Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7654 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7654 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 699-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PORTFOLIO SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9,
presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NAPOLITANO ALESSANDRO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 02/04/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 610/2009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 12/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha
chiesto l’estinzione per cessata materia del
contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’estinzione del ricorso per cessata materia del
contendere.

OLIVIERI;

Fatto e Diritto

Con sentenza 12.11.2009 n. 610 la Commissione tributaria della regione Lazio

Portfolio s.r.1., rescidendo la sentenza impugnata e rigettando l’appello proposto
dall’Ufficio 2 di Roma della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di
Roma n. 124/1996 che aveva annullato l’avviso di accertamento del maggior reddito
imponibile, ai fini IRPEG ed ILOR, relativo all’anno 1996.
Avverso la sentenza di appello, che disconosceva la sussistenza di elementi indiziari
idonei a fondare la pretesa fiscale, non avendo l’Ufficio evidenziato peculiari anomalie
nelle movimentazioni del conto bancario intestato all’amministratore della società tali da
ricondurle alla attività commerciale svolta dalla società contribuente, ha proposto ricorso
per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi cui ha resistito con
controricorso la società.

Alla udienza 22.2.2012 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in considerazione della
sospensione ex lege dei processi tributari determinata dall’art. 39 comma 12 del DL
6.7.2011 n. 98 conv. in legge 15.7.2011 n. 111 al fine di consentire la definizione delle
liti pendenti ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002.

In data 28.11.2011 la società contribuente presentava istanza di condono e provvedeva
al versamento delle somme prescritte.
Con nota depositata in Cancelleria in data 24.1.2014 la Agenzia delle Entrate ha
formulato istanza per la dichiarazione di estinzione della lite in conseguenza
dell’avvenuta definizione della lite.

RG n. 699/2011
ric.Ag.Entrate c/ Portfolio sr.!.

Con est.
Stefa
ivieri

accoglieva il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395co1 n. 4 c.p.c. proposto da

Alla udienza 27.1.2014 la causa è pervenuta in decisione: l’Avvocatura erariale ha
concluso per la estinzione del giudizio, richiesta cui ha aderito il Procuratore Generale

Tanto premesso il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 16 comma 8
della legge n. 289/2002, essendosi perfezionata la procedura di condono: in allegato alla
nota del 20.1.2014 dalla Agenzia delle Entrate è stata, infatti, depositata la

contribuente “ha presentato domanda di definzione della controversia ai sensi dell’art.
39 comma 12 del DL n. 98/2011….provvedendo al versamento di tute le somme dovute”

Le spese del giudizio devono essere regolate ai sensi dell’art. 46co3 Dlgs n. 546/1992
rimanendo a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art.
39 comma 12 DL n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011, con intergrale
compensazione delle spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio 27.1.2014

comunicazione della Direzione Provinciale 1 di Roma da cui risulta che la società

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