Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7658 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.N., rappresentata e difesa dall’avv. MACIOCI Tommaso,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n, 678/40/09, depositata il 14 dicembre

2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“A M.N. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 678/40/09, depositata il 14 dicembre 2009, con la quale, rigettando l’appello principale della contribuente ed accogliendo quello incidentale dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dei redditi della M. in relazione all’anno 2001 in applicazione degli studi di settore. Il giudice a quo, in particolare, premesso che alla contribuente era stato notificato l’invito al contraddittorio (che aveva dato esito negativo), ha ritenuto, per quanto qui interessa, che la contribuente stessa aveva fornito giustificazioni prive di risconto oggettivo e quindi inidonee a superare la presunzione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto consiste in una serie di generiche affermazioni di principio, prive di puntuali censure alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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