Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7656 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 473/2010 proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

Gabriele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIACOBBI GIACOMO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO

CASTRUCCI 13, presso lo studio dell’avvocato DUO’ Pier Luigi, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto Notaio

Ruggiero Orlando del 27/01/09, rep. n. 76950, allegata in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.F., M.G., MU.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1480/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

23/06/09, depositata il 15/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Duo Pier Luigi, difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti e chiede l’inammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con atto notificato il 18 novembre 1996 C.E. citò davanti al Tribunale di Belluno M.F., M.A., M.M., Mu.

G., M.G. e D.C.O. – con i quali aveva concluso un contratto preliminare di permuta immobiliare – chiedendo che fosse pronunciata, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, il quale non era stato stipulato poichè i convenuti non avevano aderito all’invito a presentarsi davanti al notaio incaricato del rogito. Si costituirono in giudizio M.F., M.A., M.M., Mu.Gi. e D.C. O., che non si opposero all’accoglimento della domanda, ma chiesero in via riconvenzionale che l’attore fosse condannato al pagamento di un conguaglio in denaro, per non aver costituito sulla sua proprietà la servitù prevista nel contratto preliminare. Rimase contumace M.G.. Essendo stata dichiarata l’interruzione del processo in seguito alla morte di D.C. O., la causa fu riassunta nei confronti degli altri convenuti, anche quali suoi eredi.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza dell’11 aprile 2002 il Tribunale respinse le domande proposte filali dall’una e dall’altra parte.

Adita in via principale da C.E. e in via incidentale da Mu.Gi., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 15 settembre 2009, ha dichiarato inammissibile il primo gravame e conseguentemente privo di efficacia l’altro, per non essere stato eseguita l’ordinanza pronunciata dalla stessa Corte il 9 marzo 2004, con cui era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.G..

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. E., in base a tre motivi. Si sono costituiti con controricorso M.A. e M.M.. Non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità M. F., Mu.Gi. e M.G..

Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso C.E. lamenta, rispettivamente, che la Corte d’appello:

ha dichiarato l’estinzione del processo nell’erroneo presupposto che occorresse integrare il contraddittorio nei confronti di M.G., alla quale invece l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado era stato regolarmente notificato presso l’avvocato Fabrizio Esposito, che l’aveva difesa davanti al Tribunale;

– ha mancato di rilevare che M.F., M. A. e M.M. non avevano interesse a resistere in giudizio, poichè nel merito non si erano opposti all’accoglimento del gravame;

– ha omesso di prendere in considerazione le difese che l’appellante aveva opposto, nella sua comparsa conclusionale e nella memoria di replica, all’eccezione di estinzione del processo sollevata dagli appellati.

La prima censura appare inammissibile, poichè prospetta un’ipotesi di supposizione, da parte del giudice a quo, di un fatto che secondo il ricorrente era incontrastabilmente escluse dagli atti di causa: la contumacia di M.G. nel giudizio di primo grado, da cui si è desunta l’inidoneità della sua citazione in appello, notificatale presso l’avv. Fabrizio Esposito anzichè personalmente.

Dunque si tratterebbe, semmai, di un errore “revocatorio”, da far valere con il mezzo di impugnazione di cui all’art. 395 c.p.c..

La seconda doglianza risulta manifestamente infondata, poichè sul gravame proposto da C.E., anche se non era stato contrastato nel merito da M.F., M. A. e M.M., non si sarebbe potuto comunque provvedere, se non nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari.

Il terzo motivo è stato formulato in violazione del principio di “autosufficienza”, non avendo il ricorrente in alcun modo indicato il contenuto delle deduzioni che a suo tempo aveva esposto, in replica all’eccezione di estinzione del processo proposta da M. F., M.A. e M.M.”.

Si ritiene quindi possibile che il giudizio venga definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi.

– il ricorrente non si è avvalso delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; il difensore dei resistenti e il Pubblico Ministero sono comparsi in Camera di consiglio e hanno concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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