazione maggiori compensi pari a £.53.870.000.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla
CTP di Roma che lo rigettava. L’appello proposto dal contribuente dinanzi
alla CTR di Roma veniva accolto con la sentenza n.66107107, depositata il
06.07.07 e non notificata.
2.1. Con tale decisione il giudice di seconde cure riteneva errata
l’applicazione dei parametri per la determinazione presuntiva del reddito
operata dall’Ufficio per violazione dell’art. 10 della L. n.146/1998, in vigore

pro tempore, che prevedeva l’applicazione degli accertamenti basati sugli
studi di settore nei confronti dei contribuenti con un periodo di imposta pari
a dodici mesi: osservava in proposito la CTR che Rude! Maurizio aveva
esercitato nella stessa sede fino al 31.07.1996 l’attività in forma associata e
soltanto negli ultimi cinque mesi dell’anno in forma autonoma e rimarcava
che il reddito prodotto nel 1996 era la risultante della somma di due tipi di
reddito: attività in forma associata ed attività in forma autonoma. Affermava
altresì che l’Ufficio non aveva dimostrato l’esistenza di uno scostamento tra
reddito dichiarato dal contribuente e reddito accertato sulla base dei
parametri per almeno due periodi di imposta, ai sensi dell’art.10, comma 2,
della L. n.146/1998.
3. Per la cassazione della sentenza n.4/19/07 ha proposto ricorso
l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.
4. Resiste l’intimato con controricorso e deposita memorie ex art. 378
cpc con le quali fa rilevare la tardività del deposito del ricorso per
cassazione in violazione dell’art.369, comma 1, cpc.

Nrg 26342/2008
Cons. est. Laura Tricorni

comma da 181 a 189, della L. n.546/1995 e D.P.C.M. 20.01.1996,

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente va rilevato che la eccezione di tardività del
deposito del ricorso per cassazione sollevata dall’intimato è fondata ed il
ricorso va dichiarato improcedibile.
1.2. Dando seguito al principio più volte espresso dalla Suprema Corte
va affermato che “L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine

anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il
principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della
nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene
esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di
termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni.”
(Cass. SS.UU. sent. n.11003/2006, Cass. sent. n. 4452/1997; Cass. sent. n.
20183/2004; Cass. sent. n. 1635/ 2006, Cass sent. n.28229/2008, Cass. ord.
n. 12894/2013, Cass. ord. n. 22914/2013).
Nel caso in esame la notifica è stata richiesta dalla Agenzia delle
Entrate l’ultimo giorno utile e la parte doveva ragionevolmente sapere che
solo la notifica effettuata in data 6.10.08 sarebbe stata efficace ai fini
processuali; ed infatti l’atto venne notificato all’intimato, presso il suo
domicilio e presso lo studio dei difensori, proprio in data 06.10.2008; il
deposito del ricorso notificato è avvenuto in data 19.11.2008, ben oltre il
termine di venti giorni previsto dall’art.369, comma 1, cpc.
Poichè è onere della parte provvedere alla tempestiva notifica ed al
tempestivo deposito del ricorso, è suo onere anche attivarsi in modo
congruo affinchè non si verifichino decadenze.
Ciò non si è verificato nel caso in esame, considerato che la prima
notazione riferibile al ritardo è la certificazione rilasciata il 14.11.2008
dall’Ufficio notifiche (già ben oltre il termine reale ed anche ipotizzabile di
deposito del ricorso) in cui è detto che dalla consultazione dei Registri
cronologici relativi alla notifica del ricorso per cassazione oggi in esame,
“risulta altresì che detto atto, a tutt’oggi non è stato disponibile in cassa

Nrg 26342/2008
Cons. est. Laura Tricorni

stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile

igerrr TA RMISTRAZIONE
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Al SENSI DEL D.P.R. 261411986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
restituzione atti dal 13.11.08”, certificazione allegata solo al momento del
deposito del ricorso in data 19.11.2008.
Non risulta invece il deposito di alcun atto nel rispetto del termine ex
art. 369, comma 1, cpc o, comunque, in epoca più prossime& allo stesso.
La pronuncia di improcedibilità esonera il Collegio dall’esame dei
motivi di ricorso.

favore di Rude! Maurizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla
refusione delle spese di giudizio a favore di Rude! Maurizio, che liquida nel
compenso di €.4.500,00, oltre accessori ed €.200,00 per rimborso spese.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 27 gennaio 2014.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a

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