Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7656 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Iovino

Pasquale, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Caserta, e MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 241/07/09, depositata il 14 luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. S.P.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 241/07/09, depositata il 14 luglio 2009, con la quale, in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte n. 16361 del 2008, e’ stato riconosciuto il diritto del contribuente, ispettore del Ministero del lavoro, al rimborso – nei limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, – delle ritenute IRPEF subite sulle somme percepite in relazione a verifiche ispettive fuori sede, con esclusione, tuttavia, di alcune annualita’ per intervenuta decadenza a causa della tardivita’ della relativa istanza. Gli intimati non si sono costituiti.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dei poteri del giudice di rinvio, e’ manifestamente fondato (con assorbimento del primo motivo), poiche’ il giudice a quo ha rilevato d’ufficio la decadenza parziale del contribuente dal diritto al rimborso in violazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si puo’ estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno: il loro riesame verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilita’, e pertanto deve escludersi che il giudice di rinvio possa sindacare la improponibilita’ della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalita’ o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo (ex plurimis, Cass. nn. 11614 del 1998, 9015 del 1999, 9539 e 17266 del 2002).

3. In conclusione, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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