Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7655 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 619/2005 della GORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 07/02/2006 R.G.N. 175/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
21/01/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso di G.C. il Tribunale di Terni dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di assunzione della predetta alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., con dichiarazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente condanna del datore al pagamento delle retribuzioni a titolo di risarcimento.
Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Perugia con sentenza 15.12.05 – 7.2.06 rigettava l’impugnazione. Era stato, infatti, stipulato un contratto per il periodo 12.10.00 – 31.1.01 per soddisfare “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Essendo tale tipologia di assunzioni ammesse solo fino alla data del 30.4.98, per quelle successive il termine era illegittimamente apposto, di modo che anche il termine apposto al contratto decorrente dal 12.10.00 era da considerare nullo.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione. Non svolgeva attivita’ difensiva la G..
Ha depositato memoria la ricorrente Poste Italiane s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti e’ stato depositato un verbale di conciliazione della controversia in sede sindacale.
Da detto verbale, recante la data del (OMISSIS), risulta che G.C. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di Poste Italiane in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010