Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7657 del 04/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.S., rappresentato e difeso dall’avv. IOVINO Pasquale,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende;
– resistenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 246/07/09, depositata il 20 luglio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9
marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. C.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 246/07/09, depositata il 20 luglio 2009, con la quale, in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte n. 16360 del 2008, è stato riconosciuto il diritto del contribuente, ispettore del Ministero del lavoro, al rimborso – nei limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4 – delle ritenute IRPEF subite sulle somme percepite in relazione a verifiche ispettive fuori sede, con esclusione, tuttavia, di alcune annualità per intervenuta decadenza a causa della tardività della relativa istanza.
L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno depositato atto di costituzione.
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dei poteri del giudice di rinvio, è manifestamente fondato (con assorbimento del primo motivo), poichè il giudice a quo ha rilevato d’ufficio la decadenza parziale del contribuente dal diritto al rimborso in violazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico- giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno: il loro riesame verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, e pertanto deve escludersi che il giudice di rinvio possa sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo (ex plurimis, Cass. nn. 11614 del 1998, 9015 del 1999, 9539 e 17266 del 2002).
3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011