Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7654 del 04/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONAGIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Grazioli Lante n. 16, presso
l’avv. Domenico Bonaiuti, rappresentata e difesa dall’avv. PAZZAGLIA
Maria Luisa giusta delega in atti;
– ricorrente —
contro
COMUNE di CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Nisi Fabio, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 62/05/09, depositata il 1 ottobre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La CONAGIT s.p.a. (gia’ CON.AG.IT. soc. coop. a r.l.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 62/05/09, depositata il 1 ottobre 2009, con la quale, accogliendo l’appello del Comune di Citta’ di Castello, e’ stata affermata la legittimita’ degli avvisi di accertamento emessi, ai fini dell’ICI per gli anni 2001/2004, nei confronti della societa’ contribuente.
In particolare, il giudice a quo ha escluso che gli immobili oggetto di contestazione potessero godere dell’esenzione dall’imposta per il loro carattere rurale, poiche’ “avrebbero dovuto essere condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale”, mentre “era il solo Consorzio ad essere proprietario di immobili e tra esso ed i coltivatori sussisteva l’interposizione delle Cooperative”.
Il Comune di Citta’ di Castello resiste con controricorso.
2. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente censura l’anzidetta ratio decidendi.
In applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 14 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non e’ soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).
Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sara’ onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovra’ impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l’assoggettamento all’imposta e’ condizionato all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento che puo’ essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l’identita’ fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralita’ essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attivita’ di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
3. Alla luce di detto principio, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011