Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7658 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7658 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2253-2014 proposto da:
BARCHETTI LUCIANO BRCI,CN65S21D653L, elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZA SANTA ‘ARIA AUSILIATRICE 24,
presso lo studio dell’avvocato RUGGERO MUSI, rappresentato e
difeso dall’avvocato SALVATORE CXrALDO, giusta delega in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE
PERUGIA in persona del Direttore pro rempore,
domiciliata

elettivamente

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/04/2016

avverso la sentenza n. 99/02/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 05/06/2013,
depositata il 19/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO;

[tic. 2014 n. 02253 sei. MT – ud. 18-02-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Perugia ha rigettato l’appello di Barchetti Luciano -appello
proposto contro la sentenza n.143/02/2012 della CTP di Perugia che aveva già
respinto il ricorso del predetto contribuente- ed ha così confermato
l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEF relativa agli anni 20062008, avviso adottato con il metodo “sintetico” in relazione a specifici indizi di
capacità contributiva desunti dal possesso di beni-indice.
La predetta CTR —dato atto che la parte ricorrente aveva prospettato la nullità
dell’atto perché sottoscritto da funzionario privo della delega del capo
dell’Ufficio- ha motivato la decisione (per quel che ancora rileva) ritenendo che
—risultando prodotta nel giudizio di primo grado la delega a favore del
funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impositivo- detta delega
doveva considerarsi valida, siccome “non pare potersi pretendere, ….che tale
delega debba essere specifica per ogni singolo atto, al pari dell’incarico che un
professionista può ricevere da un cliente”
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico
motivo.
L’intimata Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sen
dell’art.3 75 cpc.

Ricorso n.2253/2014 R.G

letti gli atti depositati,

Con il motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.42 del DPR
n.600/1973) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto
infondata l’eccezione di nullità del provvedimento impositivo, per quanto l’atto
fosse sottoscritto da parte di funzionario di carriera direttiva senza che fosse
allegata delega la quale poi —una volta prodotta in giudizio- non era risultata

una delega di firma non può essere di carattere generale e permanente ma deve
essere rilasciata di volta in volta per incarichi specifici.
Emotivo di ricorso appare manifestamente infondato e se ne propone il rigetto.
A sostegno della inusitata tesi posta a fondamento della censura la parte
ricorrente prospetta l’esistenza di norme utili a convalidarne la fondatezza quali
l’art.3 comma 129 delle legge n.662/1996 (relativa all’affidamento della
direzione degli uffici finanziari in ipotesi di vacanza del posto del titolare) ed il
comma 1 bis dell’art.17 del D.Lgs.n.165/2001 (relativo alla delega a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali più elevate, per periodo determinato, delle
competenze comprese in determinate funzioni spettanti ai dirigenti pubblici).
L’esigenza, desumibile da entrambe le norme, che vi sia una motivazione del
provvedimento di delega -siccome “strumento di verifica che siano presenti le
specifiche e comprovate ragioni di servizio” condizione di validità della delegadimostra, a detta di parte ricorrente, “che non vi può essere una delega generica
e, per di più, ad oltre trenta soggetti diversi”.
La giurisprudenza di codesto Supremo Collegio (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6836 del 22/07/1994; Sez. 5, Sentenza n. 14626 del 10/11/2000) ha però già
messo in chiara evidenza che altro è l’istituto della sostituzione e della reggenza,
che sono connotati dai loro peculiari caratteri ed ai quali si riferiscono le
disposizioni menzionate dalla parte ricorrente (inevitabilmente riferite a
specifico soggetto identificato per la reggenza ovvero a specifiche funzioni
oggetto della sostituzione), ed altro è l’istituto della delega per sottoscrizione di
atti. Essendo quest’ultimo un istituto autonomo e distinto, non meno degli altri
Ricorso n.2253/2014 R.G

conforme “ai principi preposti all’esercizio dell’attività della P.A.”, atteso che

tipico dell’espressione dei poteri di organizzazione interna degli uffici
amministrativi, e tanto più perché distintamente previsto e regolato, non se ne
possono desumere gli aspetti connaturanti dalle discipline riferite ad altri e
diversi istituti, e pertanto non sarebbe possibile il riferimento alle previsioni
delle norme indicate dalla parte ricorrente (quand’anche fossero sul punto

Essendo rilevante, quindi, la sola disciplina dell’art.42 menzionato, è da
escludere che da esso possa desumersi quanto la parte ricorrente sostiene, poiché
il potere di delega per la firma —essendo atto di discrezionale esercizio dei poteri
di autorganizzazione degli uffici, attribuito al capo dell’ufficio- può essere
conformato alla stregua di ciò che il detto capo ufficio ritiene più funzionale
all’organizzazione. E cioè sia come atto di generale investitura della funzione
indicata a favore di uno o più soggetti provvisti dei requisiti normativamente
previsti, sia come atto di specifica attribuzione del potere di sostituzione per un
solo ed esclusivo provvedimento, non essendoci -d’altronde- ragione per
supporre che nell’uno o nell’altro caso si configuri violazione dei principi che
presiedono al corretto esercizio della funzione amministrativa, anche atteso che
l’unico presupposto richiesto dalla previsione normativa è che il delegato o i
delegati siano soggetti provvisti della qualifica di “impiegato della carriera
direttiva”.
Né compete alla parte ricorrente —una volta che la delega sia stata esibita e ne
risulti la validità astratta- sindacare le modalità del suo concreto esercizio, così
sostituendosi alla discrezionale valutazione che compete al soggetto titolare del
potere delegabile.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 30 luglio 2015

ritenuto inoltre:
Ricorso n.2253/2014 R.G

/)

astrattamente loquaci) al fine di perorare l’esegesi che qui si prospetta.

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
rigettato;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di
lite di questo giudizio, liquidate in 4.000,00 oltre spese prenotate a debito ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’arti 3 comma l quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016
Il Pres

te

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

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