Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7657 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7657 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 17712-2008 proposto da:
BORELLA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato TUTTI
ARNALDO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI CHIERI in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

Data pubblicazione: 02/04/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2007 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 22/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURA

udito per il ricorrente l’Avvocato BINDOCCI delega
Avvocato TUTTI che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

TRICOMI;

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RITENUTO IN FATTO.
1. L’Agenzia delle Entrate di Chieri emetteva nei confronti di Borella Paolo
tre avvisi di diniego di definizione della lite pendente per condono ex lege
n.289/02, emessi in data 16.12.2004 e notificatigli il 27.12.04, relativi a tre
avvisi di rettifica parziale IVA per gli anni 1994, 1995 e 1996.
2. Tali atti venivano impugnati separatamente dal contribuente dinanzi alla

contribuente dinanzi alla CTR di Torino, previa riunione, venivano
respinti con la sentenza n.19/36/07 depositata il 22.05.07.
2.1. Con tale decisione il giudice di seconde cure riteneva che il diniego di
condono fosse stato legittimamente formulato in quanto la lite, relativa alle
annualità ivi esaminate per IVA, non poteva più considerarsi pendente,
essendo decorsi tutti i termini utili per la impugnazione e che fosse
irrilevante il fatto che per gli stessi anni l’Amministrazione finanziaria
avesse accolto la domanda di definizione di altro e distinto giudizio relativo
alle imposte dirette.
3. Per la cassazione della sentenza n. n.19/36/07 ha proposto ricorso Borella
Paolo affidato a due motivi, ai quali l’intimata Agenzia delle Entrate ha
replicato con controricorso e con memoria depositata ex art.378 cpc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art.16 L. n.289/2002 in relazione all’art.360, comma
1 n.3, cpc, deducendo che la sentenza si pone al disotto della soglia minima
necessaria per il rispetto della prescrizione in ordine alla motivazione in
quanto difetta di ogni precisazione circa gli aspetti di fatto e di diritto sui
quali la CTR ha espresso la propria valutazione in punto di onere probatorio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso Borrella Paolo lamenta l’insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione
all’art.360, comma 1 n.5, cpc.
2.1. E’ del tutto preliminare il rilievo che il ricorso è irrimediabilmente
viziato dall’assoluta inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c (vigente per le
sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 e abrogato per le sentenze pubblicate

RGN 17712/2008
Cons. est. Laura Tricorni

CTP di Torino che rigettava i ricorsi. Anche gli appelli proposti dal

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dal 4 luglio 2009), nella parte in cui prevede che, nei casi previsti dall’art.
360 n.3 e n.4 “l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.
Nel ricorso in esame, non solo manca del tutto la prescritta formulazione
conclusiva, ma manca persino graficamente qualsivoglia riferimento ad un
quesito di diritto vero e proprio. È, infatti, inammissibile per violazione

singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito
quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di
un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 7258 del 26/03/2007). Né il quesito di diritto può essere desunto
dal contenuto del motivo, poiché, in un sistema processuale che già
prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione
denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.,
consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di
una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa,
funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e,
quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di
legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).
Inoltre, le censure motivazionali trascurano che, nel vigore dell’art.366 bis
c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c., deve essere
accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del
ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve
contenere – a pena d’inammissibilità un’indicazione riassuntiva e sintetica,
che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che
consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso
(Sez.U, n. 12339 del 2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

RGN 17712/2008
Cons. est. Laura Tricorni

dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei

aiENTE DA REGISTRAZIONE
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A1.$ENS1 DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIetjTARIA
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va
condannato alla refusione delle spese di giudizio a favore della Agenzia
delle Entrate nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla
refusione delle spese di giudizio a favore dell’Agenzia delle Entrate che

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 27 gennaio 2014.

liquida nel compenso di €.3.000,00=, oltre alle spese prenotate a debito.

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