Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7654 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7654 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Commissione Tributaria
Regionale di Perugia con ordinanza n. 26319/2014 depositata il 16/10/2014 sul
procedimento pendente tra:
CHIDICHIMO GIUSEPPE;
AGENTE DI RISCOSSIONE TERNI EQUITALIA CENTRO SPA;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIOVANNI GIACALONE
che chiede che codcsta SC., in camera di consiglio, dichiari inammissibile il
conflitto ed emetta le pronunzie conseguenti per legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto

Con ricorso alla CTP di Terni Chiclichimo Giuseppe ha chiesto l’annullamento di
cartella di pagamento, emessa dall’agente per la Riscossione F.quitalia di Terni per
conto della Regione Umbria, concernente l’omesso pagamento di tasse
automobilistiche.
L’adita CTP ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della CTI)
di Perugia.

Data pubblicazione: 18/04/2016

Riassunta la causa, la CT1> di Pcrugia, rilevata la propria incompetenza territoriale,
ha elevato conflitto di competenza.
Diritto
Il sollevato conflitto è inammissibile.
Ai sensi, invero, dell’art. 5 d.lgs 546/92„ “la sentenza della Commissione tributaria
che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza

processo viene riassunto …” (comma 3) e “non si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile sui regolamenti di competenza”.
Siffatto chiaro disposto normativo, non contenente deroghe, non può clic essere
interpretato nel senso che nel contenzioso tributario non’é ammesso neanche il
regolamento d’ufficio (v. anche Cass. 18100/2013, in base alla quale “in tema di
contenzioso tributario, l’art. 5, quarto comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
secondo cui “non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile
sui regolamenti dicompetenza”, è inserito in un complesso normativo, integrante
tnicrosistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 546 cit., che riguarda la
disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle
commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono
essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza”)
P. q. M.
Dichiara inammissibile il proposto regolamento di competenza e rimette la causa
alla DT di Perugia.
Così decis

o

17-2-2016

dichiarata e la competenza della Commissione tributaria in essa indicata se il

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