Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7658 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 6776 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

s.n.c. Immobil House di I.G. & S.M.,

I.G. e S.M., in proprio e nella qualità di

legali rappresentanti della società, rappresentati e difesi, giusta

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Milone Michele, col

quale elettivamente si domiciliano in Roma, al viale Gorizia, n.

51/B presso lo studio dell’avv. Ferruccio Zannini;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, ufficio di Como, in persona del direttore pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 26, depositata in data 20 giugno

2011, n. 79/26/2011;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 febbraio 2017;

sentiti per i contribuenti l’avv. Michele Milone e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società, esercente attività di costruzioni di edifici, cedette nel periodo d’imposta 2004 due unità abitative, di cui una, quella alienata all’acquirente M., ancora da costruire e l’altra, quella alienata agli acquirenti P./ B., già ultimata. L’Agenzia delle entrate ritenne che le cessioni fossero state sottofatturate e ciò in base al raffronto tra i corrispettivi indicati nelle fatture e gli importi dei mutui concessi agli acquirenti, alla valutazione delle quotazioni dell’Osservatorio del registro immobiliare ed alla circostanza della mancata esibizione dei contratti preliminari; a tanto aggiunse la considerazione che l’immobile acquistato da M., pur avendo un’estensione maggiore dell’altro, del quale comunque condivideva le caratteristiche, era stato ceduto per un prezzo inferiore. Ne scaturirono tre avvisi di accertamento, con i quali l’Amministrazione recuperò nei confronti di società e soci maggiore materia imponibile, rispettivamente ai fini dell’iva, dell’irap e delle imposte dirette. I contribuenti impugnarono l’avviso a ciascuno rispettivamente notificato, ottenendone, previa riunione, l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha, invece, accolto l’appello dell’Ufficio, reputando che gli elementi a fondamento del recupero integrino presunzioni gravi, precise e concordanti. Contro questa sentenza propongono ricorso società e soci per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi, illustrati con memoria, cui la sede centrale dell’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale si deduce la violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, comma 1, convertito con L. n. 85 del 1995, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Esso è inammissibile, in quanto introduce, in maniera generica e non autosufficiente, questione nuova, la quale non emerge dalla sentenza, nè dal medesimo ricorso, che sia stata introdotta nel perimetro del giudizio col ricorso introduttivo.

1.1.- Conviene sottolineare che il D.L. n. 41 del 1995, art. 15, comma 1, come convertito, applicabile all’epoca delle cessioni, prescriveva, ai soli fini dell’iva, che “…non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131”. A sua volta, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 stabilisce che “non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, nè i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli artt. 47 e 48”; disposizione, questa, in relazione alla quale si è chiarito (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1309) che la preclusione del potere di accertamento dell’Ufficio del registro presuppone che il cespite oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale e che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene, così da consentire di rapportare il valore automatico a quello catastale.

Nel caso in esame, i contribuenti non deducono di aver rappresentato con ricorso introduttivo e di aver reiterato in appello che i corrispettivi convenuti fossero non inferiori ai valori dinanzi indicati, nonchè di aver fornito sin dal primo grado le indicazioni relative alle rendite catastali, irrilevanti essendo le deduzioni contenute nella memoria, che ha mera valenza iillustrativa del ricorso. Di qui la valutazione d’inammissibilità del motivo, in quanto la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, purchè non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla diversa disciplina per la riconoscibilità in capo al ricorrente del diritto controverso (Cass. 19 dicembre 2014, n. 26906).

1.2. – A tanto va aggiunto, e questo rifluisce in parte qua sull’infondatezza del motivo, che la norma invocata si riferisce soltanto all’iva (vedi, in tema, Cass. 25 maggio 2009, n. 12013); il che rende la censura inconferente con riguardo all’irap ed alle imposte dirette.

2.- Le valutazioni che seguono determinano l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, col quale i contribuenti si dolgono della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 che pur sempre tende ad invocare il D.L. n. 41 del 1995, art. 15 applicabile sino al 23 febbraio 2006, allorquando è entrata in vigore la nuova normativa.

3.- Inammissibile è altresì il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni, non altrimenti specificate, del Testo Unico n. 917 del 1986, in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa, nonchè l’erronea interpretazione dell’art. 2729 c.c.

Ciò in ragione sia dell’omessa indicazione e delle norme del D.P.R. n. 917 del 1986 di cui si assume la violazione o la falsa applicazione e di specifiche statuizioni della sentenza impugnata contrarie a diritto; laddove la censura concernente l’art. 2729 c.c. si traduce in una inammissibile revisione del ragionamento decisorio.

4.- Inammissibile è, infine, anche il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, col quale i contribuenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in ordine agli elementi da loro dedotti, dati dalle copie delle fatture emesse e dagli estratti conto della società.

Per un verso, difatti, è del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, in definitiva sollecitata con la censura in esame (in termini, fra varie, Cass., ord. 28 marzo 2012, n. 5024); per altro verso, i contribuenti non riproducono i punti del ricorso introduttivo e dell’appello in cui hanno rappresentato gli elementi in questione, che non provvedono neanche a descrivere.

5.- Il ricorso va in conseguenza respinto.

Le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna i contribuenti a pagare le spese nei confronti della parte costituita, che liquida in Euro 5250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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