Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7656 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D., C.A.S., G.C.,

P.R., B.S., tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RADDI STEFANO

giusta delega a margine dei controricorsi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 629/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/05/2006, R.G.N. 1021/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso

proposto nei confronti di B. e C. ed il rigetto del

ricorso proposto nei confronti degli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Grosseto T.D., C.A.S., G.C., P.R., B. S., assieme ad altri oggi non in causa, chiedevano che fosse dichiarata la nullita’ del termine apposto ai contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. da loro stipulati.

Accolta la domanda, per tutti conseguiva la declaratoria dell’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 2 – 26.5.06, rigettava l’impugnazione.

Rilevava il giudice che – nell’ambito del sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare in sede di contrattazione collettiva nuove ipotesi di assunzione a termine – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01 per fare fronte ad “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”. Al fine di legittimare l’apposizione del termine, in forza dell’onere impostogli dalla L. n. 230 del 1962, art. 3 Poste Italiane s.p.a. avrebbe dovuto provare nel concreto il nesso di causa tra la fattispecie astratta e quella concreta, dimostrando che ognuno dei dipendenti assunti fosse stato impegnato a tempo determinato in ragione di una specifica esigenza in riferimento alla situazione dell’ufficio ove era stato destinato ogni singolo dipendente. Essendosi l’appellante limitata ad avanzare esclusivamente richieste istruttorie inerenti non la fattispecie concreta, ma solo quella astratta, la Corte di merito riteneva illegittima l’apposizione del termine.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte di merito ribadiva che il datore corrispondesse le retribuzioni arretrate dalla data di notifica della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previa deduzione di quanto percepito dall’attrice nello svolgimento di altre attivita’ lavorative.

Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione limitatamente alle posizioni di T., C., G., P. e B., i quali si difendono con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poste Italiane s.p.a. ha depositato due dichiarazioni, debitamente sottoscritte dal procuratore della societa’ ricorrente e dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale la societa’ ha rinunciato al ricorso nei confronti di B. e C. per intervenuta transazione in sede sindacale. Essendo stata la dichiarazione ritualmente notificata alle controparti ai sensi del terzo comma del citato art. 390 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e che costituisce il presupposto della rinuncia al ricorso, e’ conforme a giustizia compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

Passando alle residue posizioni, le censure mosse da Poste Italiane s.p.a. all’impugnata sentenza possono cosi’ riassumersi.

Con il primo motivo e’ dedotta violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il giudice erroneamente nega la pienezza dell’autonomia delle parti sociali in relazione alla delega L. n. 56 del 1987, ex art. 23 affermando che e’ comunque richiesta la prova delle esigenze straordinarie, non tenendo conto che la delega conferita ex lege alla contrattazione collettiva non incontra limiti, di modo che l’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 sarebbe insensibile a ai “confini operativi” riscontrati dalla sentenza di merito. L’ampiezza della delega in questione renderebbe ammissibile l’individuazione in astratto delle condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, a prescindere dalla dimostrazione del nesso di causalita’ tra esigenze riorganizzative e singole assunzioni.

Con il secondo motivo e’ parimenti dedotta carenza di motivazione, censurandosi la pronunzia impugnata per il mancato accoglimento dell’eccezione che il risarcimento competeva ai dipendenti solo dal momento dell’offerta della prestazione e che, in ogni caso, dal risarcimento stesso avrebbe dovuto essere detratto quanto ricevuto dal lavoratore a titolo retributivo nell’espletamento di altra attivita’ lavorativa (aliunde perceptum).

Il primo motivo e’ fondato.

I contratti a termine presi in considerazione dal giudice di merito sono stipulati ai sensi dell’art. 25, comma 2, del ccnl 11.1.01 che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi.

Anche con riferimento all’applicazione della norma collettiva in considerazione – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del c.c.n.l.

26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi considerando le specificita’ del settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo. L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica, invece, l’interpretazione secondo cui il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificita’ di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162,1.10.07 n. 20608).

Questa impostazione sta a significare che la valutazione di legittimita’ delle fattispecie contrattuali ora in considerazione richiede non la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni di cui i dipendenti ora in causa furono officiati furono adottate nel caso concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che, nell’ambito ora in considerazione, ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18 gennaio 2001 (invece non considerata dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale primi di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formera’ oggeetto di confronto:

a a livello nazionale, qualora risultino interessate piu’ regioni…

Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le OOSS…. convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal ccnl 11.1.2001 – e’ stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti. In forza del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune quando il significato letterale delle espressioni usate risulti univoco – conclude detta giurisprudenza – e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti, di modo che deve pertanto ritenersi integrata, sulla base di tale accordo, la condizione prevista dal citato art. 25 (v. al riguardo la gia’ richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

Sulla base di queste considerazioni e rilevato che, comunque, nel caso di specie il giudice di merito, pur non tenendo conto dell’accordo 18.1.01, da tuttavia per scontato che nel concreto i singoli uffici cui furono destinati i lavoratori ricorrenti fossero interessati al processo di riorganizzazione aziendale che aveva dato luogo alla negoziazione dell’art. 25 ora in esame, il Collegio ritiene che gia’ dall’esame della pronunzia della Corte territoriale risultino esistenti tutte le condizioni previste dalla norma collettiva, il che esclude che per ritenerne attuato il disposto fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Tirando, dunque, le conclusioni di tale iter argomentativo, puo’ affermarsi che il primo motivo e’ fondato e che, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto con cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte deve pronunziarsi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, procedendo, per le ragioni sopra, al rigetto della domanda di G. P. e T..

Quanto alle spese relative a queste tre residue posizioni, il Collegio, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che in passato hanno caratterizzato la materia, ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE cosi’ provvede:

– accoglie il ricorso nei confronti di G. P. e T.; cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda dagli stessi proposta, con compensazione delle spese dell’intero giudizio;

– dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di B. e C. con compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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